Grecia: La formazione del contratto

Home / Blog / Grecia: La formazione del contratto

Ai sensi degli articoli 197-198 del Codice civile, durante la fase delle trattative, si instaura tra le parti un rapporto di fiducia che obbliga ciascuna parte a tenere comportamenti responsabili e onesti. La parte che viola tale obbligo sarà tenuta a risarcire gli eventuali danni subiti dalla controparte, derivanti dal fallimento delle trattative. Si tratta della c.d. responsabilità precontrattuale.

Per quanto riguarda le eventuali controversie sulla forma del contratto, se si tratta di contratti commerciali e l’offerta comprende termini specifici rispetto ai quali il ricevente non si oppone, l’accordo si considera valido e le condizioni contenute nell’offerta regolano la transazione. Se invece i termini dell’offerta e quelli della accettazione differiscono tra di loro, il tribunale deciderà la controversia ricostruendo l’intenzione delle parti sulla base delle clausole contrattuali, della buona fede e della prassi commerciale (articoli 173 e 200 del Codice civile greco). Se non è possibile ricostruire la volontà delle parti sulla base di quanto è scritto nel contratto, si farà riferimento alle disposizioni generali contenute nel Codice civile greco previste per la singola tipologia contrattuale (ad esempio il contratto di vendita).

Il diritto greco non prevede l’obbligo di redigere il contratto necessariamente in lingua greca e tale previsione si estende anche ai contratti tra professionisti.

Con riferimento specifico ai consumatori (da intendere come qualsiasi persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività professionale), la legge prevede che:

  • Le clausole contrattuali generali stipulate in Grecia dovrebbero essere redatte in lingua greca, altrimenti potrebbero essere considerate clausole abusive; e
  • Il venditore o il produttore è tenuto a fornire al consumatore un manuale o una garanzia, se possibile, in lingua greca per specifici beni di consumo di lunga durata (ad esempio hardware, elettrodomestici, ecc.…).

I tribunali e le autorità greche accettano solo documenti in lingua greca, vale a dire documenti che sono stati originariamente redatti in lingua greca o che sono accompagnati da una traduzione ufficiale in greco. Le traduzioni ufficiali vengono rilasciate da avvocati o traduttori giurati. Pertanto, sorge spesso la necessità di far tradurre il contratto in greco, non solo quando sorge una controversia e il documento deve essere sottoposto al tribunale, ma anche quando ci si rivolge alle autorità fiscali, per le spese relative al contratto.

Per quanto riguarda le firme, tutti i contratti cartacei devono recare la firma in umido di tutte le parti contraenti. Ciò vale sia nel caso di un unico documento cartaceo sottoscritto da entrambe le parti, sia nel caso in cui l’accordo avvenga mediante lo scambio di due documenti cartacei, ciascuno recante la firma delle parti contraenti.

Tutti i documenti elettronici recanti una firma elettronica sono validi. Infine, un contratto può essere concluso anche attraverso lo scambio di e-mail, che i giudici ritengono avere la stessa validità di un documento firmato (questo è infatti previsto anche dalla normativa europea).