Regno Unito: L’accesso ai registri dei beneficiari effettivi

Home / Blog / Regno Unito: L’accesso ai registri dei beneficiari effettivi

L’accesso al registro della proprietà effettiva delle società britanniche (Register of Persons with Significant Control) e delle entità estere che detengono interessi in beni immobili britannici (Register of Overseas Entities – ROE) è libero e gratuito. A seguito di una recente decisione della corte di giustizia dell’Unione europea, molti Stati membri dell’UE non consentono più l’accesso a tali registri. Ciò nonostante, il governo britannico ha confermato che continuerà a consentire l’accesso limitato al registro PSC e al ROE.

La quinta direttiva UE sull’antiriciclaggio richiede agli Stati membri dell’UE di garantire che le informazioni sulla titolarità effettiva delle società e di altre entità giuridiche siano accessibili in ogni caso a qualsiasi membro del pubblico. Nel novembre 2022, la Corte di giustizia dell’UE ha stabilito che l’accesso pubblico ai registri della proprietà effettiva delle società non è valido, in quanto costituisce una grave interferenza con i diritti fondamentali del diritto dell’UE al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali.

I suddetti diritti fondamentali sono sanciti rispettivamente dagli articoli 7 e 8 della carta europea dei diritti fondamentali. La CGUE ha ritenuto che l’interferenza con tali diritti fosse impropriamente limitata perché, in termini generali, le informazioni divulgate consentono a un numero potenzialmente illimitato di persone, di conoscere la situazione materiale e finanziaria di un beneficiario effettivo e di conservare e diffondere liberamente i dati pertinenti.

A seguito di questa pronuncia, molti stati membri dell’UE hanno sospeso l’accesso pubblico a tali registri. In molti casi, l’accesso pubblico ai registri rimane chiuso e limitato a coloro che hanno un “interesse legittimo”, come le autorità fiscali, le forze dell’ordine e le “entità obbligate” (in generale, le entità, come le istituzioni finanziarie, che sono obbligate a effettuare controlli sul riciclaggio di denaro per verificare l’identità dei nuovi clienti).

L’accesso alle informazioni sulla proprietà effettiva è stato successivamente discusso dai parlamentari europei nel marzo di quest’anno, nel contesto dei negoziati sulla bozza di Direttiva UE sull’antiriciclaggio. A seguito della sentenza della CGUE, e’ stato deciso che l’accesso dovrebbe essere limitato alle persone che vantano un interesse legittimo.

Nel febbraio 2023, il governo britannico ha pubblicato un memorandum in cui affermava che, dopo aver rivalutato la compatibilità del registro PSC e del ROE con la convenzione europea dei diritti dell’uomo (incorporata nel sistema giuridico britannico attraverso lo Human Rights Act 1998) alla luce della decisione della CGUE, continuava a ritenere entrambi i regimi conformi all’articolo 8 (il diritto al rispetto della vita privata e familiare).

Il governo ritiene che vi siano buone ragioni politiche per consentire il pieno accesso al registro PSC e al ROE, e che la possibilità per i beneficiari effettivi registrati di chiedere che le loro informazioni personali e le informazioni relative alla titolarità effettiva siano cancellate dai registri accessibili al pubblico costituisca una salvaguardia sufficiente. Tuttavia, l’unico motivo per richiedere la cancellazione delle informazioni, in modo che non siano accessibili al pubblico, è che il richiedente, o una persona che vive con lui, corra un grave rischio di subire violenza o intimidazione in caso di divulgazione delle informazioni.

Va ricordato che le informazioni contenute nel registro dei trust del Regno Unito, nella maggior parte dei casi, non sono liberamente accessibili al pubblico; per accedervi, e’ necessario dimostrare di avere un “interesse legittimo” ad accedere alle informazioni.

Sono state anche avanzate contestazioni contro lo scambio automatico di informazioni tra giurisdizioni, nell’ambito del Common Reporting Standard e del Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) degli Stati Uniti, in quanto espone i contribuenti in regola a rischi sproporzionati e non necessari per la protezione e la sicurezza dei loro dati.

L’autorità belga per la protezione dei dati (DPA) ha recentemente stabilito che il trasferimento dei dati dei conti finanziari al governo degli Stati Uniti ai sensi del FATCA è illegale in base al diritto UE. Il FATCA (e i relativi accordi intergovernativi bilaterali) impone alle banche non statunitensi di presentare all’IRS (direttamente o tramite le autorità fiscali nazionali) relazioni annuali sui conti bancari dei cittadini americani. La segnalazione è automatica. La dichiarazione del DPA afferma che il trattamento dei dati effettuato non è conforme al Regolamento generale sulla protezione dei dati dell’UE e ha dato istruzioni al Servizio pubblico federale belga di interrompere i trasferimenti di informazioni.

La spinta verso la trasparenza in materia fiscale e l’accesso alle informazioni sulla proprietà effettiva fa parte della lotta globale contro il riciclaggio di denaro e l’evasione fiscale. Tuttavia, è sempre più evidente, almeno al di fuori del Regno Unito, la necessità di bilanciare questo obiettivo con i diritti fondamentali dell’individuo – il diritto alla privacy e alla protezione dei dati – e la necessità di proteggere i beneficiari effettivi.