Il contratto a favore di terzo, il contratto bilaterale ed il contratto plurilaterale: riflessioni a margine di delicati intrecci tra accordo e causa

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Ai sensi dell’art. 1411 cc., rubricato contratto a favore di terzi, è valida la stipulazione a favore di un terzo, qualora lo stipulante vi abbia interesse.

Salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione.

Questa, però, può essere revocata o modificata dallo stipulante, finché il terzo non abbia dichiarato, anche in confronto del promittente, di volerne profittare.

In caso di revoca della stipulazione o di rifiuto del terzo di approfittarne, la prestazione rimane a beneficio dello stipulante, salvo che diversamente risulti dalla volontà delle parti o dalla natura del contratto.

Dal tenore letterale della disposizione, qui pedissequamente ed interamente trasposta, si evince la complessità, ma, al tempo stesso, il fascino civilistico dell’indagine che si sta per svolgere.

Al fine di ben inquadrare le problematiche evocate dalla norma, occorre iniziare a domandarsi che struttura abbia il contratto in esame.

Tradizionalmente, si tende a ritenere che il contratto in favore di terzo sia un normale contratto bilaterale capace, dopo esplicita dichiarazione, di produrre un effetto positivo nei confronti di un soggetto “accettante, a mezzo di espressa dichiarazione in tal senso”.

La bilateralità tra promittente e stipulante, unita alla dichiarazione eventuale del terzo, esclude la pluralità dello schema.

Il contratto plurilaterale è spesso e volentieri contratto con comunione di scopo che, nello schema di cui all’art. 1411 c.c. non sembra sussistere.

Inoltre, l’effetto nei confronti del terzo è solo eventuale. Parimenti difficilmente configurabile è, secondo l’orientamento che in questa sede si intende accogliere, la tesi del contratto con obbligazioni a carico del solo proponente per una pluralità di ragioni.

In primo luogo, lo schema di cui all’art. 1411 c.c. delinea, seppur in astratto, una operazione trilatera, mentre l’art. 1333 c.c. delinea una operazione bilaterale al più, aderendo alla tesi contrattualista che legge nell’art. 1333 c.c. un contratto a tutti gli effetti bilaterale.

Non sussiste pertanto vicinanza concettuale e giuridica tra i due schemi.

Inoltre il contratto con obbligazioni a carico del solo proponente, secondo la tesi prevalente, si configura o come contratto unilaterale rifiutabile o come negozio unilaterale ma a rilievo bilaterale. E’ evidente pertanto l’impossibilità di sovrapposizione dei due schemi negoziali.

Gli assunti sin qui esposti consentono di risolvere a catena la complicata questione inerente all’efficacia dello schema contrattuale oggetto di esame.

Appurata la diversità rispetto alla rifiutabilità della proposta irrevocabile ex art. 1333 c.c., occorre chiarire che l’efficacia del contratto di cui all’art. 1411 c.c. nei confronti del terzo “salvo patto contrario” (quindi salvo che le parti non abbiano inteso stipulare un diverso schema) è subordinata a tre momenti: il perfezionamento dello schema bilaterale tra stipulante e promittente, la previsione di un diritto da attribuire al terzo, la dichiarazione del terzo di volerne profittare.

A conferma delle ricostruzioni (anche strutturali, in termini di schema bilaterale) fin qui proposte si pongono l’ultimo comma dell’articolo, il quale dispone che “in caso di rifiuto del terzo di voler profittare, la prestazione rimane a beneficio dello stipulante” ed il penultimo comma.

Più precisamente, in quest’ultimo si ammette la revoca della proposta finché non è giunta la dichiarazione del terzo di voler profittare della stipulazione.

Chiariti, seppur brevemente, gli aspetti più problematici inerenti al problema dell’efficacia dello schema in esame, occorre chiarire meglio gli effetti dello stesso.

Ebbene, la peculiarità dell’art. 1411 c.c. risiede nella capacità di risolvere agevolmente le principali questioni civilistiche scaturenti dalla incisione unilaterale nella sfera giuridica di un singolo.

Le questioni problematiche erano sorte per la gratuità atipica traslativa modellata sull’art. 1333 c.c. nell’accezione di schema negoziale unilaterale rifiutabile, capace di produrre effetto reale oppure nella risoluzione dei conflitti con il principio di relatività emersi nella ricostruzione della operazione trilatera di leasing come collegamento negoziale tra contratto di compravendita e contratto di leasing, prima che intervenisse la legge n. 124 del 2017 volta a ricostruire lo schema in questione come contratto con comunione di scopo plurilaterale.

Ebbene, se nella gratuità atipica traslativa (o esempio forse ancora più calzante, nella rinuncia unilaterale non recettizia abdicativa) si era posto il problema della necessità di conciliare l’unilateralità da intendersi come mancanza del meccanismo di scambio tra due negozi unilaterali recettizi di proposta ed accettazione ex art. 1326 c.c. al fine di reggere proficuamente un effetto reale “forte” capace di produrre nella altrui sfera giuridica non solo effetti favorevoli riflessi ma anche negativi indiretti in collisione con il principio di relatività del contratto che funge da origini a questi fenomeni, nel contratto a favore di terzo non si pongono questi problemi, proprio in ragione:

  1. della struttura bilaterale;
  2. della necessità di voler approfittare del terzo;
  3. del mantenimento in capo alla stipulante del diretto in caso di rifiuto del terzo.

Se si volesse sceglie una figura contrattuale (tra quelle note), capace di meglio esplicare la questione, si potrebbe provare a proporre un confronto tra il contratto ex art. 1411 c.c. e la rinuncia “abdicativa traslativa”.

La rinuncia abdicativa indubbiamente implicava, in deroga al principio di intangibilità della altrui sfera giuridica, l’acquisto della proprietà da parte dello Stato, (prima che il CdS risolvesse con il Tar Piemonte n. 368/2018 e con altra successiva sentenza in termini contrattualistici la questione richiedendo una cornice contrattuale con il consenso statale al fine dell’acquisto della proprietà a titolo originario).

Il problema, come detto, non si pone a mezzo del contratto a favore di terzo che, tenendo a mente la struttura bilaterale non implica nessuna violazione del principio di relatività e nemmeno di intangibilità della altrui sfera giuridica non tanto e non solo per la necessità di esplicita dichiarazione, ma anche e soprattutto perchè si tende a ritenere, per dottrina e giurisprudenza costante, che il diritto trasferito al terzo ex art. 1411 c.c. sia un diritto capace di produrre effetti solo positivi.

La bilateralità, la esclusiva positività di effetto e la distanza concettuale con le problematiche evocate dalla rinuncia (quantomeno abdicativa) rendono facile comprendere per quale motivo non sia possibile paragonare lo schema in esame né al collegamento negoziale tra “compravendita” e “leasing” di cui alle SSUU 2015 in materia di vizi della cosa e di tutela dell’utilizzatore né alla versione di leasing come “contratto plurilaterale” proposta dalla “legge n. 124/2017” quale strumento di risoluzione dei conflitti con il principio di relatività discendenti dalla impossibilità di azione diretta dell’utilizzatore per la risoluzione del contratto di fornitura e/o rimozione dei vizi se non a mezzo dell’applicazione dello schema di cui all’art. 1705 comma 2 c.c.

L’analisi di struttura, efficacia ed effetti non chiude ancora il cerchio in ordine alla tipologia contrattuale in esame poiché occorre soffermare l’attenzione sul regime della opponibilità.

Al riguardo, riportando alla mente quanto precedentemente esposto in ordine alla revoca ed alla modifica della stipulazione ed alla esigenza di ottenere la dichiarazione di voler profittare della stessa ai fini della produzione degli effetti in capo al terzo, invece, che in capo allo stipulante, appare necessario porre l’accento sull’art. 1413 c.c., rubricato “eccezioni opponibili dal promittente al terzo”, a mente del quale si chiarisce che: il promittente può opporre al terzo le eccezioni fondate sul contratto dal quale il terzo deriva il suo diritto, ma non quelle fondate su altri rapporti tra promittente e stipulante.

La disposizione in esame consente di accentuare le riflessioni sin qui svolte in ordine al meccanismo di funzionamento del contratto.

In particolare la struttura bilaterale giustifica il regime delle eccezioni opponibili al terzo, regime che traccia la differenza applicativa tra il contratto a favore di terzo ed il contratto ad effetti protettivi nei confronti dei terzi.

L’effetto protettivo è un effetto indiretto nello schema contrattuale (es. rapporto struttura sanitaria nazionale medica nei confronti del paziente); nel contratto a favore di terzo, il terzo in un certo senso “entra direttamente” e non solo indirettamente nella operazione trilaterale contrattuale, giustificando così una bipartizione di regime di opponibilità tra rapporto esclusivo stipulante – promittente ed operazione trilaterale coinvolgente un terzo che vede la propria posizione migliorata dal diritto regolarmente attribuito.

Naturale conseguenza dell’insieme di argomentazioni sin qui esposte è la rilevanza dello schema nel panorama civilistico.

Come si è avuto modo di vedere, lo stesso risolve il binomio “unilateralità/relatività” emerso in relazione alla gratuità atipica traslativa, nonché alla rinuncia abdicativa.

Risolve il quesito senza passare attraverso la struttura plurilaterale spesso posta ad origine del principio di relatività e consente di operare un parallelo con il contratto con obbligazioni a carico del solo proponente ed il contratto di opzione.

Più precisamente la struttura bilaterale con operazione trilaterale esclude la bilateralità della tesi contrattuale su cui parte della dottrina e della giurisprudenza modellata l’art. 1333 c.c., ma altresì collide con la bilateralità del negozio preparatorio di cui all’art. 1331 c.c. il quale non solo esclude de plano la tesi della unilateralità, ma pur attribuendo ad una parte contrattuale un diritto potestativo comunque:

  1. non consente il perfezionamento dello schema senza l’esercizio del diritto;
  2. mantiene sempre bilaterale l’operazione.

In conclusione appare evidente come la rilevanza dell’operazione emerga anche in ragione della sua applicabilità a diversi schemi contrattuali collegati da un collegamento negoziale come accade per l’handler aereoportuale che prevede un contratto di deposito unito ad un patto accessorio che si traduce secondo una dottrina ricorrente in un contratto a favore di terzo tra mandante e spedizioniere nei confronti del destinatario.

 

a cura di Micaela Lopinto
Funzionario Tributario in Milano

Bibliografia essenziale

  1. Roppo, Il contratto, Seconda Edizione, Giuffré 2011;
  2. TORRENTE – P. SCHLESINGER, Manuale di diritto privato, 2007, Giuffrè;
  3. M. Lopinto, Il contratto con obbligazioni a carico del solo proponente e la gratuità atipica traslativa: principio di intangibilità dell’altrui sfera giuridica e riflessi positivi del nomen iuris, in Riv. Diritto.it, 01.10.2019.