Belgio: L’imposizione diretta delle imprese

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Le aziende sono soggette all’imposta sul reddito delle società belga se soddisfano tutte e tre le seguenti condizioni:

  1. Hanno una personalità giuridica separata secondo il diritto delle società belga o straniero, o se la legge straniera non conferisce personalità giuridica, hanno una forma legale comparabile a una forma giuridica che ha personalità giuridica secondo il diritto delle società belga;
  2. Svolgono un’attività commerciale o sono impegnate in attività profittevoli; e
  3. Hanno la loro residenza fiscale in Belgio.

L’imposta sul reddito delle società viene calcolata sul loro reddito mondiale globale, compresi i dividendi distribuiti. I profitti sono tassati per competenza e non per cassa.

A differenza, ad esempio, dei Paesi Bassi, il Belgio non riconosce il concetto di bilancio fiscale separato. Il reddito tassabile delle società residenti è quindi determinato sulla base dei conti finanziari e delle norme contabili, a meno che le leggi fiscali prevedano diversamente (come nel caso degli aggiustamenti dei prezzi di trasferimento).

In generale, tutte le spese aziendali sono deducibili fiscalmente nella misura in cui sono sostenute per conseguire o mantenere un reddito imponibile; tuttavia, disposizioni fiscali speciali limitano la deducibilità fiscale di determinati elementi, come le multe, determinati benefici sociali concessi ai dipendenti, il 31 per cento delle spese per ristoranti, alcune imposte regionali, il 60 per cento delle spese per auto in relazione ai veicoli con emissioni di CO2 pari o superiori a 200 g/km; fino al 50 per cento delle spese per auto per veicoli con emissioni di CO2 inferiori a 200 g/km (a seconda, tra l’altro, del fattore di emissione di anidride carbonica dell’auto); una quota del 40 per cento del fringe benefit legato alle auto aziendali (compresi i buoni carburante);  sono concessi benefici non arm’s length; per I costi di abbigliamento; perdite di capitale su azioni; e svalutazioni su azioni. Inoltre, l’imposta sul reddito delle società pagata costituisce un elemento non deducibile.

L’ammortamento dei costi di impianto, dei beni materiali e dei beni immateriali costituisce una voce deducibile dalle imposte nella misura in cui è necessario e corrisponde a una diminuzione di valore che si è effettivamente verificata durante il periodo d’imposta. La legislazione fiscale belga consente attualmente solo l’utilizzo di un ammortamento a quote costanti. L’avviamento acquisito da terzi può essere ammortizzato.

Dal 1° gennaio 2018 è stata introdotta una base imponibile minima. La deduzione di alcuni attributi fiscali è limitata al 70% del risultato imponibile residuo superiore a 1 milione di euro. Questa percentuale è stata ridotta al 40% dalla Legge programmatica del 26 dicembre 2022. Ciò implica che il 60% della base imponibile superiore a 1 milione di euro sarà tassabile con un’aliquota del 25%, con un risultato complessivo di un’imposta minima del 15% ( 60 per cento X 25 per cento).

 Questo emendamento è entrato in vigore il 1° gennaio 2023 ed si applichera’ a partire dall’anno fiscale 2024. La percentuale sarà nuovamente aumentata al 70% a partire dal 1° gennaio 2024 e si applicherà a partire dall’anno fiscale 2025, a condizione che una legge di recepimento della bozza di direttiva del Consiglio (COM/2021/823), che garantisce un livello minimo globale di tassazione dei gruppi multinazionali nell’UE, sia entrata in vigore.

In Belgio non esiste un’imposta separata sulle plusvalenze. Le plusvalenze sono quindi tassate come utili ordinari.

Le plusvalenze di capitale non realizzate registrate su determinati beni rimangono non tassate se sono contabilizzate in un apposito fondo di riserva bloccato nel passivo del bilancio. Tuttavia, è importante notare che le plusvalenze di capitale non realizzate su azioni sono tassabili.

Le plusvalenze di capitale realizzate da una società in occasione della vendita di qualsiasi bene sono, in linea di principio, incluse nella base imponibile della società. Vi sono due eccezioni in proposito.

In primo luogo, le plusvalenze realizzate su azioni che rientrano nel regime di participation exemption (vedi sotto) sono completamente esenti dall’imposta sul reddito delle società.

In secondo luogo, è possibile applicare un regime di tassazione differita alle plusvalenze realizzate su immobilizzazioni materiali ed immateriali che, al momento della cessione, sono di proprietà della società da almeno cinque anni. Le immobilizzazioni immateriali possono beneficiare del regime di tassazione differita solo se sono state ammortizzate.

Le plusvalenze realizzate sui beni qualificati beneficeranno della tassazione differita solo se l’intero prezzo di vendita (quindi non solo la plusvalenza realizzata) sarà reinvestito in immobilizzazioni immateriali o materiali utilizzati nello Spazio economico europeo (SEE) e ammortizzabili (quindi, ad esempio, non in terreni).

Il reinvestimento totale deve essere effettuato, in linea di principio, entro la fine del terzo anno successivo al 1° gennaio dell’anno in cui i beni sono stati venduti. Il termine per il reinvestimento è aumentato a cinque anni nel caso di reinvestimento in beni immobili (diversi dai terreni), aerei o navi.

Se il reinvestimento viene effettuato in attività qualificate e a tempo debito, la plusvalenza realizzata è tassabile solo in proporzione all’ammortamento annuale delle attività fisse in cui viene effettuato il reinvestimento. Se il prezzo di vendita totale non viene reinvestito entro i termini sopra indicati, la plusvalenza realizzata sarà tassabile nell’anno fiscale in cui è scaduto il periodo di investimento.

Le perdite subite da una società belga possono essere riportate senza limitazioni. Tuttavia, non possono essere riportate indietro (ad anni precedenti). Un’eccezione si applica al settore agricolo, dove è previsto un sistema facoltativo di riporto all’indietro che consente alle aziende di dedurre le perdite causate da condizioni meteorologiche avverse nei tre periodi imponibili precedenti a quello in cui è stato definitivamente accertato il danno.

Le perdite riportate possono essere proporzionalmente ridotte (o addirittura annullate) se la società è coinvolta in una ristrutturazione fiscalmente neutrale (fusione, spin-off, ecc.).

Le perdite riportate saranno inoltre annullate in caso di cambiamento di controllo della società che non corrisponda a legittime esigenze finanziarie o economiche. A tal fine, per “controllo di una società” si intende la capacità di esercitare un’influenza decisiva sulla nomina della maggioranza degli amministratori o sull’orientamento della politica della società.

Anche in caso di cambio di controllo, le perdite riportate non saranno annullate se si può stabilire che il cambio di controllo corrisponde a legittime esigenze finanziarie o economiche. Per quanto riguarda la presenza di queste ultime, è possibile richiedere un ruling preventivo all’amministrazione fiscale belga. Da una serie di ruling preliminari pubblicati, si può dedurre che le legittime esigenze finanziarie o economiche saranno considerate presenti se le seguenti condizioni sono (cumulativamente) soddisfatte:

  1. il cambio di controllo fa parte di una riorganizzazione (internazionale) del gruppo che ha l’obiettivo di razionalizzare o semplificare la struttura del gruppo in vista dello sviluppo di nuove attività o del rafforzamento della posizione di mercato; e
  2. le operazioni previste (che causano il cambio di controllo) sono finalizzate a garantire la continuità dell’azienda, a mantenere l’attuale occupazione e a continuare o addirittura espandere le attuali attività dell’azienda.

L’elemento cruciale in questa discussione sembra essere il mantenimento delle attività e dell’occupazione dopo il cambio di controllo.

Le perdite fiscali sostenute da una stabile organizzazione (PE) di una società belga o relative ad attività di tale società situate all’estero e il cui reddito è esente in Belgio in virtù di una convenzione contro la doppia imposizione non possono essere dedotte dalla base imponibile belga. Il trattamento fiscale di queste perdite nello Stato estero è irrilevante. Viene fatta eccezione per le perdite definitive all’interno del SEE. Le perdite definitive sono perdite che esistono in un determinato Stato membro al momento della cessazione definitiva dell’attività o del possesso del bene, se tali perdite non sono state dedotte in quello Stato e non possono essere dedotte da un altro soggetto fiscale in quello Stato. Se un’attività viene riavviata entro tre anni dalla cessazione, le perdite dedotte dalla base imponibile belga vengono recuperate.

Le perdite derivanti dal trasferimento di attività vengono prima compensate con altri redditi. Se queste perdite superano l’utile conseguito, vengono trattate come perdite ordinarie.

L’aliquota standard dell’imposta sul reddito delle società è del 25%. Le PMI beneficiano di un’aliquota ridotta del 20% sulla prima tranche di 100.000 euro di reddito imponibile. La definizione di “PMI” ai fini dell’aliquota ridotta si riferisce alle società che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

  1. Ai sensi dell’articolo 1:24, sezioni 1-6 del nuovo Codice delle società belga, l’impresa non può superare più di uno dei seguenti criteri: (1) numero medio annuo di 50 dipendenti; (2) fatturato annuo di 9 milioni di euro (IVA esclusa); e (3) bilancio totale di 4,5 milioni di euro (eventualmente da determinare su base consolidata);
  2. la società paga una retribuzione annua minima di 45.000 euro (o, se inferiore, almeno l’importo del reddito imponibile della società), a partire dal quinto periodo d’imposta successivo alla costituzione della società, ad almeno un dirigente della società che sia una persona fisica;
  3. più del 50% delle azioni della società sono detenute da persone fisiche;
  4. la società non è una società di investimento; e
  5. la società non detiene partecipazioni per un valore di acquisizione superiore al 50% del capitale rivalutato o del capitale versato, delle riserve tassate e delle plusvalenze registrate (le partecipazioni di almeno il 75% sono escluse dal calcolo).

Le imposte federali, come l’imposta sul reddito delle società, sono gestite dal Servizio pubblico federale delle finanze. Le società devono presentare la dichiarazione dei redditi societari all’ufficio fiscale competente per l’area in cui hanno sede. In linea di principio, la dichiarazione dei redditi deve essere presentata entro la data indicata sui moduli ufficiali che vengono inviati a ciascuna società. Il periodo di presentazione non può superare i sette mesi successivi alla fine dell’esercizio finanziario. Tuttavia, l’amministrazione fiscale può discostarsi da questi limiti temporali. In pratica, la data indicata sui moduli è spesso nove mesi dopo la chiusura dell’esercizio. Le dichiarazioni dell’imposta sul reddito delle società devono essere presentate tramite un’applicazione online, BizTax. Le dichiarazioni cartacee non sono più consentite.

In linea di principio, le società devono stimare l’imposta sul reddito delle società da versare durante l’esercizio finanziario e devono pagare l’imposta in anticipo. Se l’imposta non viene pagata in anticipo, viene applicata una maggiorazione dell’imposta.

Il termine di prescrizione è, in linea di principio, di tre anni. Se il contribuente non presenta o presenta in ritardo la dichiarazione dei redditi, si applica un periodo di accertamento prolungato di quattro anni. In deroga, si applica un periodo di sei anni in circostanze specifiche che contengono un elemento internazionale, se:

  1. è necessario presentare un fascicolo locale o una relazione paese per paese;
  2. devono essere segnalati i pagamenti ai paradisi fiscali;
  3. viene applicato un credito d’imposta estero;
  4. nella dichiarazione della ritenuta d’acconto sono incluse esenzioni o riduzioni in base a una convenzione contro le doppie imposizioni o a una direttiva UE; oppure
  5. sono state ricevute dall’estero informazioni relative alla dichiarazione d’imposta che si riferiscono ad accordi transfrontalieri dichiarabili o a gestori di piattaforme, se l’importo supera i 25.000 euro.

Infine, un periodo di 10 anni si applica alle dichiarazioni fiscali “complesse” (ad esempio, se sono coinvolte costruzioni legali, disallineamenti ibridi o società estere controllate) e in caso di frode fiscale. Sono possibili periodi di verifica e accertamento specifici, ad esempio nel caso in cui le autorità fiscali ricevano spontaneamente informazioni dalle autorità fiscali estere.

Le verifiche fiscali possono avvenire entro questi termini, ma non esiste un ciclo regolare di verifiche di routine. Nella maggior parte dei casi una verifica fiscale è preceduta da una richiesta di informazioni. In linea di principio, il contribuente deve rispondere entro un mese a questa richiesta di informazioni, ma spesso vengono concesse delle proroghe.

Se l’amministrazione fiscale vuole modificare la dichiarazione dei redditi presentata a seguito di una verifica fiscale, deve inviare un avviso di modifica della dichiarazione dei redditi. Il contribuente può rispondere a questo avviso entro un mese. Se l’amministrazione fiscale non è d’accordo con la posizione assunta dal contribuente e intende valutare la società sulla base di una dichiarazione dei redditi modificata, deve inviare un’altra notifica per posta raccomandata al contribuente.

Se un contribuente non è d’accordo con un accertamento imposto dopo una verifica fiscale, può presentare un avviso di contestazione. Tale avviso, che deve contenere le motivazioni specifiche dell’obiezione, deve essere presentato entro 12 mesi dalla data di invio dell’accertamento. Se l’amministrazione fiscale non prende una decisione entro sei mesi, il contribuente può impugnare l’accertamento in tribunale. Se il contribuente attende la decisione o se l’amministrazione fiscale prende una decisione negativa entro il periodo di tempo sopra indicato, il contribuente può comunque impugnare la decisione davanti al giudice entro tre mesi dalla notifica della decisione del direttore al contribuente.

Per stimolare i contribuenti ad adempiere ai loro doveri nel campo dell’imposta sul reddito delle società, non è consentita la deduzione delle perdite dell’esercizio corrente e delle attività fiscali differite (ad esempio, perdite fiscali riportate) a fronte di una base imponibile determinata a seguito di una verifica fiscale. È prevista un’eccezione per la participation exemption per i dividendi ricevuti durante lo stesso periodo imponibile. Questa regola non si applica alle infrazioni commesse per negligenza e per le quali non vengono applicate maggiorazioni fiscali. In un contesto di M&A, questa regola è un punto di attenzione nel quadro di una due diligence fiscale.

Fino a poco tempo fa, il reddito imponibile delle società residenti era determinato su base individuale. Tuttavia, a partire dall’anno di accertamento 2020 (relativo al periodo d’imposta che inizia non prima del 1° gennaio 2019) è stato introdotto un regime di consolidamento dell’imposta sulle società che consente a un contribuente belga di trasferire gli utili imponibili a un altro contribuente qualificato in perdita attraverso un accordo di conferimento di gruppo.

in perdita a un altro contribuente qualificato tramite un accordo di conferimento di gruppo. Sono esclusi alcuni contribuenti che beneficiano di un regime fiscale speciale. Un contribuente qualificato è una società belga o una società estera stabilita nel SEE che:

  1. è la società madre, la filiale o la società sorella del contribuente belga che possiede almeno il 90% del capitale. Nel caso di società sorelle, ciò implica che una società madre deve possedere il 90% del capitale sia del contribuente belga che del contribuente qualificato; e
  2. sia affiliata al contribuente belga per un periodo ininterrotto di almeno cinque periodi d’imposta (compreso quello in corso). Sono state introdotte disposizioni che determinano le conseguenze di una ristrutturazione in cui è stata coinvolta una (o entrambe) delle parti dell’accordo.

Il consolidamento fiscale si ottiene attraverso un accordo di contribuzione di gruppo che deve essere presentato insieme alla dichiarazione dei redditi. Le parti dell’accordo sono il contribuente belga e un contribuente qualificato belga o la stabile organizzazione belga di un contribuente straniero qualificato. Devono essere rispettate tutte le seguenti condizioni:

  1. l’accordo si riferisce a uno stesso anno fiscale;
  2. l’accordo menziona il contributo di gruppo. Il contribuente belga qualificato (in perdita) o la sede belga di un contribuente straniero qualificato devono includere l’importo del contributo di gruppo nella dichiarazione dei redditi come un profitto del periodo imponibile in questione; e
  3. il contribuente belga (che trasferisce i propri utili imponibili) paga un contributo al contribuente qualificato in perdita per un importo pari al risparmio fiscale derivante dal contributo di gruppo. Questo pagamento non è deducibile per il pagatore e non è imponibile per il beneficiario (in altre parole, il pagamento è fiscalmente neutro).

Inoltre, il Belgio ha un sistema opzionale di raggruppamento dell’IVA. L’IVA non viene addebitata tra i membri di un gruppo IVA, in quanto essi sono considerati come un unico soggetto passivo. Questo sistema offre interessanti prospettive per ottimizzare la posizione IVA.

L’IVA viene riscossa in ogni fase della catena di produzione e sulla distribuzione di beni e servizi. La base imponibile è l’importo totale addebitato per la transazione al netto dell’IVA, con alcune eccezioni. A causa delle detrazioni effettuate nelle fasi precedenti della catena, l’IVA non è cumulativa. Ogni soggetto passivo è tenuto a versare l’IVA sul proprio fatturato (l’imposta a valle), da cui può essere dedotta l’IVA applicata alle spese e agli investimenti (l’imposta a monte). Se il saldo è positivo, l’imposta deve essere versata alle autorità fiscali; se il saldo è negativo, si riceve un rimborso. L’imposta pagata dai consumatori finali dei beni o servizi non è deducibile. L’imposta si basa sull’aliquota IVA applicabile al prezzo IVA esclusivo dei beni o servizi ricevuti.

L’aliquota generale dell’IVA è del 21%. Un’aliquota ridotta del 6% si applica alla fornitura, all’importazione e all’acquisto di prodotti alimentari, ad alcuni servizi immobiliari e ai medicinali. Un’aliquota ridotta del 12% si applica ad alcuni beni e servizi, come gli alloggi sociali e alcuni servizi di ristorazione. Un’esenzione si applica alle cessioni intracomunitarie di beni e alle esportazioni di beni al di fuori dell’Unione Europea. Nei rapporti tra imprese, i beni destinati a un altro Stato membro dell’UE saranno soggetti all’IVA nello Stato membro dell’UE in cui vengono trasportati.

In linea di principio, il conferimento di contanti o di altri beni a una società belga è soggetto solo a una tassa fissa di 50 euro.

Il Belgio non applica un’imposta sul patrimonio netto.

L’imposta sul trasferimento è applicata al trasferimento della proprietà o dell’usufrutto di beni immobili situati in Belgio, con un’aliquota del 12,5% nella regione vallona e nel distretto di Bruxelles o del 12% nella regione fiamminga (10% prima del 1° gennaio 2022). L’imposta è calcolata sul maggiore tra il prezzo di acquisto e il valore di mercato dell’immobile.

Il trasferimento di nuovi beni immobili è soggetto all’IVA e non all’imposta sui trasferimenti. La vendita di azioni di una società proprietaria di un immobile belga non è in linea di principio soggetta all’imposta sui trasferimenti.

I trasferimenti a titolo oneroso di titoli del debito pubblico, conclusi o eseguiti tramite un intermediario professionale, con o senza sede in Belgio, sono soggetti alla tassa di borsa belga. L’aliquota standard per parte ammonta allo 0,35%, che viene applicata sul prezzo di acquisto (escluse le commissioni degli intermediari) se dovuto dal cessionario e sul prezzo di vendita (incluse le commissioni degli intermediari) se dovuto dal cedente. L’aliquota standard si applica a tutti i tipi di titoli non qualificati come, tra gli altri, le obbligazioni o le azioni detenute in società immobiliari (0,12%) o il riacquisto di azioni di capitalizzazione in società di investimento (1,32%). L’importo totale dell’imposta sui titoli, per soggetto e per transazione, è tuttavia limitato a 1.600 euro.

L’imposta sui conti titoli è un prelievo annuale dello 0,15% sugli strumenti finanziari imponibili detenuti su un conto titoli con un valore medio pari o superiore a 1 milione di euro nel periodo di riferimento. Si applica ai conti titoli detenuti in tutto il mondo da residenti e stabilimenti belgi (società e persone fisiche). Si applica anche ai conti titoli detenuti da non residenti presso intermediari finanziari belgi (ma non presso le loro sedi estere), a meno che l’applicazione non sia impedita dal trattato fiscale applicabile. L’imposta sui conti titoli si applica non solo alle azioni, ma anche, ad esempio, alle obbligazioni e agli strumenti derivati detenuti su un conto titoli.

L’imposta deve essere riscossa, dichiarata e pagata dall’intermediario finanziario, a meno che il conto non sia detenuto presso un’istituzione non belga. In quest’ultimo caso, l’imposta deve essere dichiarata e pagata dal titolare del conto, a meno che quest’ultimo non dimostri che l’imposta è già stata dichiarata e pagata da un intermediario belga o straniero.