Regno Unito: Modifiche alle norme sull’immigrazione

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A partire dall’11 aprile 2024, i coniugi e i partner stranieri di cittadini britannici dovranno soddisfare una soglia minima di reddito di £29.000 per ottenere uno spouse/partner visa.

Il requisito di reddito minimo di £18.600 è stato introdotto per la prima volta nel 2012, rimanendo, fino ad ora, invariato. Tale requisito può essere soddisfatto facendo affidamento su un reddito da lavoro dipendente, autonomo o da altre fonti, come l’affitto di immobili, pensione o dividendi. In alternativa, può essere soddisfatto facendo ricorso a risparmi pari ad almeno £62.500.

Le nuove modifiche portano la soglia di reddito minimo a £29.000, o a £88.500 se si fa affidamento su risparmi. Le famiglie che potrebbero avere difficoltà a raggiungere la nuova soglia di reddito minimo dovranno percio’, ove possibile, presentare le domande di richiesta di visto prima dell’11 aprile 2024 per evitare l’applicazione dei nuovi requisiti.

Si prevede che la soglia di reddito minimo aumenterà ulteriormente all’inizio del 2025, passando a £38.700 o a £112.750 per i risparmi.

Questi cambiamenti non riguarderanno gli attuali titolari di visto per coniugi/partner. A coloro che sono gia’ titolari di tali visti continuera’ ad applicarsi il requisito di reddito minimo di £18.600 per tutta la durata di validita’ del visto.

Partner non sposati

La definizione di “partner” nella norme sull’immigrazione sara’ modificata per eliminare il requisito che i partner non sposati debbano vivere insieme da almeno due anni. Si tratta di un cambiamento estremamente significativo: finora i partner non sposati dovevano dimostrare due anni di convivenza per qualificarsi per il visto. Da adesso, dovranno dimostrare solamente due anni di relazione.

Nella sezione introduttiva alle norme sull’immigrazione, la definizione di “partner” prevede attualmente quanto segue:

“a) coniuge; o (b) partner civile; o (c) partner non sposato, se la coppia convive da almeno due anni in una relazione simile al matrimonio o a un’unione civile “.

Tale definizione sara’ cosi’ modificata:

“a) coniuge; o (b) partner civile; o (c) partner non sposato, se la coppia e’ in una relazione simile al matrimonio o all’unione civile da almeno 2 anni”.