Negli ultimi mesi, l’Agenzia delle Entrate ha iniziato a interagire, in modo discreto ma preciso, con un ambito finora considerato distante dal diritto tributario: l’erotismo digitale.
Il motivo non è morale.
È normativo.
Con l’entrata in vigore della Direttiva DAC7, le piattaforme digitali sono oggi tenute a comunicare alle autorità fiscali i compensi percepiti dai soggetti residenti. OnlyFans, società con sede nel Regno Unito, ha trasmesso i dati dei creator italiani.
Il risultato è chiaro: il Fisco è informato.
Conosce gli importi.
Conosce le date.
Conosce i flussi finanziari.
Quando il Fisco è informato, procede alla qualificazione.
La qualificazione, tuttavia, non è un atto neutro.
Significa determinare se si tratta di reddito occasionale o professionale, se è necessaria la Partita IVA, se vi è obbligo contributivo e, nei casi più complessi, se si applica l’addizionale del 25% nota come “Pornotax”.
È in questo contesto che l’erotismo digitale si confronta con il diritto tributario.
Primo equivoco: “È estero, quindi non devo dichiarare”.
Nel nostro ordinamento il principio è lineare: il residente fiscale italiano dichiara tutti i redditi, ovunque prodotti.
Non rileva che il pagamento provenga da Londra.
Non rileva che la piattaforma non applichi ritenute.
Non rileva che l’attività sia digitale.
Se il reddito esiste, deve essere dichiarato.
La DAC7 non ha introdotto nuovi obblighi.
Ha reso visibili gli obblighi già esistenti.
Attività occasionale o professionale?
La distinzione non è solo formale, ma sostanziale.
Se l’attività è sporadica e priva di organizzazione, può essere considerata reddito occasionale.
Se invece vi sono:
- continuità nelle pubblicazioni
- promozione strutturata
- pianificazione editoriale
- investimenti organizzativi
In questi casi, l’attività assume natura professionale.
In tal caso, la partita IVA diventa obbligatoria.
Non esiste una soglia al di sotto della quale un’attività abituale sia fiscalmente irrilevante.
Pornotax: cosa colpisce davvero?
L’art. 1, comma 466, della L. 266/2005 prevede un’addizionale del 25% sui redditi derivanti dalla produzione o dalla commercializzazione di materiale pornografico.
Il D.P.C.M. 13 marzo 2009 individua il presupposto in:
Atti sessuali espliciti e consensuali tra adulti.
Tre parole chiave:
- Espliciti
- Non simulati
- Consenzienti
In questo ambito è necessaria chiarezza.
Il Fisco non tassa il corpo.
Non tassa la nudità.
Non tassa la sensualità in quanto tale.
La semplice fotografia erotica non è automaticamente soggetta all’addizionale del 25%.
La norma, eventualmente, si applica alla rappresentazione di un atto sessuale effettivo.
La differenza non è morale.
È una distinzione qualificatoria.
Il nodo della non simulazione
In un film si recita.
Si costruisce una scena.
Si interpreta.
L’intensità non è prova di realtà.
Il parametro fiscale non è l’enfasi.
È la non-simulazione.
Se la scena è una rappresentazione, siamo nel campo della finzione.
Se l’atto è reale e non simulato, si entra nel perimetro normativo.
La distinzione non è teorica.
È probatoria. In questo contesto, la qualificazione può diventare decisiva.
Il requisito del consenso
La norma parla di adulti consenzienti.
Se manca il consenso, non siamo più nel diritto tributario ma nel diritto penale.
Un atto non consensuale non è semplicemente non tassabile: costituisce reato.
L’addizionale del 25% presuppone un’attività lecita.
Una cautela intelligente
La fattura non descrive il contenuto della scena.
Non distingue tra la rappresentazione e la realtà dei fatti.
In caso di contestazione della qualificazione del contenuto, potrebbe essere necessario dimostrare la natura effettiva del materiale prodotto.
Anche se non è prassi ordinaria nel contenzioso tributario, può essere prudente:
- conservare copia dei contenuti pubblicati
- garantire tracciabilità temporale
- documentare il contesto
Non si tratta di una strategia appariscente.
È una strategia cautelativa.
La differenza tra simulazione e realtà non è esplicitata nel codice tributo.
Il contesto attuale è diverso da quello del passato.
Prima della DAC7 il controllo era eventuale.
Oggi:
i dati sono comunicati automaticamente
- I pagamenti sono tracciati
- Gli incroci sono sistematici
Il Fisco non deve più sospettare.
Riceve direttamente le informazioni.
Conclusione
La questione non è morale.
È una questione tecnica.
Non sempre le foto e i video raccontano la realtà.
Tuttavia, davanti all’Agenzia delle Entrate, è fondamentale dimostrare che la propria attività è trasparente, consenziente, non simulata e conforme alla legge.
I film raccontano storie inventate.
La tua vita è realtà.
Quando occorre distinguere tra finzione e realtà, tra rappresentazione e atto effettivo, è importante affidarsi a un professionista in grado di qualificare correttamente i fatti e di rappresentarli presso l’Amministrazione finanziaria.
In definitiva, la situazione più delicata potrebbe non essere quella davanti alla telecamera.
Lo è quella davanti al Fisco.
Giuseppe Lepore
Ragioniere commercialista in Savona
