Belgio: La disciplina contrattualistica

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Il diritto belga sancisce il principio della libertà contrattuale, in forza del quale ogni soggetto è libero di decidere se e con chi concludere un contratto, salvo che la legge disponga diversamente. Inoltre, ciascuna parte contrattuale è libera di determinare il contenuto del contratto, sempre che quest’ultimo soddisfi i requisiti di validità stabiliti dalla legge.

Dunque, la libertà contrattuale opera su tre livelli. In primo luogo, le parti sono libere di decidere se intendono stipulare un contratto. In secondo luogo, le parti sono libere di scegliere con chi concludere un contratto e, a differenza degli enti pubblici, non sono tenute a fornire alcun tipo di motivazione sulla loro scelta. In terzo luogo, le parti sono libere di determinare il contenuto del contratto. Quanto a quest’ultimo punto, il contratto deve soddifare i requisiti di validità previsti dalla legge, e quindi l’oggetto e la causa devono essere leciti.

In forza del principio di libertà negoziale, le parti sono libere di dare avvio, proseguire e concludere trattative precontrattuali. In tale fase devono sempre agire “secondo buona fede”. Il rispetto del principio di buona fede viene valutato caso per caso. Durante la fase delle trattative, ciascuna parte è tenuta a comunicare all’altra tutte quelle informazioni che la legge, il principio di buona fede e la consuetudine impongono di comunicare. Non vi è infatti un obbligo generale di informazione. Le parti sono tenute a informarsi reciprocamente solo rispetto a quanto imposto dalla legge, dalla buona fede e dalla consuetudine. Ad esempio, nel caso di vendita di un bene immobile devono scambiarsi informazioni/documentazione concernente gli aspetti urbanistici. Inoltre, vi è anche la possibilità che le parti si mettano d’accordo su quali tipologie di informazioni scambiarsi durante la fase delle trattative.

Il mancato rispetto del principio di buona fede o dell’obbligo di informazione fa sorgere in capo alla parte inadempiente una responsabilità precontrattuale. In particolare, per quanto riguarda la violazione del dovere di buona fede, va precisato che la regola generale sancisce la libertà di concludere o meno il contratto. Tuttavia, se una parte interrompe le trattative in violazione del dovere in esame è tenuta a risarcire il danno cagionato all’altra parte. Il danno risarcibile è determinato, in linea di principio, tenuto conto degli “interessi contrattuali negativi” (negatief contractbelang /intérêt négatif): la parte lesa deve essere risarcita di tutti quei danni derivanti dallo svolgimento delle trattative. In tal senso, la parte inadempiente dovrà risarcire all’altra le spese da quest’ultima sostenute per la fase della negoziazione o il danno derivante dalla mancata conclusione di un contratto con una terza parte. Non sono invece risarcibili le spese che non siano direttamente riconducibili alla mancata conclusione del contratto per violazione del principio di buona fede. Eccezionalmente, anche l’interesse contrattuale positivo (positief contractbelang/intérêt positif) può essere oggetto di danno risarcibile, soprattutto quando si era formato in capo alla parte lese un legittimo affidamento alla conclusione del contratto, e cioè che il contratto, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, “si sarebbe, senza alcun dubbio, concluso”. Si pensi, ad esempio, al caso in cui le parti si accordano su ogni parte del contratto e poi una delle due, in modo del tutto inaspettato e senza una ragionevole motivazione, decida di non procedere.