Francia: I diritti di proprieta’ intellettuale in caso di crisi aziendale

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La legge fallimentare francese prevede diverse misure amichevoli o giudiziarie, a seconda della gravità delle difficoltà finanziarie. In caso di recupero giudiziario o di liquidazione, viene spesso adottato un piano di cessione totale o parziale per saldare i debiti dell’azienda.

Il piano di smaltimento

Beni di proprietà intellettuale (marchi, design, brevetti, diritti d’autore, ecc.) fanno parte del patrimonio aziendale e possono, ovviamente, essere inclusi in un piano di cessione. A questo proposito, una volta che il tribunale ha autorizzato l’inclusione di questi beni immateriali nel piano di cessione, è necessario determinare l’ambito dell’offerta pubblica di acquisto, che sarà poi oggetto degli atti di trasferimento. La definizione di questo ambito può essere decisiva, soprattutto se il cessionario (acquirente) dei beni di proprietà intellettuale volesse poi intentare un’azione di contraffazione utilizzando uno dei beni acquisiti e si trovasse di fronte al fatto che il convenuto non è il vero proprietario.

Il copyright

Per beneficiare della protezione del diritto d’autore non è necessario alcun deposito. Di conseguenza, può essere più difficile stabilire con precisione l’elenco dei diritti d’autore interessati dall’offerta di acquisizione, rispetto ad altri beni come marchi o brevetti. In una recente sentenza , la Corte d’Appello di Parigi ha fornito una soluzione interessante in merito alla cessione del diritto d’autore in un’offerta pubblica di acquisto. L’offerta di acquisizione riguardava marchi e nomi di dominio. Il cessionario ha avviato un’azione di contraffazione contro un terzo per motivi di copyright. Il convenuto ha risposto sostenendo che il copyright non era stato assegnato al cessionario al momento dell’acquisizione. Questo caso ha dato luogo, su richiesta del liquidatore, ad un ordine di interpretazione da parte del tribunale, specificando che: “dalla comune intenzione delle parti e dall’offerta di acquisizione […] risultava chiaro che le parti intendessero trasferire tutti i diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale, compresi i diritti d’autore “. Da questa decisione sembra che l’ambito di applicazione della cessione possa essere più ampio, secondo l’interpretazione del giudice, rispetto ai soli elementi inclusi nell’offerta pubblica di acquisto, precisando che questa posizione è valida finché la liquidazione giudiziale non si è conclusa.

I brevetti

In un caso simile, la Corte Suprema francese ha adottato una soluzione diversa. Le ragioni di questo diverso approccio possono essere dovute, da un lato, alla diversa natura dei beni in questione e, dall’altro, alla fase del procedimento. In effetti, un brevetto è un bene di proprietà industriale che richiede il deposito presso un ufficio brevetti per essere protetto. Potrebbe quindi essere più semplice elencarli in modo esaustivo in un’offerta pubblica di acquisto. In questo caso, nell’ambito della liquidazione giudiziaria di una società, è stata elaborata un’offerta di acquisto che è stata accettata dal tribunale. Con un’ordinanza, il giudice ha autorizzato il trasferimento di beni immateriali. È stato firmato un atto di cessione di tali beni. Dopo la chiusura del procedimento, tra il fiduciario ad hoc e l’acquirente è stata firmata una modifica che conferma la cessione di un brevetto (che non rientrava tra i beni elencati nell’ordinanza). L’acquirente ha quindi citato in giudizio un terzo per violazione di brevetto. Il convenuto ha risposto sostenendo che il cessionario (acquirente) del bene non è il titolare del brevetto in questione, in quanto il brevetto non è stato specificamente menzionato né nell’offerta di acquisto né nell’atto di cessione del brevetto. In questo caso, i giudici hanno osservato che”…il brevetto oggetto della controversia non rientrava nell’ambito della cessione autorizzata dal giudice”. Secondo i giudici, l’atto di conferma è stato emesso in violazione dei requisiti del Codice commerciale francese e pertanto non ha avuto alcun effetto sulla proprietà del brevetto. Il cessionario (acquirente) non era dunque legittimato a presentare un’azione di contraffazione.  Di conseguenza, se un brevetto non è presente nell’offerta di acquisto inviata al liquidatore e/o nel corrispondente atto di cessione, i giudici ritengono che la procedura collettiva non abbia avuto alcun effetto sulla titolarità del brevetto.

Considerazioni conclusive

In considerazione del valore che i beni di proprietà intellettuale possono avere per un’azienda e dei rischi che la mancanza di proprietà di tali beni comporta, è necessario prestare particolare attenzione all’identificazione dei diritti il più presto possibile, al momento dell’apertura della procedura fallimentare, sia nella forma del recupero giudiziario che della liquidazione. Per questo motivo, è fondamentale prestare molta attenzione al contenuto dei documenti durante la procedura e fino alla sua chiusura (offerta pubblica di acquisto, ordinanza del curatore giudiziario, atto di cessione, ecc.).