Germania: Obbligo di previdenza sociale per gli amministratori delegati

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L’obbligo di previdenza sociale per gli amministratori delegati è ancora un tema molto discusso, nonostante il BSG (German Federal Social Court – Bundessozialgericht) abbia preso una chiara posizione sul punto, discostandosi da un orientamento precedente, prevalente negli anni passati. Secondo la ricostruzione del BSG, gli amministratori delegati non si qualificano come dipendenti solo se detengono (almeno) il 50% delle azioni della società o dispongono di una minoranza di blocco completa, qualificata e statutaria. In tutti gli altri casi, gli amministratori delegati sono considerati dipendenti ai sensi della normativa in materia di previdenza, con la conseguenza che devono essere versati i contributi previdenziali. In due recenti decisioni, il BSG ha ulteriormente chiarito questo principio. Uno dei due casi sottoposti all’attenzione del tribunale riguardava degli amministratori delegati che detenevano, all’interno della società, il 49% delle azioni e non avevano una minoranza di blocco. Lo statuto prevedeva solo un requisito di maggioranza del 75% per alcune materie, tra le quali la nomina di altri amministratori delegati. Inoltre stabiliva che l’amministratore delegato rappresentasse la società in proprio per la durata del rapporto di lavoro ed era esentato dalle restrizioni di cui all’articolo 181 del codice civile tedesco (BGB). Nonostante tali previsioni, il BSG ha stabilito che il rapporto di lavoro degli amministratori rientrasse nella categoria di lavoro dipendente.

Infine, va anche evidenziato che le previsioni dei regolamenti professionali non hanno rilevanza in materia di qualifica degli amministratori delegati come lavoratori dipendenti. A tal proposito infatti il BSG ha stabilito che sono considerati dipendenti anche gli amministratori delegati di una Rechtsanwalts-GmbH, o meglio gli avvocati soggetti alle norme professionali del BRAO, a meno che detengano almeno il 50% delle azioni della società o abbiano una minoranza di blocco – e questo nonostante il fatto che gli avvocati sono organi indipendenti facenti parte dell’amministrazione della giustizia.