Implementazione Graduale del Nuovo Sistema Elettronico del Registro dei Beneficiari Effettivi (UBO Register) a Cipro

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Il processo di implementazione graduale del sistema finale elettronico del Registro dei Beneficiari Effettivi delle società e altre entità giuridiche cipriote (l'”UBO Register”), iniziato il 14 novembre 2023, sarà completato il 1 aprile 2024. Il passaggio alla nuova piattaforma si prevede aumenterà l’efficienza dell’UBO Register e lo allineerà ulteriormente agli obblighi di trasparenza derivanti dalle direttive AML dell’UE sottostanti e dalla legge cipriota sulla prevenzione e repressione delle attività di riciclaggio di denaro (la “Legge AML”).

In previsione dell’implementazione finale, questo articolo mira a servire come guida pratica dei passaggi che devono essere intrapresi per garantire la conformità ai requisiti normativi pertinenti.

  1. Entità obbligate a presentare informazioni

Tutte le società incorporate o registrate ai sensi della Legge sulle società, Cap. 113; le società europee a responsabilità limitata (SE); e le partnership, a meno che non siano coperte dalle esenzioni di seguito, sono tenute a divulgarle le informazioni sui beneficiari effettivi nell’UBO Register.

Le società attualmente sottoposte a un processo di liquidazione o di cancellazione, iniziato il, o dopo il, 12 marzo 2021 (data in cui è stato implementato il sistema provvisorio dell’UBO Register), sono incluse nel campo di applicazione del termine “società” sopra indicato e sono quindi obbligate a effettuare la relativa divulgazione. Le società estere che hanno stabilito un luogo di attività (filiale) a Cipro sono escluse dal campo di applicazione delle normative pertinenti.

In base alla Legge AML ed alle direttive emesse dal Registro delle Società, sono esentati dall’obbligo di divulgare le informazioni sui beneficiari effettivi nell’UBO Register:

  • le società quotate su un mercato regolamentato soggetto a requisiti di divulgazione ai sensi del diritto dell’Unione europea; e
  • le società soggette a standard internazionali equivalenti che garantiscono una sufficiente trasparenza delle informazioni patrimoniali.
  1. Quali informazioni devono essere presentate

Le informazioni da divulgarle per ciascun beneficiario effettivo includono:

  • informazioni personali, come il nome, la data di nascita, la nazionalità, l’indirizzo di residenza e i dettagli del documento di identificazione;
  • la natura e l’entità dell’interesse patrimoniale detenuto, direttamente o indirettamente; e
  • la data in cui la persona interessata è diventata o ha cessato di essere un beneficiario effettivo, o la data in cui le informazioni precedentemente divulgate sono cambiate.

Nei casi in cui la struttura di un’entità porti a un trust, a una fondazione sarà necessario presentare anche informazioni:

  • per ogni donatore, trustee e beneficiario (e, in determinati casi, per ciascun guardiano o altra persona che esercita il controllo) del trust; e
  • per il fondatore e/o i membri del consiglio di amministrazione e della direzione della fondazione.

III. Chi è un beneficiario effettivo

Ai sensi della legge AML, un “beneficiario effettivo” è una persona che detiene direttamente o indirettamente più del 25% di una società o entità legale, o comunque la controlla, sia tramite la proprietà, direttamente o indirettamente, una percentuale sufficiente di azioni, tramite diritti di voto o tramite qualsiasi altro mezzo.

Nei casi in cui non è possibile determinare un beneficiario effettivo individuale, vanno dichiarati i dettagli di uno o più dirigenti senior.

  1. Scadenze importanti

Tutte le società e le altre entità giuridiche obbligate a divulgare le informazioni sui beneficiari effettivi nell’UBO Register devono farlo entro il 31 marzo 2024. Questo obbligo si applica indipendentemente da qualsiasi azione precedentemente intrapresa per registrare le informazioni pertinenti nel sistema provvisorio dell’UBO Register, implementato a partire dal 12 marzo 2021.

Le società esentate dall’obbligo di divulgazione sopra indicato devono comunque adottare misure entro il 31 marzo 2024 per dichiarare i motivi della loro esenzione nel sistema.

Le società di nuova costituzione o registrazione o altre entità giuridiche devono divulgare le informazioni sui beneficiari effettivi nell’UBO

Marina d’Angerio,
Dottore Commercialista