Isole Vergini Britanniche: La lista UE delle giurisdizioni fiscali non cooperative

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Il Consiglio dell’Unione Europea ha annunciato che, a seguito di una riunione del Consiglio per gli affari economici e finanziari dell’UE (ECOFIN), le Isole Vergini Britanniche (BVI) sono state spostate nell’allegato I dell’elenco dell’UE delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali con effetto dal 14 febbraio 2023.

Le Isole Vergini Britanniche non erano sufficientemente conformi allo standard OCSE sullo scambio di informazioni su richiesta.

Il governo delle Isole Vergini Britanniche ha annunciato di aver richiesto una revisione supplementare da parte del Forum globale dell’OCSE sulla trasparenza e lo scambio di informazioni ai fini fiscali, che rifletta più accuratamente l’attuale status legislativo delle Isole Vergini Britanniche, a seguito delle modifiche apportate al BVI Business Companies Act e il BVI Business Companies Regulations, entrate in vigore il 1° gennaio 2023.

L’aggiunta di una giurisdizione all’Allegato I si basa sul rispetto dei criteri di trasparenza fiscale ai sensi del Common Reporting Standard dell’OCSE. Secondo uno di tali criteri, una giurisdizione deve avere un rating “ampiamente conforme” con riferimento al Common Reporting Standard e allo standard OCSE sullo scambio di informazioni su richiesta.

Nel novembre 2022, il Global Forum ha declassato il rating delle BVI da “ampiamente conforme” a “parzialmente conforme”. Una valutazione inferiore a “ampiamente conforme” significa che una giurisdizione viene aggiunta automaticamente all’Allegato I.

L’inserimento delle BVI nella lista delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali avrà conseguenze immediate limitate o nulle per gli investitori delle BVI.

Tali soggetti dell’UE possono continuare a investire e commerciare come di consueto. In particolare, l’inclusione nell’Allegato I non impedisce a un fondo di investimento BVI di essere commercializzato nell’Unione Europea conformemente alle norme nazionali in materia di collocamento privato ai sensi della direttiva UE sui gestori di fondi di investimento alternativi. Tuttavia, impedira’ alle istituzioni finanziarie dell’UE di istituire una nuova società veicolo per la cartolarizzazione nelle Isole Vergini Britanniche ai sensi del Regolamento UE sulla cartolarizzazione, ma è improbabile che ciò sia rilevante per gli investitori.

Non sono previste sanzioni a livello UE derivanti dall’inclusione di un paese nell’allegato I. Tuttavia, nel 2019, l’UE ha fornito orientamenti su una serie di misure amministrative e legislative nel settore fiscale che raccomandava fossero applicate dagli Stati membri dell’UE a partire dal 2021. Tali misure prevedono un monitoraggio rafforzato delle transazioni e maggiori controlli sui rischi per i contribuenti con collegamenti a una giurisdizione non cooperativa. Le misure legislative includono la non deducibilità dei costi sostenuti in una giurisdizione della lista, regole sulle società estere controllate, misure riguardanti la ritenuta d’acconto e limitazione dell’esenzione sulla partecipazione ai dividendi degli azionisti. Ad oggi, un certo numero di Stati membri ha applicato misure di natura sia amministrativa che legislativa alle giurisdizioni dell’allegato I. Nella pratica, gli Stati membri applicano numerose misure amministrative e legislative nel caso di giurisdizioni non soggette a trattati contro la doppia imposizione o giurisdizioni fiscalmente neutrali, come le BVI, indipendentemente dal fatto che tali giurisdizioni rientrino nell’Allegato I.

I requisiti per la segnalazione obbligatoria in relazione a determinati accordi transfrontalieri (DAC 6) significano che i pagamenti fiscalmente deducibili effettuati da un’entità dell’UE a una “entità associata” in una giurisdizione a tassazione bassa o nulla sono, in alcuni casi, soggetti a dichiarazione. La rendicontazione di tali pagamenti prevede maggiori adempimenti se l’ente associato è elencato nell’allegato I.