LA NUOVA CLASS ACTION – Legge 12 aprile 2019 n. 31

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È entrata in vigore il 18 maggio 2021, dopo 25 mesi dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la Legge 12 aprile 2019, n. 31, recante nuove disposizioni in materia di class action.

Il procedimento in materia di azione di classe, in passato regolato dall’art.140 del Codice del Consumo., trova ora la sua disciplina normativa all’interno del Libro IV, Titolo VIII bis, artt.840 bis – 840 sexiesdecies del Codice di Procedura Civile.

Con la nuova azione di classe vengono meno i limiti imposti dall’Art. 140 bis del Cod. Consumo.

In particolare, la tutela dei diritti individuali dei componenti della classe, nell’ambito dei rapporti contrattuali, non è più limitata al consumo, essendo oggi venuta meno la riserva dello strumento della class action ai soli consumatori o alle associazioni a cui questi avevano dato mandato o a cui i consumatori partecipavano; mentre nell’ambito dei rapporti extracontrattuali, non è più limitata alla responsabilità del produttore e a quella delle imprese autrici di pratiche commerciali scorrette o di comportamenti anticoncorrenziali.

L’azione di classe potrà, pertanto, trovare applicazione in ogni ambito nel quale un’impresa o un gestore di servizi pubblici o di pubblica utilità pongano in essere, nell’esercizio delle loro funzioni, comportamenti lesivi di diritti omogenei.

Inoltre, risulta particolarmente interessante notare come nella nuova procedura, sia di fondamentale importanza il ruolo informativo svolto dalla piattaforma del Ministero della Giustizia, che assicura una maggiore conoscibilità della class action, rispetto a quanto previsto dalla precedente disciplina dettata dall’art.140 bis del Codice del Consumo., in passato demandata alle disposizioni del giudice, con spese ad esclusivo carico della parte attrice.

Legittimazione attiva e passiva

Una delle più importanti novità introdotta dalla riforma è costituita dall’ampliamento della legittimazione attiva alla proposizione della class action: oltre a ciascun componente della classe, che può agire nei confronti dell’autore della condotta lesiva per l’accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni, possono proporre l’azione anche le organizzazioni o le associazioni senza scopo di lucro, i cui obiettivi statutari comprendano la tutela di diritti individuali omogenei. Ferma la legittimazione di ciascun componente della classe, possono proporre l’azione esclusivamente le organizzazioni e le associazioni iscritte in un elenco pubblico istituito presso il Ministero della giustizia (cd. enti esponenziali).

La domanda può essere proposta nei confronti di imprese ovvero nei confronti di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle loro rispettive attività.

Forma e ammissibilità della domanda

La nuova procedura per l’azione di classe prende avvio con la presentazione di un ricorso – non più con atto di citazione – esclusivamente davanti alla sezione specializzata in materia di impresa competente per il luogo ove ha sede la parte resistente. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, è pubblicato a cura della cancelleria ed entro dieci giorni dal deposito del decreto, nell’area pubblica del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, in modo da assicurare l’agevole reperibilità delle informazioni in esso contenute.

Il procedimento si svolge secondo le norme del rito sommario di cognizione, artt.702 e ss. del Codice di Procedura Civile e viene definito con sentenza (artt.840 quinquies e sexies del Codice di Procedura Civile); non può essere disposto il mutamento del rito.

Entro il termine di trenta giorni dalla prima udienza, il tribunale decide con ordinanza sull’ammissibilità della domanda, ma può sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un’istruttoria davanti a un’autorità indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo. L’ordinanza che decide sull’ammissibilità è pubblicata, a cura della cancelleria, nell’area pubblica del portale dei servizi telematici di cui al secondo comma, entro quindici giorni dalla pronuncia.

Pluralità delle azioni di classe

In base alla nuova procedura dell’azione di classe, coloro che intendono aderire all’azione di classe possono farlo già al termine della prima fase, ossia entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, con il quale il tribunale si è pronunciato in senso favorevole all’ammissibilità dell’azione; nell’area pubblica del portale dei servizi telematici. Le azioni di classe proposte entro il termine predetto, sono riunite all’azione principale.

Procedimento

Con la nuova disciplina viene fissato un termine diverso per l’adesione all’azione da parte dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei. Infatti, ad oggi, il tribunale, con l’ordinanza con cui ammette l’azione di classe, fissa un termine perentorio non inferiore a 60 giorni e non superiore a 150, dalla data di pubblicazione dell’ordinanza nel portale dei servizi telematici, per l’adesione all’azione medesima da parte dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei; mentre in passato l’art.140 bis, comma 9, lett. b), prevedeva “un termine non superiore a 120 giorni, dalla scadenza di quello per l’esecuzione della pubblicità”, entro il quale gli atti di adesione, dovevano essere depositati in cancelleria. Inoltre, ai sensi del nuovo art. 840 quinquies del Codice di Procedura Civile, l’aderente non assume la qualità di parte e ha diritto ad accedere al fascicolo informatico e a ricevere tutte le comunicazioni a cura della cancelleria.

Ai fini dell’accertamento della responsabilità del resistente, il tribunale può avvalersi di dati statistici e di presunzioni semplici. Su istanza motivata del ricorrente, il giudice può ordinare al resistente l’esibizione delle prove rilevanti che rientrano nella sua disponibilità.

Sentenza di accoglimento dell’azione di classe

Con la sentenza che accoglie l’azione di classe (art.840 sexies del Codice di Procedura Civile), il tribunale provvede in ordine alle domande risarcitorie o restitutorie proposte dal ricorrente e accerta che il resistente, con la condotta addebitatagli dal ricorrente, ha leso diritti individuali omogenei. Inoltre, definisce i caratteri dei diritti individuali omogenei, specificando altresì gli elementi necessari per l’inclusione nella classe e dichiara aperta la procedura di adesione fissando un termine, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 150, per l’adesione all’azione di classe. Infine, con la sentenza di accoglimento all’azione di classe, il tribunale nomina il giudice delegato per la procedura di adesione e il rappresentante comune degli aderenti – tra i soggetti aventi i requisiti per la nomina a curatore fallimentare – e determina, ove necessario, l’importo da versare a cura di ciascun aderente, a titolo di fondo spese, oltre a stabilire le modalità di versamento.

La sentenza può essere impugnata dagli aderenti per revocazione, quando ricorrono i presupposti previsti dall’Art. 395 del Codice di Procedura Civile, ovvero quando la sentenza è l’effetto della collusione tra le parti. In quest’ultimo caso il termine per proporre revocazione decorre dalla scoperta della collusione.

Modalità di adesione all’azione di classe

È stata inserita, dall’art. 840 septies del Codice di Procedura Civile, una nuova finestra temporale per l’adesione all’azione di classe. Infatti, la domanda di adesione può essere proposta anche a seguito della pubblicazione della sentenza di accoglimento, mediante inserimento della relativa domanda nel fascicolo informatico, avvalendosi di un’area del portale dei servizi telematici. La domanda è presentata su un modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministero della giustizia, che stabilisce anche le istruzioni per la sua compilazione, ed è presentata a norma dell’Art. 65 del Codice dell’Amministrazione Digitale, di cui al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82. La domanda di adesione produce gli effetti della domanda giudiziale e può essere presentata anche senza il ministero di un difensore.

Si tratta di un punto di svolta di non poco conto, considerando che, presumibilmente, sarà proprio questa la fase nella quale si avrà il maggior numero di adesioni, in quanto l’illecito sarà già accertato e, di conseguenza, chi vorrà aderire all’azione di classe, dovrà limitarsi ad allegare alla domanda di partecipazione i documenti probatori comprovanti la titolarità del diritto individuale omogeneo leso e alla quantificazione del danno subito.

Progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti

Il rappresentante comune degli aderenti, entro 90 giorni dalla scadenza del termine fissato per l’adesione all’azione di classe, predispone il progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti, rassegnando per ciascuno le sue motivate conclusioni; il progetto è comunicato agli aderenti e al resistente. Il resistente e gli aderenti, entro 30 giorni dalla comunicazione, possono depositare osservazioni scritte e documenti integrativi. Il rappresentante comune, apporta le eventuali variazioni al progetto dei diritti individuali omogenei e lo deposita nel fascicolo informatico.

Il giudice delegato, con decreto motivato, quando accoglie in tutto o in parte la domanda di adesione, condanna il resistente al pagamento delle somme o delle cose dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento o di restituzione. Il provvedimento ex Art. 840 octies del Codice di Procedura Civile, costituisce un titolo esecutivo ed è comunicato al resistente, agli aderenti, al rappresentante comune e ai difensori. Contro il decreto può essere proposta opposizione con ricorso depositato presso la cancelleria del tribunale. Il ricorso non sospende l’esecuzione del decreto, fatta salva la facoltà del tribunale di disporre diversamente su istanza di parte in presenza di gravi e fondati motivi.

Esecuzione forzata collettiva

L’esecuzione forzata del decreto è promossa dal rappresentante comune degli aderenti, che compie tutti gli atti nell’interesse degli aderenti, ivi compresi quelli relativi agli eventuali giudizi di opposizione. Non è mai ammessa l’esecuzione forzata di tale decreto su iniziativa di soggetti diversi dal rappresentante comune.

Accordi di natura transattiva

Il tribunale, fino all’accordo orale della causa, formula, ove possibile, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta del giudice è inserita nell’area pubblica del portale dei servizi telematici, ed è comunicata all’indirizzo di posta elettronica certificata indicata da ciascun aderente. L’accordo transattivo o conciliativo concluso tra le parti è inserito nell’area pubblica ed è comunicato all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato da ciascun aderente.

Dopo la pronuncia della sentenza, il rappresentante comune, nell’interesse degli aderenti, può predisporre con l’impresa o con l’ente gestore di servizi pubblici o di pubblica utilità uno schema di accordo di natura transattiva ed è comunicato mediante posta elettronica certificata a ciascun aderente.

Entro 15 giorni dalla comunicazione, ciascun aderente può inserire nel fascicolo informatico le proprie motivate contestazioni allo schema di accordo. Successivamente il giudice delegato, entro 30 giorni dal deposito delle motivate contestazioni può, avuto riguardo agli interessi degli aderenti, autorizzare il rappresentante comune a stipulare l’accordo transattivo.

L’accordo transattivo autorizzato dal giudice delegato e stipulato dal rappresentante comune costituisce titolo esecutivo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Qualora il ricorrente decide di aderire all’accordo transattivo, l’accordo medesimo costituisce titolo esecutivo per l’iscrizione all’ipoteca giudiziale anche in suo favore.

Chiusura del procedimento di adesione

Il procedimento di adesione si chiude quando le ripartizioni agli aderenti, effettuate dal rappresentante comune, raggiungono l’intero ammontare dei crediti dei medesimi aderenti ovvero quando, nel corso della procedura di adesione, risulta che non è possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese degli aderenti, anche tenuto conto dei costi che è necessario sostenere.

La chiusura della procedura di adesione è dichiarata con decreto motivato del giudice delegato. Gli aderenti riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi.

Azione inibitoria collettiva

Infine, si osserva che la nuova disciplina normativa regola anche l’azione inibitoria collettiva, con la quale chiunque abbia interesse alla pronuncia di una inibitoria di atti e comportamenti, posti in essere in pregiudizio di una pluralità di individui o enti, può chiedere l’ordine di cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva.

A cura di:

Dottoressa Ludovica Pagnotta (Di Bella – Studio Legale)

Avvocato Domenico Di Bella (titolare dello Studio Di Bella – Studio Legale).

Studio Di Bella – Studio Legale 

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