Regno Unito: Proposte di modifica della Stamp Duty sulle azioni

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Il Governo ha di recente pubblicato una consultazione, che si chiudera’ il 22 giugno 2023, sulla proposta di riforma dell’attuale doppia imposta di bollo (Dual Stamp Duty) e della Stamp Duty Reserve Tax (SDRT) con un’unica imposta sui titoli. Questa consultazione rappresenta un ulteriore passo avanti nel processo di digitalizzazione e modernizzazione del sistema fiscale britannico che per molti aspetti risulta essere anacronistico.

Per quanto riguarda il contenuto della proposta:

  • La nuova imposta dovrebbe essere obbligatoria per l’acquirente e verrebbe riscossa attraverso il self-assessment, cosi come avviene per altre imposte nel Regno Unito;
  • Ad eccezione delle transazioni effettuate attraverso il CREST (Certificateless Registry for Electronic Share Transfer), la nuova imposta dovrebbe essere notificata e pagata attraverso un nuovo portale online;
  • Dopo il pagamento sara’ generato un numero di riferimento e il conservatore dei registri sarà autorizzato a redigere il registro al ricevimento di tale numero di riferimento.
  • In linea con le attuali regole della SDRT, l’imposta si applicherebbe alle azioni di società costituite nel Regno Unito, compresi i titoli con caratteristiche simili alle azioni.
  • Verrebbe inoltre utilizzato l’attuale concetto di SDRT secondo cui il corrispettivo imponibile è costituito da “denaro o valore di denaro”.
  • Le attuali regole dell’imposta fondiaria di bollo per i corrispettivi non determinati ne’ determinabili verrebbero in gran parte seguite per la nuova imposta, compresa la possibilità di richiedere un differimento, ma con un nuovo differimento massimo di due anni. L’imposta sarebbe dovuta in anticipo per intero per i corrispettivi fissi ma contingenti; per i corrispettivi incerti o variabili, invece, sarebbe dovuta in anticipo sulla base di una stima ragionevole.
  • Non ci sarà più un minimo di 1.000 sterline per l’apposizione di un timbro su un documento; la concessione di un diritto di garanzia sarà esclusa dall’ambito di applicazione.
  • Si prevede che saranno mantenute altre esenzioni e sgravi, tra cui l’imposta di bollo di gruppo, gli sgravi per la ricostruzione e l’acquisizione, l’esenzione per i mercati in crescita e lo sgravio per gli intermediari. Gli sgravi, tuttavia, saranno auto-valutati dal contribuente, senza la necessità di una verifica da parte dell’HMRC.
  • Il pagamento sarà dovuto entro 14 giorni dalla data di esigibilità (una riduzione dell’attuale termine di 30 giorni), ovvero dalla data dell’accordo o, per un accordo condizionato, dalla data in cui l’accordo diventa incondizionato, con un termine complessivo di due anni. Le sanzioni inizierebbero a 31 giorni e le penalizzazioni fiscali inizierebbero dopo sette mesi.
  • Per la nuova imposta si propone un regime di compliance completo e applicabile (che attualmente esiste per la SDRT ma non per l’imposta di bollo).