Unione europea: Secondo Pilastro e Due diligence fiscale in materia di M&A

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Il secondo pilastro (P2) applica un’imposta minima globale sul reddito ad un’aliquota effettiva del 15% per ogni Paese in cui opera una multinazionale. Quando si acquista una società target (‘target’), le multinazionali dovrebbero valutare i rischi derivanti dall’applicazione del secondo pilastro. Oltre agli aspetti di carattere generale, ci sono altri fattori da considerare.

L’aliquota effettiva è determinato su base giurisdizionale, il che significa che gli utili e le imposte delle entità del gruppo nello stesso Paese sono generalmente mescolate. Di conseguenza, lo stato P2 della Target può essere influenzato da altre entità del gruppo del venditore nello stesso Paese al di fuori del perimetro dell’operazione. Se le informazioni su tali entità non sono disponibili, è difficile valutare la posizione P2 della Target e modellare l’impatto P2 in futuro. Nelle operazioni di assicurazione W&I, gli assicuratori potrebbero essere riluttanti a coprire i rischi P2.

Il P2 è soggetto a una regola transitoria che può negare l’aumento della base P2 al fair market value degli asset trasferiti all’interno del gruppo dopo il 30 novembre 2021 e prima dell'”anno di transizione”. Se si applica questa regola, l’ETR P2 viene ridotto se viene concesso uno step-up ai fini fiscali locali, con conseguente ammortamento più elevato o plusvalenza inferiore rispetto ai fini P2. Le multinazionali dovrebbero valutare i trasferimenti storici di beni all’interno del gruppo del venditore per determinare il trattamento di eventuali incrementi del valore contabile dei beni ai fini delle imposte locali e del P2.

Le differenze temporanee tra i valori contabili e le imposte sono trattate nell’ambito del P2 attraverso la contabilizzazione delle imposte differite. Le passività fiscali differite (DT ) si formano per le differenze temporanee che danno luogo a maggiori utili fiscali in futuro. Quando viene formata, una DTL aumenta l’ETR del P2, mentre l’effetto opposto si verifica al momento dell’annullamento. Le DTL sono recuperate nell’ambito della P2 nell’anno di formazione nella misura in cui non vengono annullate nei 5 anni successivi. Ciò riduce retroattivamente l’ETR nell’anno di formazione. Esistono alcune eccezioni a questa regola di recupero, ma in genere non si applicano alle DTL per beni immateriali. Sebbene il termine di 5 anni sia azzerato al momento dell’acquisizione della società target, può verificarsi un impatto negativo se la DTL si annulla in più di 5 anni dopo l’acquisizione. Ciò è particolarmente rilevante per i beni immateriali che sono tipicamente ammortizzati su un periodo più lungo (ad esempio, l’avviamento o la proprietà intellettuale). Le multinazionali dovrebbero esaminare le DTL della società target e segnalare i rischi di cattura relativi agli intangibili. Questo può anche influire sul prezzo, in quanto l’acquirente non ha mai ottenuto il “vantaggio” di formare il DTL.