I servizi del call center sono considerati reddito di origine estera

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Il 22 ottobre 2025 la Camera B del Tribunale Tributario argentino ha dichiarato nullo il debito stabilito dall’Amministrazione Tributaria nei confronti di una società argentina.

L’Amministrazione Tributaria aveva contestato alla società la mancata ritenuta dell’imposta sul reddito sui pagamenti a beneficiari esteri, considerandola imposta unica e definitiva, relativamente ai pagamenti effettuati tra febbraio e dicembre 2016 a fornitori esteri che fornivano servizi di call center.

L’Autorità Fiscale Argentina ha sostenuto che il reddito percepito dai fornitori esteri derivasse da una fonte argentina e che, pertanto, l’imposta dovesse essere trattenuta. La motivazione era che ciascun fornitore impiegava personale dedicato esclusivamente al servizio dei clienti della società e che i pagamenti ricevuti venivano economicamente utilizzati in Argentina. Secondo l’Autorità, la Legge sull’Imposta sul Reddito non considera il luogo geografico in cui il servizio viene fornito, ma privilegia il luogo in cui il servizio viene utilizzato per generare reddito.

La società ha presentato ricorso, sostenendo che la sua attività principale consisteva nella fornitura di un servizio di trasmissione satellitare criptata direct-to-home, per il quale addebitava un prezzo ai clienti.

Data la natura del servizio di trasmissione, l’azienda riceveva quotidianamente un elevato volume di chiamate dai clienti. Per garantire tempi di risposta più rapidi nella gestione delle richieste, ha deciso di avvalersi di fornitori di servizi con sede in Colombia.

I dipendenti dei fornitori, che erogavano il servizio, si trovavano in Colombia. I pagamenti effettuati riguardavano servizi di gestione delle chiamate telefoniche forniti all’estero. I fornitori non utilizzavano né possedevano beni in Argentina: telefoni, computer e apparecchiature di comunicazione erano situati all’estero e servivano a connettersi ai sistemi e alle infrastrutture della società, di proprietà dell’appellante.

Di conseguenza, secondo la società, i fornitori non avrebbero potuto generare reddito imponibile in Argentina, poiché non impiegavano né possedevano beni nel territorio argentino.

La società argentina possedeva le apparecchiature di comunicazione, pertanto non era necessario che i fornitori mettessero a disposizione l’infrastruttura. I fornitori erano soggetti non residenti e prestavano i servizi interamente al di fuori dell’Argentina; tali servizi non includevano consulenza tecnica né assistenza tecnica.

La Corte Tributaria ha esaminato la Legge sull’Imposta sul Reddito e ha respinto l’argomentazione dell’Amministrazione Finanziaria, secondo cui l’“uso economico” dei servizi in Argentina ne determinerebbe la fonte. La Corte ha osservato che i compensi percepiti dai fornitori non potevano essere considerati redditi di origine argentina ai sensi dell’articolo 5, poiché non erano coinvolti beni situati o utilizzati economicamente in Argentina, né attività o eventi svolti sul territorio nazionale. Ha inoltre precisato che il concetto di “uso economico in Argentina” si applica esclusivamente ai beni e non ai servizi.

Inoltre, la Corte ha richiamato l’attenzione sull’articolo 12 della Legge sull’Imposta sul Reddito (oggi articolo 13), che costituisce un’eccezione all’articolo 5: mentre quest’ultimo richiede che il servizio sia fornito in Argentina, l’articolo 12 considera redditi di fonte argentina i servizi prestati all’estero solo se comportano consulenza o assistenza tecnica.

La sentenza ha stabilito che i servizi forniti dai fornitori esteri non costituivano consulenza tecnica, bensì la mera gestione delle chiamate telefoniche del call center della società appellante, effettuata secondo le politiche e le procedure interne della società.

La Corte Tributaria ha concluso che le attività dei fornitori non rientravano nella definizione di reddito di fonte argentina: essendo i servizi resi all’estero, si qualificavano come reddito di fonte estera, non soggetto a tassazione in Argentina. Di conseguenza, il debito contestato è stato annullato.