Gestione della crisi aziendale in Romania

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Se una società è insolvente e non avvia una procedura adeguata, amministratori e membri degli organi di controllo possono incorrere in gravi conseguenze legali. Continuare l’attività senza un intervento tempestivo viola i doveri di gestione. Se una responsabilità viene accertata da un’autorità giudiziaria, possono essere applicate misure severe, tra cui l’interdizione dagli incarichi di amministratore fino a dieci anni.

Proseguire l’attività in stato di insolvenza comporta anche rischi penali. La legge prevede sanzioni che comprendono una multa compresa tra 383 e 31.915 euro e, nei casi più gravi, la reclusione fino a cinque anni. In alcune situazioni, possono essere applicate entrambe le pene.

Amministratori e dirigenti sono personalmente responsabili se il loro comportamento contribuisce al dissesto societario. Questo avviene, ad esempio, quando risorse o crediti aziendali vengono utilizzati per scopi estranei all’interesse sociale, oppure la società viene impiegata come copertura per attività personali. Forzare la prosecuzione dell’attività, pur sapendo che comporterà l’interruzione dei pagamenti, comporta responsabilità immediata.

Sono rilevanti anche la tenuta di scritture non veritiere, la perdita o l’occultamento di documenti contabili e il mancato rispetto degli obblighi di legge in materia di contabilità. La mancata consegna della documentazione al curatore o al liquidatore comporta una presunzione di colpa, che può essere superata con prova contraria.

Ulteriori responsabilità sorgono quando parte del patrimonio sociale viene sottratta o nascosta. L’incremento artificioso del passivo e l’uso di strumenti finanziari per ottenere liquidità e rinviare i pagamenti sono anch’essi comportamenti rilevanti.

Favorire un creditore rispetto agli altri tramite pagamenti o accordi preferenziali nel mese precedente la cessazione dei pagamenti è considerato particolarmente grave.

Infine, può dar luogo a responsabilità qualsiasi altro comportamento doloso che abbia contribuito allo stato di insolvenza del debitore, purché accertato nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge in materia di prevenzione dell’insolvenza e di procedure concorsuali. Non esistono disposizioni specifiche che disciplinino autonomamente la responsabilità degli amministratori per atti compiuti prima dell’apertura della procedura prefallimentare.

Se la società è gestita da più amministratori, la responsabilità per l’insolvenza ricade su tutti, salvo prova contraria, ad esempio per attività svolte prima dell’incarico o fuori dal periodo di funzione.

Non è attribuita responsabilità agli amministratori che hanno manifestato dissenso rispetto alle decisioni o ai comportamenti che hanno causato l’insolvenza. Lo stesso vale per chi non era presente al momento delle decisioni, purché abbia formalizzato la propria opposizione e ne abbia richiesto la verbalizzazione.

Gli amministratori sono esonerati da responsabilità se, nel mese precedente la cessazione dei pagamenti, hanno effettuato pagamenti in buona fede sulla base di un accordo con i creditori dopo trattative stragiudiziali per la ristrutturazione del debito. L’esenzione vale solo se l’accordo è idoneo a consentire il risanamento finanziario della società e non favorisce né penalizza indebitamente alcuni creditori.

Con l’apertura della procedura, l’assemblea generale dei soci o degli azionisti nomina, a proprie spese, un amministratore straordinario, responsabile della conduzione dell’attività del debitore sotto la supervisione del curatore fallimentare. Attraverso i propri organi rappresentativi, in particolare l’assemblea dei creditori (ossia il gruppo di soggetti titolari di crediti nei confronti della società insolvente, cui spetta esprimersi sulle proposte avanzate nella procedura) e il comitato, sono chiamati a esprimersi sulle scelte di opportunità che incidono sulla gestione e sulla destinazione dei beni.

L’apertura della procedura comporta la cessazione automatica degli amministratori legali non appena viene nominato l’amministratore straordinario, che subentra nella gestione.

Dopo la revoca del diritto di amministrazione, il debitore è rappresentato dal curatore fallimentare, che dirige l’attività. In questa fase, il curatore speciale rappresenta solo gli interessi dei soci o degli azionisti.

L’amministratore straordinario ha compiti specifici.

Rappresenta il debitore nei procedimenti previsti dagli articoli da 117 a 122 della legge n. 85/2014 e in quelli derivanti dal mancato rispetto dell’articolo 84. Deve inoltre sollevare le eccezioni previste dalla normativa.

Deve presentare un piano di riorganizzazione. Se il piano viene omologato, può continuare a gestire l’attività del debitore sotto la vigilanza del curatore fallimentare, purché il diritto di amministrazione non venga revocato.

Dopo la dichiarazione di fallimento, l’amministratore straordinario partecipa alle operazioni di inventario, sottoscrive il verbale, prende visione della relazione finale e del rendiconto finanziario di chiusura. Partecipa anche all’assemblea per l’esame delle contestazioni e approva la relazione conclusiva.

Infine, deve ricevere la comunicazione ufficiale di chiusura del procedimento, che segna il completamento della sua attività.