Malta: strumenti testamentari a tutela della continuità aziendale

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La pianificazione successoria si complica quando un immobile commerciale è di proprietà condivisa tra più soci. Se ciascun socio detiene una quota dell’edificio in cui opera l’attività, occorre bilanciare la continuità aziendale con la tutela degli interessi economici familiari. In questi casi, strumenti testamentari come il legato e il fidecommesso risultano particolarmente efficaci, sebbene spesso trascurati.

Il diritto maltese prevede soluzioni specifiche per queste situazioni. L’articolo 683 del Codice Civile consente disposizioni testamentarie sia universali sia particolari. La sostituzione fideiussoria consente di vincolare gli eredi al trasferimento di determinati beni a beneficiari designati al verificarsi di condizioni specifiche. Per le quote di comproprietà, questo strumento è strategico per mantenere i beni a chi può garantire la continuità aziendale, tutelando anche gli interessi familiari.

Ogni socio può redigere un testamento che nomina coniuge e figli come eredi universali, destinando la propria quota dell’immobile agli altri soci superstiti. Gli eredi ricevono il valore di mercato della quota, consentendo il trasferimento della proprietà ai soci attivi e garantendo un equo compenso alle famiglie. In questo modo si tutelano sia la continuità aziendale sia gli interessi patrimoniali familiari.

La sostituzione fiduciaria rappresenta un approccio alternativo. Gli eredi acquisiscono temporaneamente la quota di proprietà e sono tenuti a trasferirla ai soci superstiti solo dopo aver ricevuto il corrispettivo. Rispetto ad altre soluzioni, gli eredi mantengono un maggiore controllo, poiché il trasferimento avviene solo a pagamento avvenuto. Questa opzione può risultare interessante per le famiglie che desiderano maggiore sicurezza finanziaria.

In entrambi i casi, l’obiettivo è mantenere la comproprietà dell’immobile tra i soci, garantendo agli eredi un compenso equo senza coinvolgerli nella gestione dell’attività.

Le sole disposizioni testamentarie potrebbero non garantire un coordinamento efficace. Si consiglia quindi di affiancare un accordo tra i soci: un contratto di comproprietà se l’immobile è intestato a persone fisiche, oppure un patto parasociale se il bene è detenuto tramite una società. Nel primo caso si configura una comunione indivisa, in cui ogni partecipante possiede una quota ideale dell’intero immobile. L’accordo deve essere coerente con le disposizioni testamentarie per assicurarne l’attuazione. Un contratto di comproprietà ben strutturato prevede un meccanismo per l’acquisto della quota in caso di decesso di un partecipante, attribuendo ai soci superstiti il diritto di acquistarla al valore di mercato. È essenziale che i criteri di prezzo, le modalità di pagamento e le scadenze siano allineati con quanto previsto nei testamenti, per evitare incertezze.

Se l’immobile è di proprietà di una società, i soci sono azionisti. In tal caso, il patto parasociale deve regolare il diritto degli azionisti superstiti ad acquisire le partecipazioni del socio deceduto, prevedendo il pagamento agli eredi.

L’esecutore testamentario può svolgere un ruolo chiave nel coordinamento dell’operazione successoria: sovrintende alla stima della quota, assicura il pagamento nei termini stabiliti e cura il trasferimento delle partecipazioni. L’intervento di un soggetto terzo e imparziale garantisce equilibrio e riduce il rischio di conflitti tra interessi familiari e aziendali in una fase già complessa dal punto di vista emotivo e gestionale.

La scelta tra legato e sostituzione fideiussoria non comporta alcuna compressione dei diritti dei legittimari, poiché agli eredi viene comunque attribuito l’intero controvalore di mercato della quota del socio defunto, corrisposto in denaro. In tal modo, la tutela della quota di riserva resta integra.

È fondamentale che le disposizioni testamentarie dei soci siano coerenti e coordinate con il contratto di comproprietà o con il patto parasociale. Solo una piena armonizzazione tra questi strumenti assicura la permanenza della proprietà ai soci superstiti e garantisce agli eredi un equo compenso senza attribuire loro diritti di comproprietà sull’immobile.