Arriva dunque l’Arbitro Assicurativo che si aggiunge all’Abi e Acf per la tutela stragiudiziale dei diritti davanti alle imprese di assicurazione.
A far data dal 15 di gennaio 2026 infatti il terzo pilastro dell’arbitrato Italiano per i consumatori diventa una realtà. Dopo il noto Abi, Arbitro Bancario Italiano e l’ormai celebre Acf, Arbitro delle controversie finanziarie arriva “finalmente” anche quello assicurativo la cui sigla sarà “Aas”.
Si invita anzitutto a leggere il regolamento in pillole, volutamente semplificato liberamente scaricabile da qui: https://www.arbitroassicurativo.org/aas/index.html
Relativamente al ruolo dell’Arbitro in questione si potrebbe sostenere che con questa attesa introduzione cade anche l’ultimo tabù di un sistema che si è sempre autoreferenziato (e riciclato) rispetto ai diritti dei cittadini e in particolar modo quelli dei consumatori.
Un sistema, quello delle assicurazioni, spesso problematico. Che nel corso della sua lunga storia ha dimostrato una reale volontà di assumersi le responsabilità solo a seguito di importanti decisioni della Magistratura che ne hanno imposto la revisione dei meccanismi di funzionamento.
Pare inevitabile quindi il non poter tacere come il sistema delle assicurazioni in Italia, abbia nel corso degli anni, potenzialmente penalizzato, in moltissimi ambiti, l’affidabilità riposta in uno strumento (l’assicurazione) che avrebbe dovuto e potuto esprimere elementi di solidarietà e cooperazione ma che si è realisticamente risolto in troppe circostanze in una “business machine”. A volte complessa e di difficile interpretazione. Dove sono proliferate prassi contrarie al codice del consumo.
Sul neonato Arbitro pertanto ci sono aspettative. In termini di equità. Ragionevolezza e buon senso.
Un Arbitro che in realtà viene da lontano e si è reso particolarmente necessario sulla base di numerosi prodotti assicurativi “tossici” che negli ultimi anni sono stati distribuiti ai risparmiatori, spesso da reti di venditori senza scrupoli, creando peraltro una difficile commistione tra elementi dell’assicurazione e altri della finanza.
Non ultimo il pesantemente criticato ruolo di periti e mediatori delle assicurazioni, troppo spesso coalizzati, per interesse, a svilire, negare o penalizzare le richieste dei cittadini operando tramite comportamenti tesi a generare sudditanza nei confronti del grande fratello Assicurazione. In quella che non era la parità delle armi con il risultato di rendere il mercato assicurativo affetto da non poche sperequazioni. Una selva dove la rinuncia a far valere i diritti è da troppo tempo un elemento eccessivamente preponderante. Non essendo peraltro più possibile nascondersi dietro a imprecisate autotutele da truffe e raggiri di cui certamente le imprese di assicurazioni sono state in non pochi casi vittime ma che sono anche state utilizzate come una leva per ottenere un campo di battaglia decisamente favorevole. Ai danni dei consumatori. Che hanno pagato, nel vero senso della parola, sia quando c’era da dare che quando purtroppo c’era da prendere.
Un’eredità quindi che rappresenta la prima casistica innominata. Che tuttavia ha già più volte interessato l’IVASS (sotto la cui egida è costituito l’Arbitro) e che pur avendo sempre recepito le istanze problematiche dei consumatori non aveva strumenti utili ed efficaci per fare diritto nel senso dei c.d. precedenti.
Infatti, abbiamo cioè imparato che non è tanto il significato della decisione arbitrale a fare la differenze quanto l’indirizzo che poi il segmento stragiudiziale, nello studio dei precedenti (le decisioni), è in grado di offrire alla prassi della vendita e della gestione dei rapporti così scardinando, laddove si spera che accada, una serie di usi e consuetudini a volte “di piazza” che hanno penalizzato prima di tutto il mercato e nel contempo i cittadini a cascata.
Questa primaria funzione, che è importante proprio nell’ottica di come si dovranno concepire i ricorsi la possiamo estrapolare dal provvedimento che ha istituito l’Aav, in attuazione dell’articolo 187.1 del Codice delle Assicurazioni Private (CAP) recependo il contenuto dell’art. 15 della Direttiva UE 2016/97 (Insurance Distribution Directive). Senza naturalmente tralasciare i lavori sottesi al regolamento adottato dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro della Giustizia, su proposta proprio dell’IVASS (D.M. 6 novembre 2024, n. 215).
Pertanto sembra corretta l’affermazione che oramai è stata ripresa ovunque e cioè che “l’Arbitro Assicurativo (AAS) è un organismo indipendente e imparziale a cui i cittadini e le imprese possono rivolgersi per risolvere le controversie di natura assicurativa che sorgono con le compagnie e gli intermediari assicurativi”.
Tuttavia sulla scorta del “bagaglio a mano” che si porta dietro in particolare di matrice europea sembra altresì da subito utile precisare come nella redazione del reclamo introduttivo della problematica (come vedremo l’atto da cui tutto nasce e che precede il ricorso) la circoscrizione identitaria della stessa che è anche presupposto essenziale per la soluzione di continuità del ricorso, non dovrebbe tralasciare l’aspetto inerente al mercato.
Quella stabilità e quell’efficacia che in ambito europeo i regolamenti hanno spesso cercato di armonizzare. L’armonizzazione delle regole è un significativo passaggio che ci ha insegnato, nei precedenti dell’Abi e dell’Acf, come la scienza del diritto non tralascia l’uniformità con cui lo stesso deve trovare applicazione.
Giova osservare a tal proposito che un’applicazione statistica e reiterata, a mò di blocco corporativo, di una o più interpretazioni contrarie alle esigenze del mercato (quale probabilmente alcune imprese assicurative potrebbero patrocinare) è violativa di quell’uguaglianza, nel rispetto dei diritti, che finisce poi per penalizzare paradossalmente proprio il mercato stesso.
Questo quindi potrebbe essere il primo elemento che dovrebbe qualificare la redazione degli atti pro-consumatori e la difesa (controdeduzioni) ad opera delle assicurazioni fin dalla fase introduttiva del reclamo. Conseguentemente se ne consiglia da subito un attento studio. In particolare sulla scorta dell’esperienza maturata in sede di Abi e Acf.
Si precisa che il ricorso che ha un costo particolarmente contenuto di 20 euro (peraltro restituiti in caso di accoglimento) può essere presentato da chiunque. Quindi non è necessaria l’assistenza di un legale. Ma, si sottolinea, che è fortemente consigliato di valutare attentamente se avvalersi della qualificata assistenza di un Avvocato. Onde peraltro non replicare i tanti errori compiuti da coloro che nelle passate esperienze arbitrali, in particolare con Acf, pensando di poter agire da soli o peggio ancora affidandosi a imprecisate redazioni tramite Intelligenza Artificiale, siti che promettono assistenza gratuita avvalendosi di atti fotocopia (e obbligano anche ad alte percentuali di corrispettivo in caso di accordi o vittoria) come pure a improbabili vademecum su siti, forum e altro, hanno finito per avere torto e vedere pregiudicati i loro diritti.
Si rammenti invece sul punto l’importanza di trarre buon esempio dal ruolo che in altri procedimenti arbitrali hanno assunto nel corso degli anni i regolamenti europei. Tanto che oggi troviamo tra le migliori decisioni arbitrali, che hanno efficacemente influenzato il mercato, facendolo crescere e maturare a vantaggio di tutti gli operatori, proprio quelle che hanno dato spazio a interpretazioni in linea con i più importanti precetti dell’economia, della regolamentazione e del mercato europeo.
Potrebbe quindi essere ragionevole e utile riflettere sul fatto che l’arbitro assicurativo italiano ha una matrice europea. E questo ha un significato nello studio della scienza del diritto da applicare, tanto sul come quanto sul perché.
Forte delle precedenti esperienze anche per l’Aas si è voluto saggiamente adottare una struttura semplice improntata e ispirata a criteri di rapidità ed economicità.
Il ricorso è deciso entro 180 giorni con possibilità di una proroga per ulteriori 90 ma motivata dall’essere necessaria per le controversie di particolare complessità. Fra le quali probabilmente occorre tenere ben presente quelle che toccano elementi del diritto non propriamente o sistematicamente riconducibili alla responsabilità diretta dell’impresa assicurativa. Su questo argomento è altamente probabile che la miglior difesa da parte delle assicurazioni punterà in più occasioni a una inammissibilità. Pure guardando ad una carenza degli elementi allegati e probatori da parte dei ricorrenti. In special modo citando eventuali prassi meramente esplorative. Che non offrono reale consistenza alla pretesa bensì si palesano come una strumentalizzazione delle ricostruzioni in fatto ma destituite di fondamento in diritto.
Una condotta difensiva che lato imprese di assicurazione se debitamente coltivata e studiata, ben argomentata e elaborata potrebbe certamente dare ottimi risultati in quanto il compendio normativo di riferimento che disciplina non pochi ambiti della responsabilità nell’ambito del mercato assicurativo si presta a impostare questo genere di primo sbarramento. Un inammissibilità che avrebbe una duplice funzione. Da un lato, se accolta, tagliare la gambe e risolvere immediatamente il ricorso. Senza decidere sul merito. Oppure, nel caso sia rigettata, comunque insinuare le ragioni per cui il ricorso stesso dovrebbe essere respinto.
Lato consumatori mi corre l’obbligo di suggerire da subito di lavorare come negli scacchi alla mossa immediata ma pensando a quelle successive. In ragione della mia significativa esperienza maturata nell’ambito dell’Acf e dell’Abi è importante pensare a come ridurre il campo di probabilità che residuano nella difesa dell’altra parte. Provocando una sorta di collo di bottiglia o inversione dell’onus probandi. In particolare sfruttando la possibile tendenza delle assicurazioni la cui difesa risultasse impreparata e poco esperta a riparare dietro al concetto di negazione plausibile. Finendo per elaborare posizioni più simili ad una resistenza avvalorata da una prassi interna piuttosto che su argomentazioni del diritto che siano veramente ed equamente dirimenti.
Tutto ciò evitando naturalmente tentativi di irretire o ingannare l’Arbitro. Partendo dal presupposto che una valida difesa e qui mi riaggancio al concetto di più alta tutela del mercato, punta sempre all’elaborazione in chiave persuasiva ma non decettiva.
L’Arbitro va aiutato da entrambe le parti a svolgere il proprio ruolo.
A tal proposito si ribadisce la centralità della redazione del reclamo, antecedente al ricorso.
Come è stato correttamente osservato la possibilità di ricorso segue il reclamo che è condizione di procedibilità. Pertanto è il ricorso stesso (quantunque non ancora redatto) che attribuisce al reclamo un’importanza e un ruolo fondamentale. La stesura del reclamo quindi deve seguire criteri di elaborazione che consentano al destinatario assicurazione di poter esprimere una risposta esaustiva nel merito delle censure sollevate così da poter entro i successivi 45 giorni replicare.
Si tenga altresì presente che già il reclamo identifica la composizione del Collegio il quale, formato da 5 membri, dovrà essere espressione e attuazione del pluralismo degli stessi. Ci sarà quindi differenza di nomine a seconda che il ricorso venga indirizzato a un impresa di assicurazione o un intermediario così come se il ricorrente sia consumatore o imprenditore / professionista.
Il reclamo pertanto definisce già una parte rilevante di questo aspetto e nel farlo non deve tralasciare la strategia difensiva tanto nella sua redazione quanto nella risposta perché le parti “sanno già” che tipo di collegio sarà poi chiamato a decidere.
Si rammenta che le decisioni del Collegio sono autorevoli ma non vincolanti. Cioè non posseggono quel tipico potere esecutivo per esempio tipico delle sentenze del Tribunale. Tuttavia c’è una duplice penalizzazione per il destinatario assicurazione che, sconfitta, non dovesse ottemperare: da un lato infatti la pubblicazione dell’inadempimento in quelle che sono oggi diventate delle sorte di black list di pubblicità negativa e naturalmente il fatto che successivamente la parte che ha avuto ragione, qualora si rivolgesse al Giudice competente, depositerebbe l’autorevole decisione del Collegio. Che pur non essendo vincolante aprirebbe a una responsabilità aggiuntiva a carico dell’ assicurazione inadempiente. Non ultimo tenendo eventualmente anche conto degli artt. 91 e 96 cpc.
La titolarità dell’azione che consiste nell’assunzione del ruolo di parte attrice, avendo quest’ultima l’azione introduttiva e d’impulso appartiene al contraente sia esso assicurato, beneficiario oppure al danneggiato con espresso riferimento a un contratto assicurativo già perfezionato e concluso.
Si noti che questo significa che tale contratto sarà la prima e principale allegazione. Il che vuol dire che se colui o colei che desidera fare il reclamo prima ed eventualmente poi il ricorso non è in possesso del contratto o di tutti gli elementi utili dovrà attivare prima del reclamo l’istanza (correttamente formulata) per ottenere la documentazione o, a seconda del caso, presentare la richiesta di accesso agli atti secondo il codice delle assicurazioni.
Si tenga presente che nella scienza del diritto quando si parla di contratti alcune terminologie assumono una determinata rilevanza a seconda della fattispecie a cui si richiamano. Per effetto costruire una difesa ed elaborare una strategia partendo dal perfezionamento del contratto non significa necessariamente lavorare solo sul significato proprio delle parole o delle terminologie, bensì importare un compendio interessante e affascinante del diritto.
Questo aspetto, uno dei numerosi che sono potenzialmente coinvolti è rilevante perchè apre al concetto di “criticità” che dovrà essere ben studiato sia lato ricorrente che lato assicurazione resistente.
Quindi, per un breve riepilogo delle fasi:
1) acquisizione della documentazione
2) redazione e presentazione del reclamo
3) redazione e presentazione del ricorso attraverso la procedura on line, guidata.
Tuttavia come vedremo la fase antecedente sembra altresì possa essere preceduta da un reclamo all’IVASS, che a seconda dei casi quindi potrebbe inserirsi nell’aspetto documentale di cui l’attore potrebbe successivamente servirsi.
Sono elementi preclusivi relativi al valore, avuto riguardo alla richiesta di somme di denaro:
1) 300.000 euro per le polizze vita che prevedono il pagamento della prestazione solo in caso di morte.
2) 150.000 euro per le altre polizze vita.
3) 25.000 euro per le assicurazioni danni
4) 2.500 euro per il danneggiato che agisca direttamente contro l’impresa.
Si noti che se l’azione di parte attrice è promossa per l’accertamento di un diritto come pure di eventuali obblighi o facoltà allora non sussiste un limite di valore.
Sembra interessante prendere atto da subito che, tenuto conto anche delle considerazioni già formulate, questa differenza è destinata ad avere un diverso impatto nella strategia difensiva da adottare.
Sussistono altresì delle circostanze preclusive in presenza delle quali non si deve presentare il ricorso. Fermo restando che quasi certamente la presenza di una di queste dovrebbe già emergere dopo il reclamo in quanto, come già osservato, la prima eventuale risposta da parte dell’assicurazione destinataria è quella che nega alla radice la procedibilità perché lo strumento stesso non è percorribile.
Vediamone alcune:
1) la controversia riguarda un sinistro stradale per cui deve intervenire il fondo di garanzia per le vittime della strada o della caccia.
2) la controversia rientra nella competenza della Consap.
3) la controversia riguarda una polizza a copertura di grandi rischi (in ambiti particolari come quelli dell’impresa, della navigazione e del trasporto aereo).
4) la controversia è risolvibile unicamente tramite l’assunzione di mezzi di prova che non trovano spazio nell’arbitrato come testimonianze o perizie tecniche.
5) nel caso in cui l’attore si sia già rivolto a un giudice o abbia avviato la mediazione o una negoziazione assistita per la medesima controversia. A meno che in quest’ultimo caso la mediazione o negoziazione non si sia conclusa con un mancato accordo
6) qualora il ricorrente abbia già ottenuto una decisione da parte del collegio.
E’ altresì importante verificare il criterio della sede e/o del regime di stabilimento per identificare se è possibile o meno presentare il ricorso nei confronti della controparte assicurativa. Tenendo conto anche di quegli operatori che aderiscono alla rete Fin-Net. A tal proposito è disponibile un questionario interattivo dal sito di IVASS che consente all’attore di verificare se può o meno presentare il ricorso.
La preclusione temporale è:
1) il ricorso dev’essere presentato entro 12 mesi dalla data di presentazione del reclamo.
2) i fatti oggetto del ricorso non siano risalenti a più di 3 anni dalla data in cui si è presentato il reclamo.
Si noti che non pare sussista un vero e proprio obbligo a non presentare una perizia di parte. Mentre per l’assunzione di prove testimoniali non sarebbe possibile stante il procedimento. Una perizia pro parte è allegabile al reclamo e può essere utile perchè impone alla controparte assicurazione di prendere una posizione anche sulla stessa. Si rammenta che il reclamo definisce l’oggetto del contendere, introduce il petitum e come tale è uno strumento per la successiva redazione del ricorso.
Altresì si tenga presente che, da quanto sembra allo stato attuale, prima della presentazione del ricorso è possibile ancora presentare un reclamo all’IVASS. Se tuttavia si presenta anche e nel mentre, cioè prima della risposta, un ricorso all’Arbitro allora il reclamo all’IVASS s’interrompe. Il che in buona sostanza potrebbe significare che prima di presentare un reclamo e il successivo ricorso è anche possibile presentare un reclamo all’IVASS che eventualmente pronunciandosi potrebbe aggiungere merito e contenuto alle ragioni dell’attore. Non pare invece che sia percorribile l’ipotesi di presentare un reclamo e successivamente alla risposta, entro i termini, presentarne all’IVASS allo scopo di allegarlo al ricorso contro l’esito non soddisfacente del reclamo. Questo perché l’assicurazione per poter rispondere nel merito al reclamo deve ricevere l’oggetto delle contestazioni e le prove già complete. Si finirebbe per pregiudicare la possibilità dell’assicurazione di aderire al parere dell’IVASS nella decisione al reclamo. Potenzialmente gravando peraltro l’Arbitro di un maggior numero di ricorsi.
E’ opportuno ricordare che il Collegio decide secondo diritto. Mentre in alcuni casi decide secondo equità come può essere per le RC auto oppure a richiesta concorde di entrambe le parti.
Il ricorso è ovviamente rinunciabile dalla parte che vi ha dato impulso come pure può essere definito, in alternativa a una decisione, con una proposta conciliativa che il Collegio può formulare alle parti pure su richiesta di quest’ultime che in ogni caso possono anche arrivare a una definizione amichevole per conto proprio.
Questo sembrerebbe depotenziare e non poco il ruolo della mediazione nell’ambito assicurativo tipico anche dell’attività del liquidatore. Infatti come abbiamo visto non è possibile presentare un ricorso se nel mentre si è attivata una mediazione / negoziazione ma a patto che la stessa si concluda, conseguentemente giacché è possibile avvalersi dell’autorevole tentativo di conciliazione da parte del Collegio quest’ultima strada può essere la miglior exit strategy di fronte a furbizie e scarso interesse da parte del mediatore / liquidatore. Interrompere quindi una trattativa a senso unico e andare verso l’Arbitro con il ricorso quale mezzo per raggiungere un accordo sotto l’egida di una direzione più vicina alla scienza del diritto.
Sembra molto interessante questo possibile sviluppo per i consumatori.
Per quanto riguarda le tempistiche del ricorso sono organizzate secondo lo schema:
1) 40 giorni per la replica al ricorso nella formula delle controdeduzioni.
2) 20 giorni per ciascuna parte per la controreplica.
3) 90 gironi dal completamento del fascicolo (salvo proroga motivata) per ottenere la decisione.
L’atto introduttivo quindi reca la dicitura “ricorso” mentre la risposta è una “controdeduzione” a maggior ragione della necessità di posizionarsi sulle eccezioni sollevate dalla parte attrice nelle vesti di ricorrente. Successivamente non avremo delle “memorie” di replica bensì la formula già nota delle controdeduzioni per entrambe le parti e quindi l’ultimo a depositare cioè il convenuto (l’assicurazione) non ha le precisazioni o le conclusioni.
Il ricorso può essere accolto in tutto o in parte e per darvi esecuzione sono attribuiti 30 giorni.
In chiusura si precisa che le informazioni contenute in questo articolo sono volutamente sintetiche e non hanno la pretesa di essere un vademecum per la redazione dei ricorsi; molti sono infatti gli argomenti che devono essere sviluppati e i passaggi che l’esperto difensore, sia dal lato dei consumatori sia da quello delle assicurazioni, deve tenere in buona considerazione.
Tutto ciò per poter da un lato patrocinare le eventuali criticità in fatto e in diritto con sapiente indicazione della scienza del diritto nella sua elaborazione di giurisprudenza e dottrina mentre per l’accorto assicurazione significa onorare la dimostrazione di trasparenza, lealtà, correttezza e conformità ai regolamenti e alle norme che disciplinano e organizzano, senza pregiudizio per la controparte, l’attività assicurativa.
Avv. Marco Solferini
