Il Codice civile armeno non prevede esplicitamente un obbligo per le parti di agire con buona fede durante la negoziazione di un contratto. Tuttavia, nel Codice civile possono rinvenirsi talune disposizioni che riflettono indirettamente il principio di buona fede.
In Armenia, un contratto orale può avere efficacia vincolante, a meno che la legge o le parti non richiedano una forma scritta (semplice o autenticata). La maggior parte dei contratti può essere conclusa oralmente, soprattutto se viene eseguita immediatamente. La forma scritta è obbligatoria solo quando la legge lo prevede espressamente o stabilisce che la sua assenza rende il contratto nullo. Anche contratti collegati all’esecuzione di un contratto scritto possono essere conclusi oralmente, salvo divieto legale o clausole contrattuali specifiche.
Per la formazione di un contratto è necessario che vi siano dichiarazioni di volontà concordanti tra le parti. Un contratto si considera generalmente perfezionato nel momento in cui le parti raggiungono un accordo sui suoi elementi essenziali.
Secondo il Codice civile armeno, un contratto non si perfeziona se un’offerta non viene accettata integralmente e senza condizioni. Qualsiasi risposta che introduca modifiche o integrazioni non costituisce accettazione, ma rappresenta un rifiuto dell’offerta originale e una controfferta.
Ogni richiamo a clausole contrastanti è qualificato come una controfferta. Ne consegue che non si perfeziona alcun accordo finché una delle parti non accetti integralmente i termini dell’altra oppure non dia esecuzione al contratto in modo tale da implicare l’accettazione degli stessi.
In tali ipotesi, il diritto armeno applica generalmente la regola dell’”ultimo tentativo”. In base a tale principio, la parte i cui termini sono contenuti nell’ultimo modulo trasmesso e successivamente attuati (ad esempio mediante la consegna dei beni, il pagamento o l’esecuzione della prestazione) è considerata come l’offerente. Qualora l’altra parte proceda all’esecuzione senza sollevare obiezioni, tale comportamento è interpretato come accettazione dei termini definitivi, con conseguente formazione del contratto su tale base.
Non esiste alcun obbligo legale di redigere i contratti in lingua armena; pertanto, le parti possono liberamente scegliere la lingua del contratto. Tuttavia, qualora il contratto richieda la stipula davanti ad un notaio o la registrazione statale, esso deve essere redatto in armeno o in più lingue, con la versione armena considerata prevalente.
In Armenia, la stipulazione dei contratti commerciali è generalmente flessibile e non richiede necessariamente la firma a inchiostro, salvo diverse disposizioni di legge o accordi tra le parti. Le firme possono essere apposte tramite riproduzione meccanica, strumenti elettronici o digitali, a condizione che tale modalità sia prevista dalla legge, da altri atti giuridici o dall’accordo tra le parti.
I contratti B2B possono essere validamente conclusi anche online, compresi i procedimenti di “click-to-accept”, a condizione che sia possibile verificare l’identità delle parti e che il loro consenso sia chiaramente espresso. I contratti elettronici hanno la stessa validità giuridica di quelli cartacei, anche senza firma digitale, purché la legge non richieda una forma specifica e siano garantite autenticità, identificazione delle parti e integrità del contratto.
