Donazioni di azioni familiari in Belgio

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Fino al 31 dicembre 2025, le donazioni di azioni di società qualificate come “familiari” sono esenti dall’imposta di registro, purché siano soddisfatti determinati requisiti.

A partire dal 1° gennaio 2026, l’esenzione continuerà ad applicarsi, ma con modifiche sostanziali. In particolare, sono stati eliminati i criteri per la definizione dell’attività economica effettiva e la limitazione dell’esenzione agli immobili non residenziali.

Nel regime precedente, per beneficiare dell’esenzione dall’imposta di registro, il donatore o i donatori, anche con i familiari, dovevano detenere una quota significativa dei diritti di voto. Era necessario possedere almeno il 50% dei diritti di voto, oppure almeno il 30% se, sommando le quote di uno o due altri azionisti e dei rispettivi familiari, si raggiungeva il 70% o il 90% dei diritti di voto complessivi.

La società oggetto della donazione doveva svolgere un’attività commerciale, come comprovato dallo statuto, dai bilanci annuali e dalle operazioni svolte. In alternativa, era sufficiente detenere almeno il 30% dei diritti di voto in una società controllata dello Spazio Economico Europeo attiva sul mercato; in tal caso, l’esenzione si applicava esclusivamente al valore delle azioni delle controllate operative.

Un ulteriore requisito prevedeva che la sede di direzione effettiva fosse nello Spazio Economico Europeo e che la società avesse svolto un’attività economica effettiva nei tre anni precedenti la donazione. Questa condizione non era soddisfatta se, dai bilanci annuali, anche consolidati, risultavano costi del personale inferiori all’1,5% del totale attivo, oppure se il valore dei terreni e dei fabbricati superava il 50% del totale attivo.

Per i tre anni successivi alla donazione, la società era tenuta a continuare a operare sul mercato, svolgendo un’attività commerciale propria o mantenendo almeno il 30% dei diritti di voto in una controllata dello Spazio Economico Europeo attiva sul mercato. In tale periodo, era obbligatorio depositare annualmente i conti societari e, se applicabile, quelli consolidati delle controllate. Il capitale sociale, o il patrimonio netto delle società prive di capitale, non poteva essere ridotto mediante distribuzioni o rimborsi, e la sede di direzione effettiva doveva rimanere nello Spazio Economico Europeo. Era inoltre possibile richiedere un certificato Advance per attestare la conformità ai requisiti al momento della donazione.

Nel nuovo regime, non è più richiesto il rispetto di criteri oggettivi per determinare se una società svolge un’attività economica effettiva. La valutazione sarà effettuata caso per caso, il che aumenta l’incertezza e rende più probabile il ricorso a certificati anticipati per confermare l’esenzione fiscale.

La principale novità riguarda l’esclusione degli immobili residenziali dall’esenzione. L’esenzione si applica esclusivamente al valore delle azioni non collegate a immobili residenziali o a terreni edificabili. Sono considerati residenziali gli immobili destinati prevalentemente a uso abitativo, anche se valutati per singole porzioni della particella catastale. Tale regola si estende anche agli immobili detenuti tramite società controllate, qualora la partecipazione sia almeno pari al 10%. Ad esempio, se un azionista detiene l’intera partecipazione in una società proprietaria di immobili residenziali e una partecipazione del 10% in una controllata composta esclusivamente da immobili residenziali, l’esenzione non si applicherà al valore delle azioni relative a tali immobili.

L’esclusione non si applica alle società il cui fatturato deriva per almeno il 75% da un’attività economica effettiva connessa agli immobili residenziali e che impieghino almeno un dipendente a tempo pieno nei tre anni precedenti e successivi alla donazione. Per i gruppi familiari, tali requisiti devono essere calcolati per ciascuna società. Rimane incerto se la soglia del 75% debba essere rispettata anche nei tre anni successivi alla donazione per poter beneficiare dell’eccezione.

Il valore delle azioni, inclusi gli immobili residenziali, deve essere determinato sulla base di una relazione di stima redatta da un revisore contabile o da un commercialista. L’amministrazione fiscale utilizzerà tale stima come riferimento principale, ma potrà discostarsene fornendo una motivazione chiara per eventuali differenze.

È possibile richiedere un certificato anticipato anche per la valutazione delle azioni indicata nella relazione di stima. La relazione di valutazione deve essere allegata alla domanda e la conferma del valore può essere ottenuta solo se la richiesta è presentata entro 30 giorni dalla data della relazione. L’amministrazione fiscale dispone di 60 giorni per rilasciare il certificato, che sarà vincolante e avrà validità di 60 giorni.