Gibilterra: la gestione di contestazioni commerciali complesse

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Un convenuto al momento della ricezione della notifica di un atto dispone di due opzioni: presentare una ricevuta di notifica oppure depositare direttamente una difesa.
Qualora il convenuto intenda contestare la giurisdizione della Corte Suprema di Gibilterra, è tenuto a presentare dapprima la ricevuta della notifica e successivamente un’istanza di contestazione della giurisdizione. La presentazione di una difesa in assenza di una ricevuta della notifica costituisce, in linea di principio, un forte indizio di sottomissione volontaria alla giurisdizione della Corte.
La contestazione della giurisdizione può fondarsi principalmente su due distinti regimi di diritto internazionale privato: da un lato, le norme di derivazione dell’Unione Europea e, dall’altro, i principi applicabili in base alla common law.
Ai sensi del primo regime, il convenuto potrebbe sostenere, ad esempio, che la controversia rientra nella giurisdizione esclusiva e obbligatoria dei tribunali di un altro Stato membro, oppure che tali tribunali siano stati aditi per primi. In base ai principi della common law, invece, la giurisdizione può essere contestata facendo valere il criterio del “forum non conveniens”, sostenendo che la controversia presenta un collegamento più stretto con un’altra giurisdizione.
Qualora il convenuto intenda proporre una domanda riconvenzionale nei confronti dell’attore, potrà farlo includendo i relativi dettagli all’interno della propria difesa. Non è richiesta l’autorizzazione del tribunale per proporre una domanda riconvenzionale contestualmente al deposito della difesa; tale autorizzazione diventa invece necessaria qualora la domanda venga proposta in un momento successivo.
È inoltre possibile proporre una domanda riconvenzionale nei confronti di un soggetto diverso dall’attore, a condizione che venga presentata un’istanza per la sua inclusione quale parte del procedimento. Il convenuto può altresì formulare una domanda di contributo o di indennizzo nei confronti di una parte già coinvolta nel giudizio, mediante il deposito di un avviso recante l’indicazione della natura e dei motivi della richiesta, che dovrà essere regolarmente notificato alla parte interessata.
La difesa deve essere depositata entro 14 giorni dalla notifica degli atti del ricorso oppure, qualora il convenuto presenti una ricevuta di notifica dichiarando l’intenzione di difendere il ricorso senza contestare la giurisdizione, entro 28 giorni dalla notifica degli atti del ricorso. La difesa è tenuta a prendere posizione su ciascuna affermazione contenuta nel ricorso, ammettendola, contestandola oppure chiedendo che ne sia data prova dal ricorrente. Qualora il convenuto ritenga di vantare una domanda riconvenzionale nei confronti dell’attore, può includerne i dettagli all’interno della propria difesa.
Dopo il deposito e la notificazione della difesa, eventuali modifiche sono ammesse solo con il consenso di tutte le parti; in difetto di consenso, è necessaria l’autorizzazione del tribunale.
In caso di negligenza, il convenuto può ripartire o condividere la responsabilità con il ricorrente se anche quest’ultimo (o terzi) ha concorso alla negligenza.
Se i convenuti hanno sottoscritto un accordo di responsabilità solidale, per cui ciascuno risponde dell’intera obbligazione indipendentemente dalla propria quota di colpa, il ricorrente può scegliere di agire contro il convenuto con maggiori disponibilità economiche.
Un imputato può evitare il processo contestando la giurisdizione della Corte o richiedendo con successo la cancellazione di una domanda. Il Codice di procedura civile prevede requisiti rigorosi per le richieste di cancellazione. L’imputato deve dimostrare che il modulo di richiesta e i relativi dettagli non presentano alcun motivo ragionevole per proporre o difendere la domanda; la dichiarazione del caso costituisce un abuso del procedimento della Corte o ostacola il corretto svolgimento del processo; si è verificata una violazione di una disposizione del Codice di procedura civile, di una direttiva operativa o di un ordine emesso dal tribunale.
Se non viene presentata una richiesta di contestazione della giurisdizione, di cancellazione dell’atto o raggiunto un accordo extragiudiziale, all’imputato risulta difficile evitare il processo.
Se un convenuto non si presenta, non depositando l’istanza di convocazione o la difesa entro i termini previsti dal Codice di procedura civile, l’attore può richiedere la pronuncia di una sentenza in contumacia. Successivamente, il convenuto può chiedere l’annullamento di tale sentenza, dimostrando di avere concrete possibilità di difendersi con successo o un altro valido motivo per poter presentare la propria difesa.
Una volta avviato il procedimento, il convenuto può richiedere una garanzia per le spese processuali, così come l’attore può farlo in caso di domanda riconvenzionale. La richiesta deve essere presentata tempestivamente.
La motivazione principale è il timore che la controparte non sia in grado di coprire le spese processuali in caso di condanna. La garanzia rappresenta uno strumento efficace, poiché il Tribunale generalmente non permette a una parte di proseguire il procedimento se non è in grado di ottemperare alle ordinanze di condanna alle spese.
Di solito, la garanzia si concretizza mediante il deposito di una somma di denaro presso il Tribunale.