Liechtenstein: Interpretazione dei contratti commerciali

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Quando si interpreta un contratto non bisogna limitarsi al significato letterale delle espressioni impiegate ma è necessario ricostruire la volontà delle parti e la prassi commerciale. Nel caso di contratti unilaterali, in caso di dubbio, si presume che la parte obbligata abbia assunto l’onere minore anziché quello più gravoso. Invece, nel caso di contratti bilaterali, le clausole di dubbia interpretazione sono interpretate a svantaggio della parte che le ha utilizzate (sez. 869 ABGB).

La manifestazione di volontà che non corrisponde all’effettivo volere di una delle parti è nulla. In questi casi però sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. Secondo la giurisprudenza della Corte Suprema del Liechtenstein, le disposizioni contrattuali devono essere interpretate in modo da superare qualsiasi tipo di contraddizione e nell’ottica di conservazione dell’atto (favor negotii). Dunque, quando si interpretata un contratto si deve preferire il significato nonché lo scopo del contratto stesso – l’intenzione delle parti da determinare mediate l’interpretazione teleologica – al significato letterale delle singole disposizioni.

L’interpretazione del contratto e delle dichiarazioni rese deve tener conto anche di quelle manifestazioni di volontà espresse occasionalmente e delle conseguenze che ne derivano. La volontà della parte dichiarante deve altresì tener conto anche dell’ “orizzonte del destinatario”. La portata delle dichiarazioni rese non è valutata solo in base alla effettiva volontà del dichiarante ma anche in considerazione di una valutazione obbiettiva dei fatti da parte di un soggetto in buona fede.

Secondo le sentenze della Corte suprema del Liechtenstein, il comportamento concludente di una delle parti che differisce da quanto previsto dalle disposizioni contrattuali non comporta in automatico una modifica del contratto stesso (in tal senso dispone l’art. 863 dell’ABGB).

In conclusione, quando si interpreta un contratto si deve avere riguardo all’intenzione delle parti più che al significato letterale. Il contratto deve essere interpretato nel rispetto del fair dealing.