Lussemburgo: mandato societario e contratto di lavoro

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Il mandato societario (il “Mandato”) implica l’esercizio di responsabilità e poteri da parte dell’amministratore nell’interesse della società, mentre il contratto di lavoro (il “Contratto”) implica un rapporto di subordinazione tra il dipendente e il datore di lavoro.

La pratica di combinare un Mandato e un Contratto si è sviluppata gradualmente, con l’obiettivo di permettere all’amministratore/manager di beneficiare della protezione offerta dal diritto del lavoro e dal sistema di sicurezza sociale.

La combinazione tra Mandato e Contratto è possibile solo se il Contratto è genuino, serio e corrisponde a un effettivo rapporto di lavoro.

Requisiti e condizioni

Devono essere soddisfatte quattro condizioni cumulative:

  1. Il Contratto deve riguardare mansioni tecniche distinte da quelle svolte nell’ambito del Mandato.
  2. L’amministratore/manager deve essere posto in una relazione di subordinazione nello svolgimento delle funzioni salariate; viene esaminato in particolare il grado di controllo e direzione del datore di lavoro rispetto alla natura del lavoro.
  3. La retribuzione deve essere percepita in virtù del Contratto, distinta da quella eventualmente ricevuta per il Mandato.
  4. Nessuna frode di diritto: il Contratto deve essere genuino, corrispondere a una funzione effettivamente svolta, caratterizzata da subordinazione, e non deve essere un espediente per eludere le disposizioni riguardanti la revocabilità ad nutum degli amministratori.

Specificità per le società per azioni (“Sociétés anonymes”)

Oltre alle condizioni sopra indicate, devono essere rispettate anche queste condizioni:

  • L’amministratore non ha da solo il potere di vincolare la società verso terzi.
  • L’amministratore è socio di un consiglio di amministrazione composto da più membri.
  • L’amministratore è subordinato al consiglio di amministrazione per quanto riguarda le specifiche mansioni di lavoro derivanti dal Contratto.

Specificità per le società a responsabilità limitata (“Sociétés à responsabilité limitée”)

In linea di principio, i manager possono detenere sia il Mandato che il Contratto se sono soddisfatte le condizioni cumulative comuni, oltre a questi criteri specifici:

  • Il manager non è l’unico amministratore della società e detiene solo una quota di minoranza.
  • I poteri del manager non sono illimitati (non può vincolare la società in tutte le circostanze con la sua sola firma).
  • La licenza commerciale non è intestata al manager.

Considerazioni finali

Il Mandato e il Contratto operano in modo indipendente: la revoca del Mandato non implica automaticamente la cessazione del Contratto, e il licenziamento non comporta automaticamente la perdita del Mandato.

Per quanto riguarda la sicurezza sociale, l’affiliazione dell’amministratore/manager dipende dalla forma della società e dalla natura del rapporto contrattuale. Un amministratore/manager può essere trattato come dipendente o come lavoratore autonomo ai fini della sicurezza sociale.

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