Principali modifiche dell’OCSE alla Convenzione modello fiscale sul lavoro a distanza e sulle risorse naturali

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L’OCSE ha aggiornato il Modello di Convenzione sul reddito e sul patrimonio per affrontare le sfide legate al lavoro a distanza transfrontaliero e rafforzare le regole sulla tassazione delle risorse naturali.

L’aggiornamento 2025, approvato dal Consiglio dell’OCSE il 18 novembre 2025, introduce modifiche significative volte a garantire maggiore certezza fiscale e a promuovere una tassazione internazionale equa ed efficiente per le imprese. Le novità si concentrano in particolare sul trattamento fiscale del lavoro da remoto e sull’imposizione dei redditi derivanti dall’estrazione di risorse naturali, rispondendo alle esigenze emergenti della fiscalità globale.

A seguito dell’aumento del lavoro a distanza dopo la pandemia di COVID-19, l’OCSE ha aggiornato le linee guida sull’Articolo 5 (Stabile organizzazione), chiarendo quando un ufficio domestico possa essere considerato una sede fissa di attività ai sensi delle convenzioni fiscali. Questi chiarimenti mirano a offrire maggiore certezza a datori di lavoro e dipendenti operanti in contesti internazionali.

Le linee guida aggiornate evidenziano i seguenti punti principali:

Se un individuo lavora da casa propria per meno del 50% del suo tempo lavorativo in un periodo di 12 mesi, questa non è generalmente considerato un luogo di lavoro dell’impresa.

Una sede stabilita in un’altra giurisdizione che richiede la presenza fisica dell’individuo per svolgere attività commerciali, per facilitare l’accesso a persone, risorse, fornitori o clienti, ha maggiori probabilità di essere considerata una stabile organizzazione.

Se il lavoro da casa è consentito solo per attrarre o mantenere il personale o per ridurre i costi generali dell’ufficio, tali motivi non costituiscono uno scopo commerciale e quindi non rendono l’ufficio domestico una sede fissa di attività.

In sintesi, le linee guida OCSE aiutano a distinguere chiaramente quando il lavoro a distanza crea obblighi fiscali nel paese del dipendente e quando, invece, l’attività non genera una stabile organizzazione.

Il commento aggiornato all’Articolo 5 (Stabile organizzazione) introduce una disposizione convenzionale facoltativa, che può essere adottata tramite accordi bilaterali tra Stati. Questa misura mira a garantire che il reddito derivante dall’estrazione di risorse naturali, come petrolio, gas naturale e minerali, sia tassato nella giurisdizione in cui tali attività vengono svolte.

La disposizione prevede anche una riduzione della soglia temporale necessaria per la creazione di una stabile organizzazione in questi settori, rafforzando così i diritti fiscali del paese di origine.

Questa misura è particolarmente rilevante per le economie in via di sviluppo ricche di risorse, poiché consente loro di assicurarsi una quota maggiore delle entrate generate dalle attività estrattive.

L’aggiornamento 2025 introduce un nuovo paragrafo all’Articolo 25 (Procedura amichevole), chiarendo il ruolo delle autorità competenti nel risolvere le controversie fiscali internazionali.

Le autorità competenti devono determinare di comune accordo se una controversia rientra nell’ambito di applicazione di un trattato fiscale, in particolare quando la questione riguarda l’Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS).

Viene introdotto un criterio di riferimento, una questione è considerata rientrante nell’ambito della Convenzione se si applica l’Articolo 24 (Non discriminazione).

Questa modifica mira a fornire maggiore chiarezza e certezza sulle procedure di mutuo accordo, facilitando la risoluzione delle controversie fiscali internazionali in modo coordinato tra gli Stati.

L’aggiornamento 2025 del commento all’Articolo 26 chiarisce che le informazioni ottenute tramite scambio internazionale di dati fiscali possono essere utilizzate anche per questioni che riguardano soggetti diversi da quelli per i quali le informazioni erano state inizialmente richieste.

L’uso di tali informazioni deve sempre rispettare i requisiti di riservatezza previsti dall’Articolo 26, garantendo la protezione dei dati scambiati tra le autorità fiscali.

Il commento aggiornato all’Articolo 9 conferma la portata dell’articolo e la sua interazione con le norme nazionali sulla deducibilità degli interessi.

In particolare, l’articolo 9 disciplina la ripartizione degli utili tra imprese associate secondo il principio di libera concorrenza.

La legislazione nazionale di ciascun Stato contraente determina se e come tali utili siano tassati, comprese le regole sulla deducibilità delle spese, come gli interessi.

L’ambito dell’Articolo 9 non riguarda questioni procedurali o il loro allineamento con il trattato; tali aspetti sono disciplinati dall’Articolo 24 (Non discriminazione).

Questa chiarificazione rafforza la certezza fiscale sulle operazioni tra imprese associate e sul trattamento degli utili a livello internazionale.