Il Companies Act 2014 ha apportato modifiche sostanziali alla disciplina relativa all’esecuzione dei documenti societari, allineando il sistema di Gibilterra alle prassi vigenti nel Regno Unito. La normativa ha introdotto una maggiore flessibilità e semplificato gli adempimenti per le imprese e i fornitori di servizi.
Nel nuovo quadro normativo, i contratti ordinari possono essere validamente conclusi con la firma di un solo amministratore, salvo diversa previsione statutaria. Per gli atti che richiedono una forma più solenne, la legge prevede la firma congiunta di due amministratori o di un amministratore e del segretario. In alternativa, è sufficiente la firma di un amministratore autenticata da un testimone.
La riforma ha stabilito che il sigillo aziendale non è più obbligatorio. Le firme elettroniche sono progressivamente riconosciute, in particolare nelle operazioni commerciali, purché siano soddisfatti i requisiti normativi. Tuttavia, permangono alcune formalità specifiche per alcuni atti.
Il legislatore ha introdotto una maggiore flessibilità nell’esecuzione dei documenti tramite procuratore, confermando la validità degli atti sottoscritti per conto della società mediante delega regolarmente conferita.
A Gibilterra, l’utilizzo di firme elettroniche e digitali è in aumento, anche in virtù del Regolamento eIDAS e della normativa interna sull’identificazione elettronica. Questo quadro normativo ha rafforzato la certezza giuridica delle sottoscrizioni digitali.
Nei contratti commerciali ordinari, la validità delle firme elettroniche è ampiamente riconosciuta. Per gli atti di maggiore solennità, è ancora preferibile la presenza fisica di un testimone al momento della firma.
Le prassi adottate durante la pandemia hanno incrementato la flessibilità operativa, consentendo l’uso di piattaforme specializzate. Tuttavia, è necessario continuare a rispettare i requisiti formali previsti per ciascun caso.
Alcuni atti, tra cui i trasferimenti di azioni, le procure e le operazioni su beni immobili, richiedono formalità particolarmente rigorose. In tali circostanze può essere necessaria la firma davanti a testimoni e, in alcuni casi, l’intervento di un notaio.
Un’esecuzione errata o incompleta può compromettere l’efficacia dell’operazione, causare ritardi significativi o esporre le parti a rischi regolamentari, in particolare nelle operazioni internazionali o di elevata complessità.
