Regno Unito: Metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento

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Tutti e cinque i metodi tradizionali di transazione e profitto transazionale riconosciuti dall’OCSE sono accettabili, e l’uso di metodi alternativi non descritti dalla linee guida sul Transfer Pricing dell’OCSE è consentito se tali metodi soddisfano il principio di piena concorrenza e forniscono una soluzione migliore per la determinazione dei prezzi di trasferimento. Le indicazioni contenute negli orientamenti dell’OCSE in merito ai pro e ai contro di ciascun metodo sono adottate e integrate dalle indicazioni di HMRC. Quando un metodo di transazione tradizionale e un metodo di profitto transazionale possono essere applicati in modo ugualmente affidabile, il primo tipo è preferibile. In termini generali, è probabile che i metodi tradizionali di transazione siano appropriati per stabilire il prezzo di libera concorrenza delle transazioni su merci, delle operazioni di marketing o delle transazioni relative a beni semilavorati, servizi o accordi di acquisto e fornitura a lungo termine. I metodi del profitto transazionale, invece, sono preferibili quando ciascuna delle parti correlate di un’operazione apporta contributi unici e di valore, quando le parti sono impegnate in attività altamente integrate o in transazioni che comportano il trasferimento di beni immateriali o diritti su beni immateriali.

Gli accordi sulla partecipazione ai costi (CCA) sono consentiti. Le indicazioni contenute negli Orientamenti OCSE sono rilevanti per determinare il valore del contributo di ciascun partecipante all’accordo.

Data l’esigenza di interpretare la legislazione in modo da garantire al meglio la coerenza con l’articolo 9 del Modello di Convenzione Fiscale dell’OCSE le linee guida sul transfer pricing dell’OCSE, il Regno Unito segue attualmente l’approccio del metodo “più appropriato” di cui al paragrafo 2.2 delle linee guida dell’OCSE. Di conseguenza, il processo di selezione deve tenere conto di quanto segue:

  • l’adeguatezza del metodo in considerazione della natura della transazione controllata;
  • la disponibilità di informazioni affidabili necessarie per applicare il metodo prescelto e/o altri metodi; e
  • il grado di comparabilità tra le transazioni controllate e quelle non controllate, compresa l’affidabilità delle rettifiche di comparabilità che potrebbero essere necessarie per eliminare le differenze significative tra di esse.

Ai sensi degli orientamenti OCSE, esiste di fatto una gerarchia di metodi quando uno o più metodi sono ugualmente affidabili per la transazione in questione: in questi casi, un metodo tradizionale della transazione è preferibile a un metodo del profitto transazionale, e un metodo del prezzo non controllato comparabile è preferibile ad altri metodi tradizionali della transazione.

Il Regno Unito ha un sistema di autovalutazione per le imposte sul reddito e sulle società. La responsabilità dell’accertamento ricade sul contribuente e gli importi indicati nella dichiarazione sono definitivi a meno che non vengano modificati dal contribuente o da HMRC entro i termini previsti dalla legge. Un aggiustamento dei prezzi di trasferimento può essere effettuato solo se esiste un potenziale vantaggio fiscale per il contribuente britannico sotto forma di un aumento dei profitti imponibili o di una riduzione delle perdite.

Le regole del Regno Unito in materia di prezzi di trasferimento non si applicano generalmente alle piccole e medie imprese, anche se tali societa’ possono scegliere di essere soggette a tali norme.