
A volte, dopo che un contratto è stato firmato, possono accadere eventi imprevisti che rendono impossibile eseguire quanto previsto dal contratto medesimo. In questi casi, la legge può scusare la mancata esecuzione della prestazione.
Che significa “impossibilità” legalmente?
Non serve che la prestazione sia completamente impossibile, ma deve essere così difficile, costosa o rischiosa da risultare praticamente irrealizzabile (impraticabile) per circostanze non imputabili al soggetto che la deve eseguire.
Tipi di impossibilità:
- Impossibilità originale: la prestazione era impossibile fin dall’inizio, cioè quando è stato fatto il contratto.
- Impossibilità sopravvenuta: la prestazione diventa impossibile a causa di eventi che accadono dopo la firma del contratto.
Condizioni per l’impossibilità
- Deve verificarsi un evento imprevedibile, non per colpa del debitore, che rende l’esecuzione praticamente impossibile.
- L’evento che causa l’impossibilità deve appunto essere un evento che non poteva essere ragionevolmente previsto in fase di stipula del contratto.
Cosa succede?
- Il creditore (chi aspetta la prestazione) non può chiedere una prestazione diversa per ottenere lo stesso risultato.
- Se ci sono dubbi sull’impossibilità, sarà un giudice o un mediatore a decidere.
Esempi comuni:
- Distruzione del bene oggetto del contratto: es. vendo una macchina e questa va distrutta in un incendio – non devo vendere un’altra macchina diversa.
- Contratti di prestazioni personali: es. un cantante che si infortuna gravemente e non può cantare – è quindi liberato dall’obbligo.
- Cambiamenti di legge: es. divieto improvviso di tagliare alberi da cui si ricava il legno necessario oggetto di fornitura in un contratto.
- Eventi naturali: es. Uno tsunami che distrugge una fabbrica o un’imbarcazione che trasporta merci.
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