I ritardi nei pagamenti rappresentano un costo nascosto per le imprese. Riducendo il capitale circolante, costringono le aziende a ricorrere a finanziamenti esterni e, nei casi più gravi, possono trasformare un accordo redditizio in una perdita.
A Malta, come in altri Paesi, i creditori hanno a disposizione diversi strumenti, a condizione che scelgano la procedura appropriata e agiscano tempestivamente, prima che le risorse del debitore si esauriscano.
Per i crediti nazionali, la normativa maltese offre una procedura rapida che riduce tempi e costi rispetto al contenzioso ordinario.
Questo meccanismo permette al creditore di convertire alcuni crediti pecuniari non contestati in titoli esecutivi, ovvero documenti che consentono di esigere immediatamente il pagamento dal debitore senza un giudizio sul merito.
La procedura si applica a debiti certi, determinati ed esigibili che non richiedono intervento da parte del debitore.
La procedura è semplice: il creditore presenta una lettera giurata al Conservatore o a un avvocato designato come Commissario per i Giuramenti, indicando le ragioni e i fatti a supporto del credito. Se il debitore non contesta entro 30 giorni, il creditore può avviare immediatamente l’esecuzione forzata, ad esempio tramite pignoramento o sequestro, senza dover iniziare un nuovo procedimento sul merito.
Nonostante la sua efficacia, questa procedura presenta alcune limitazioni.
Si applica solo ai crediti fino a 25.000 euro, è riservata ai debitori residenti a Malta e non si estende a categorie particolari come questioni ereditarie vacanti, minori o persone incapaci.
Tuttavia, per le controversie che soddisfano i requisiti, questa procedura rappresenta una soluzione vantaggiosa.
Se il debitore risiede in un altro Stato membro dell’UE, il creditore può avvalersi del Regolamento (CE) n. 1896/2006, che istituisce la procedura europea per l’ingiunzione di pagamento.
Questa procedura è progettata per il recupero semplificato di crediti transfrontalieri non contestati in ambito civile e commerciale. Il creditore deve presentare al tribunale competente un modulo standard, indicando la somma dovuta, eventuali interessi, il fondamento del credito e i criteri di giurisdizione.
Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità si applica a crediti fino a 5.000 euro, mentre l’ingiunzione di pagamento europea non prevede limiti di importo.
Il tribunale emette l’ingiunzione salvo opposizione del debitore entro il termine previsto.
Se il debitore non si oppone, l’ingiunzione diventa esecutiva nello Stato membro in cui è stata emessa.
Inoltre, è automaticamente riconosciuta negli altri Stati membri senza necessità di richiedere una nuova autorizzazione all’esecuzione.
Se vi è un rischio concreto che il debitore sposti o utilizzi impropriamente i propri fondi, il Regolamento (UE) n. 655/2014 offre un rimedio: l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari. Questo provvedimento consente di bloccare temporaneamente i fondi su un conto bancario del debitore, impedendone il trasferimento o la sottrazione prima che il creditore ottenga soddisfazione.
Questa misura permette di bloccare temporaneamente i fondi sui conti bancari del debitore in un altro Stato membro, concedendo al creditore il tempo necessario per ottenere o far valere un titolo sul patrimonio del debitore.
Per ottenere l’ordinanza di esecuzione provvisoria, il creditore deve dimostrare al tribunale l’urgenza della misura, spiegando che senza il blocco dei fondi l’esecuzione del credito sarebbe compromessa. Se il creditore non dispone ancora di un titolo esecutivo, il Regolamento prevede che il procedimento principale sia avviato entro 30 giorni dalla richiesta di ordinanza di esecuzione forzata o entro 14 giorni dall’emissione dell’ordinanza, scegliendo il termine più lungo. I giudici possono richiedere al creditore una cauzione a tutela del debitore da abusi o perdite ingiustificate.
