Svizzera: firmato nuovo accordo per i frontalieri con l’Italia

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Il 23 dicembre 2020, la Svizzera e l’Italia hanno firmato un nuovo accordo sulla tassazione dei frontalieri e un protocollo di modifica della Convenzione contro le doppie imposizioni. Il nuovo accordo sui lavoratori transfrontalieri definisce in modo armonizzato il termine “transfrontalieri”.

Secondo l’attuale Convenzione sui frontalieri del 1974, i frontalieri italiani sono tassati esclusivamente in Svizzera. Ogni anno i Cantoni interessati – Grigioni, Ticino e Vallese – trasferiscono circa il 40% delle imposte riscosse ai Comuni italiani di residenza. Il trasferimento delle relative tasse funge da compensazione finanziaria per le spese sostenute dalle comunità frontaliere italiane. I frontalieri svizzeri non rientrano nel campo di applicazione dell’accordo sui frontalieri del 1974. Di seguito, le modifiche più importanti all’accordo sui lavoratori transfrontalieri.

Reciprocità: la nuova convenzione sui frontalieri si applica ai frontalieri residenti in Svizzera e a quelli residenti in Italia.

Definizione armonizzata di frontaliero: nel nuovo accordo, per frontalieri si intendono i lavoratori dipendenti che risiedono a non più di 20 km dal confine, lavorano nella zona di confine e, in linea di principio, tornano a casa ogni giorno. La definizione di frontaliero si applica uniformemente a tutti i frontalieri a partire dall’entrata in vigore del nuovo accordo.

Tassazione dei nuovi frontalieri: per i frontalieri che diventano tali dopo l’entrata in vigore dell’accordo (i cosiddetti “nuovi frontalieri”), lo Stato di occupazione riscuote una ritenuta alla fonte sugli stipendi e compensi simili corrisposti. Tuttavia, la ritenuta alla fonte non può superare l’80% dell’importo totale della ritenuta alla fonte normalmente riscossa. Lo Stato di residenza deve evitare la doppia imposizione. Per i frontalieri residenti in Svizzera, la doppia imposizione prevista dalla nuova convenzione per frontalieri è attenuata forfettariamente, poiché in Svizzera viene tassato solo il 20% del salario percepito in Italia.

Disposizione transitoria per frontalieri (italiani) esistenti : i frontalieri esistenti sono coloro che lavorano o hanno lavorato nei Cantoni Grigioni, Ticino o Vallese alla data di entrata in vigore della nuova convenzione sui frontalieri o tra il 31 dicembre 2018 e il giorno dell’entrata in vigore del nuovo accordo. I loro salari, stipendi e remunerazioni simili continueranno ad essere soggetti esclusivamente a tassazione in Svizzera. I Cantoni interessati verseranno una compensazione finanziaria pari a circa il 40% del gettito della ritenuta alla fonte ai Comuni di residenza dei frontalieri italiani fino alla fine del 2033. A partire dall’anno fiscale 2034, la Svizzera non effettuerà più eventuali compensazioni.

Disposizione contro gli abusi: il nuovo accordo contiene una disposizione per combattere eventuali abusi in relazione allo status dei frontalieri esistenti. Secondo tale disposizione, lo status di frontaliero può essere revocato in caso di palese ed evidente abuso. In occasione della firma dell’accordo, Svizzera e Italia hanno concordato l’interpretazione di alcune disposizioni del nuovo accordo sui frontalieri al fine di garantirne la corretta applicazione. Di conseguenza, si prevede che i nuovi frontalieri italiani dovranno pagare più tasse poiché, ora, dovranno pagare le tasse su parte del loro reddito anche in Italia. Di conseguenza, lavorare in Svizzera diventerà per loro meno attraente, da un punto di vista puramente fiscale. In futuro, i frontalieri svizzeri dovranno pagare le tasse in Svizzera sul 20% della retribuzione percepita. L’accordo e il protocollo di emendamento entreranno in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica.