Unione Europea, Regno Unito: Consultazione finale sul diritto dei consumatori nel Regno Unito dopo la Brexit

Home / Blog / Unione Europea, Regno Unito: Consultazione finale sul diritto dei consumatori nel Regno Unito dopo la Brexit

La risposta del Dipartimento per le imprese e il commercio del Regno Unito (UK Department for Business and Trade’s – DBT ) a una consultazione lanciata nel settembre 2023 si traduce in ulteriori modifiche proposte al Digital Markets, Competition and Consumers Bill ( DMCC ) e al diritto dei consumatori del Regno Unito in generale.

La consultazione ha raccolto oltre 350 risposte da parte di aziende, enti del settore, organismi preposti all’applicazione della legge e consumatori su una serie di argomenti, tra cui le false recensioni online, la visualizzazione delle informazioni sui prezzi e i cosiddetti prezzi a goccia.

Recensioni false

È difficile sostenere che le recensioni online false non persuadano almeno in parte i consumatori a impegnarsi in un acquisto. Forse è per questo che oltre l’80% degli intervistati si è detto d’accordo con il suggerimento del DBT di vietare esplicitamente di:

  • presentare una recensione falsa o incentivare un’altra persona a presentare una recensione falsa;
  • offrire o pubblicizzare l’invio o la facilitazione di una recensione falsa;
  • travisare le recensioni o di pubblicare le recensioni senza adottare misure ragionevoli e proporzionate per evitare che i consumatori si imbattano in recensioni false.

Questi nuovi divieti saranno inseriti nell’elenco 19 del DMCC – un elenco che vieta alcune pratiche commerciali, in sostituzione di un elenco simile nell’attuale regolamento sulla protezione dei consumatori dal commercio sleale (2008). A differenza di molte delle pratiche vietate, tuttavia, quelle relative alle recensioni false non costituiranno un reato, ma saranno soggette a responsabilità civile.

Le indicazioni previste dalla DBT, tramite l’Autorità per la concorrenza e il mercato, su cosa equivalga a “misure ragionevoli e proporzionate” saranno fondamentali per interpretare la portata degli obblighi di un fornitore di piattaforme.

Drip pricing

Il “drip pricing” è l’atto di stabilire un prezzo principale per un prodotto o un servizio, per poi lentamente “gocciolare” ulteriori costi – che siano obbligatori o facoltativi – man mano che la transazione procede.

In seguito all’approvazione decisa da parte dei consumatori e dei rappresentanti dei gruppi di consumatori, il DBT sta pianificando di proibire specificamente la presentazione di un prezzo principale che non includa:

  • eventuali tariffe fisse obbligatorie che devono essere pagate; e
  • presenti accanto ad esso una divulgazione di eventuali tariffe obbligatorie variabili e come verranno calcolate.

Che esiste già un requisito generale in questo settore – uno che verrà ribadito nella DMCC – è stato evidenziato da alcuni intervistati che non necessariamente erano d’accordo con le modifiche proposte dal DBT. Hanno anche sottolineato che troppe informazioni all’inizio non sono sempre ciò che il consumatore desidera, e le transazioni tramite app – su telefoni cellulari o unità digitali integrate nelle auto – potrebbero portare a limitazioni pratiche su quante informazioni possono essere fornite al consumatore inizialmente.

Coloro che operano in settori in cui i costi aggiuntivi lungo il percorso del cliente sono comuni – come le compagnie aeree, la consegna di cibo e il noleggio auto – dovrebbero continuare a prestare molta attenzione. In particolare, poiché il DBT ha promesso di dare ulteriori considerazioni alla pratica delle tariffe “opzionali” gocciolate, il che potrebbe portare a ulteriori orientamenti e/o legislazioni riguardanti come e quando tali tariffe opzionali vengono presentate al consumatore.

Esposizione dei prezzi e trasparenza

Molte delle regole che i rivenditori devono seguire quando visualizzano le informazioni sui prezzi sono contenute nell’Ordine di marcatura dei prezzi 2004 (PMO). Il PMO è una legge dell’UE recepita e dopo la consultazione è in procinto di subire alcune modifiche chiave:

Il metodo di prezzo unitario è un requisito esistente per i rivenditori – diversi dai “piccoli negozi” – di visualizzare un prezzo unitario accanto al prezzo di vendita finale, rendendo più facile per il consumatore confrontare i prezzi. Il DBT propone modifiche alla regola per renderla “coerente”, rimuovendo le eccezioni che consentono a prodotti simili di essere unitariamente prezzati o misurati diversamente, e richiedendo esplicitamente il prezzo unitario sui prodotti promozionali quando possibile.

Il PMO richiede che i prezzi siano visualizzati in modo “non ambiguo, facilmente identificabile e chiaramente leggibile”, ma gli intervistati ritengono che le esposizioni dei prezzi soffrano di caratteri piccoli, confusione e “prezzi fedeltà” che fungono da distrazione rispetto ai “prezzi normali”. Non sorprenderebbe se il più ampio trend dei prezzi fedeltà molto bassi ricevesse presto attenzione, ma per ora il governo lavorerà con i rivenditori e gli enti di controllo per stabilire criteri di leggibilità più chiari – che sia attraverso orientamenti o legislazioni resta da vedere.

Gli elementi di prezzo del proposto Schema di restituzione dei depositi (DRS), in cui ai consumatori viene addebitato un deposito anticipato su prodotti da bere che possono essere riscattati restituendo il contenitore a un punto di ritiro designato, saranno anche affrontati. Gli intervistati erano in gran parte d’accordo sul fatto che l’importo del deposito dovrà essere visualizzato separatamente dal prezzo di vendita e non dovrebbe essere considerato nel calcolo del prezzo unitario.

Il DBT intende pubblicare i dettagli tecnici delle modifiche proposte al PMO nella primavera del 2024.