Diritto societario inglese: Le joint shares nella limited company

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La cointestazione di azioni di una private company limited by shares è largamente utilizzata nelle strutture familiari britanniche per governare la trasmissione della partecipazione al di fuori del procedimento successorio. La sua ricostruzione richiede però di distinguere il piano del legal title da quello dell’equitable title, e di superare due assimilazioni diffuse e tecnicamente errate: la limited company non è la s.r.l., e la survivorship non è un effetto automatico incondizionato della cointestazione.

 

Una società per azioni chiusa, non una s.r.l.

Prima di ogni ragionamento sulla cointestazione occorre correggere un’assimilazione ricorrente e tecnicamente errata. La private company limited by shares del diritto inglese non è l’omologo della società a responsabilità limitata italiana: ha il capitale diviso in azioni (Companies Act 2006, s. 540(1)), rappresentate da share certificates, iscritte in un register of members e trasferite mediante stock transfer form.

L’omologo civilistico è dunque la società per azioni degli artt. 2346 e seguenti del Codice civile. L’art. 2468, comma 1, c.c. rende l’assimilazione alla S.r.l. tecnicamente impossibile: «Le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni». La stessa esistenza dell’istituto delle joint shares presuppone un titolo azionario cointestato ed è pertanto incompatibile con il modello S.r.l.

L’omologia con la S.p.A. non è peraltro perfetta e va precisata: la private company non conosce un capitale minimo (che è invece riservato alla public company, per la quale il minimo è £ 50.000 ex s. 763 CA 2006), può avere un solo amministratore (s. 154(1)) e un solo socio (s. 7). Sul piano funzionale è una figura intermedia. Sul piano strutturale, rilevante per le joint shares, si tratta di una società per azioni chiusa.

Che cosa è una joint share

Si parla di joint shares quando due o più soggetti risultano iscritti congiuntamente nel register of members in relazione alle medesime azioni. Il Companies Act 2006, s. 113(5) lo dispone in modo espresso: nel registro devono essere indicati i nomi di tutti i cointestatari, ma essi costituiscono, ai fini della disciplina del registro, un unico socio, con un unico indirizzo di servizio. La cointestazione non frammenta l’azione: un solo socio, più nominativi. È questa struttura a generare l’intera disciplina speciale.

Joint tenancy e tenancy in common

Il diritto inglese conosce due forme di comproprietà, applicabili sia agli immobili sia ai beni mobili (categoria cui le azioni appartengono, in quanto anch’esse beni personali). La guidance ufficiale dell’HM Revenue & Customs (IHTM15082) le definisce in termini testuali.

Nella joint tenancy tutti i cointestatari hanno un interesse identico e indiviso sull’intero bene; nessuno ha una quota determinata; alla morte di uno, il suo interesse si estingue e si consolida negli altri per effetto dell’ius accrescendi (survivorship), senza passare per il testamento né per la successione legittima.

Nella tenancy in common ciascun titolare ha una quota distinta — uguale o disuguale — su un bene indiviso; alla morte, la quota entra nel patrimonio ereditario e si devolve per testamento o ab intestato. Non opera alcuna survivorship.

La distinzione non è terminologica ma opera sul piano equitativo. Perché sussista una joint tenancy, occorre la contemporanea presenza delle quattro unità (four unities): unity of possession, unity of interest, unity of title, unity of time. In loro assenza, la comproprietà è necessariamente una tenancy in common.

I due piani: legal title ed equitable title

Il punto centrale, la cui omissione vizia la maggior parte delle trattazioni divulgative, è che la cointestazione azionaria opera su due piani distinti, potenzialmente disallineati.

Sul piano del legal title (rapporto con la società), i cointestatari iscritti nel register sono i soli titolari riconosciuti, come un unico socio ex s. 113(5) CA 2006. Su questo piano, la comproprietà è necessariamente congiunta e la survivorship opera sempre: alla morte di un cointestatario, il legal title si consolida nei superstiti per transmission by operation of law, senza probate e senza stock transfer form (s. 771(5)(b) CA 2006; Model Articles Sch. 1, art. 27).

Sul piano dell’equitable title (interesse beneficiario sottostante), l’interesse può invece essere detenuto in joint tenancy o in tenancy in common. Se è detenuto in tenancy in common, alla morte di un cointestatario i superstiti — che restano gli unici titolari legali riconosciuti dalla società — detengono la quota beneficiaria del defunto in trust per la sua estate. La quota si devolve per testamento o ab intestato, e non per survivorship.

La regola generale è che l’equity segue la legge (equity follows the law): se il titolo legale è congiunto, si presume che anche l’interesse beneficiario sia detenuto in joint tenancy. Si tratta però di una presunzione, non di una regola inderogabile. L’equity presume una tenancy in common in presenza di contributi disuguali al prezzo di acquisto (con resulting trust proporzionale), di co-mortgagees, di partnership property (Partnership Act 1890, s. 20(1)), e, più in generale, in ogni circostanza da cui si inferisca un’intenzione contraria (Malayan Credit Ltd v Jack Chia-MPH Ltd [1986] AC 549, Privy Council).

L’invisibilità registrale dell’interesse beneficiario

L’interesse del beneficiario non può risultare dal registro dei soci. La s. 126 CA 2006 vieta l’iscrizione del trust nel registro; l’art. 23 della Schedule 1 dei Model Articles conferma che, salvo diversa previsione di legge, la società non riconosce alcun interesse sull’azione diverso dalla proprietà assoluta del titolare registrato. La società è, si dice, trust-blind. Anche lo stock transfer form non contiene alcun campo per indicare un trust o una tenancy in common.

Ne consegue che la tenancy in common sulle azioni deve essere documentata al di fuori del registro, tipicamente mediante una declaration of trust sottoscritta dai cointestatari, che attesti le quote beneficiarie e vincoli i titolari legali quali trustees. Il documento non è depositato presso Companies House.

Il senior holder e il voto

La s. 286 CA 2006 dispone che, nel caso di cointestatari, soltanto il voto del senior holder che vota (e dei suoi proxy) può essere computato dalla società. Il senior holder è individuato dall’ordine di iscrizione dei nomi nel registro. Tre precisazioni sono necessarie.

Prima: la norma stabilisce quale voto venga computato, non quanti voti spettino all’azione cointestata. Il numero dei voti dipende dallo statuto e, in difetto, dalla s. 284 CA 2006. Non esiste alcun «vincolo legale del voto unico per ciascuna azione cointestata».

Seconda: l’anzianità è determinata esclusivamente dall’ordine di iscrizione. Non rileva l’età, né l’apporto, né la posizione familiare. L’ordine dei nomi scelto al momento della costituzione o del trasferimento determina, per il futuro, chi eserciterà il voto: circostanza di enorme rilievo pratico, spesso trascurata.

Terza: la s. 286(3) CA 2006 rende l’intero meccanismo integralmente derogabile dallo statuto. Uno statuto può attribuire il voto a un cointestatario diverso, prevedere il voto disgiunto pro quota, richiedere l’unanimità, o subordinare il voto alla designazione di un rappresentante.

Il cointestatario non senior resta socio a tutti gli effetti. La s. 994 CA 2006 (unfair prejudice) attribuisce l’azione a «a member of a company», senza distinzione fra i cointestatari. Anche la s. 303 (richiesta di convocazione da parte dei soci che rappresentino il 5%) non discrimina in base all’anzianità registrale. La regola del senior holder è una regola di computo del voto, non di capacità processuale.

Trasferimento e atti collettivi

Il trasferimento di azioni cointestate richiede la sottoscrizione di tutti i cointestatari sul modulo di trasferimento azionario. Il principio è espresso in Barton v North Staffordshire Railway (1888) 38 Ch D 458: un solo cointestatario non può trasferire azioni intestate a tutti i cointestatari. Alla firma seguono l’assolvimento dell’imposta di bollo, la consegna alla società, la delibera degli amministratori (che possono rifiutare la registrazione ex art. 26(5) della Schedule 1 dei Model Articles) e l’iscrizione nel registro.

Va corretta la diffusa presentazione dei Model Articles come diritto cogente. I Model Articles sono lo statuto di default ex s. 19 CA 2006, applicabili solo se non esclusi o modificati. Il limite dei quattro cessionari talora citato appartiene alla Schedule 3, relativa alle public companies, e riguarda i trasferimenti di azioni dematerializzate (art. 64). Nella Schedule 1, applicabile alle private companies, non esiste alcun limite numerico ai cointestatari. Non esiste, inoltre, alcun limite legale al numero dei soci della private company: la s. 7 CA 2006 richiede semplicemente «one or more persons».

La morte di un cointestatario

Alla morte di un cointestatario, il legal title si consolida automaticamente a favore dei superstiti: nessun probate, nessun stock transfer form, nessun atto dispositivo. La s. 771(5)(b) esclude la transmission by operation of law dal regime ordinario dei trasferimenti.

Sul piano dell’equitable title la qualificazione diventa decisiva. Se l’interesse del beneficiario era detenuto in joint tenancy, esso si consolida nei superstiti: la quota del defunto non entra nel patrimonio ereditario dei superstiti. Se era detenuto in tenancy in common, non si consolida: i superstiti detengono la quota del defunto in trust per la sua estate, che la trasmettono per testamento o ab intestato. L’affermazione «la quota del cointestatario defunto non entra nella successione» è corretta soltanto nel primo caso, e va sempre accompagnata dalla verifica della qualificazione.

La misura della quota devoluta segue la stessa logica. La presunzione, per una joint tenancy, è che gli interessi siano uguali (con tre cointestatari, la quota del defunto è di un terzo, secondo la nozione di severable share della guidance IHTM15031). È peraltro una presunzione: in presenza di contributi disuguali o di altre circostanze rivelatrici, la quota è determinata in misura corrispondente.

Il regime PSC dopo la riforma del 18 novembre 2025

Il regime dei persons with significant control è stato profondamente modificato. Dal 18 novembre 2025 il registro «locale» dei PSC, tenuto dalla società, è abolito: sono state soppresse le disposizioni del Capitolo 3 della Parte 21A CA 2006, comprese le ss. 790M e 790VA. Il registro è ora tenuto esclusivamente da Companies House. Sono conseguentemente mutati i termini: 14 giorni per la comunicazione della società a Companies House (ss. 790D, 790E, 790EA, 790EB); un mese per la notifica dell’individuo alla società (ss. 790G, 790H, 790HA). Le trattazioni che prevedono un termine di 28 giorni e la tenuta di un registro sociale descrivono un regime ormai superato.

Sulla qualifica di PSC dei cointestatari, la regola di default è nel para. 11 della Schedule 1A: ciascun cointestatario è trattato, ai fini della Schedule, come titolare dell’intera partecipazione cointestata. Se le azioni cointestate rappresentano il 40% del capitale, ciascun cointestatario è trattato come titolare del 40%, e non del 20% o del 13,3%.

La regola conosce, peraltro, una deroga essenziale, il para. 19 della medesima Schedule 1A: se un cointestatario è iscritto come nominee o bare trustee per conto di altri, egli non è PSC — la qualifica spetta al soggetto per conto del quale detiene. Combinata con la disciplina della morte, la deroga ha un rilievo pratico immediato: quando i superstiti detengono la quota del defunto in trust per l’estate (tenancy in common), essi non ne sono i titolari beneficiari e la posizione va analizzata di conseguenza.

Le condizioni della Part 1 della Schedule 1A — oltre il 25% delle azioni, oltre il 25% dei diritti di voto, potere di nominare la maggioranza dei directors, influenza o controllo significativo — vanno verificate una per una. La regola del senior holder ex s. 286 può determinare un disallineamento fra la prima e la seconda condizione, con esiti diversi a seconda del contenuto dello statuto.

Un’ultima nota sulla fiscalità britannica

Due punti meritano segnalazione tra i profili fiscali. Primo: la sopravvenuta non esclude l’imposta di successione. La transmission per survivorship incide sul modo di devoluzione del titolo, non sull’imponibilità: la severable share del defunto è compresa nella sua estate ai fini dell’inheritance tax. Il modulo IHT404 (Jointly owned assets) chiede espressamente se il bene sia passato per survivorship e la guidance IHTM15022 conferma il relativo trattamento. L’affermazione contraria, ricorrente nella letteratura divulgativa, va abbandonata.

Secondo: il Business Property Relief ha subito una riforma sostanziale. Dal 6 aprile 2026 è introdotto un plafond combinato BPR/APR di £ 2,5 milioni (elevato da £ 1 milione con l’annuncio del 23 dicembre 2025), con riduzione del relief al 50% per la parte eccedente. È inoltre fissata al 50% l’aliquota di relief per le azioni non quotate su un mercato riconosciuto, quali quelle negoziate su AIM. Il plafond è trasferibile fra coniugi. Ogni pianificazione fondata sull’esenzione integrale al 100% è pertanto superata e va rivista.

Alcune conclusioni operative

Le joint shares sono uno strumento tecnicamente sofisticato che richiede, per essere utilizzato correttamente, una piena comprensione della distinzione tra legal title ed equitable title. Trattarle come titolarità congiunta in senso continentale o presentare la survivorship come effetto automatico e incondizionato comportano errori sostanziali. Per l’imprenditore italiano con partecipazioni in una limited inglese, la pianificazione richiede la documentazione espressa della qualificazione in joint tenancy o tenancy in common (mediante declaration of trust), la scelta consapevole dell’ordine dei nomi sul registro, la verifica dell’inquadramento PSC alla luce della regola di default e della deroga sui nominees, e il coordinamento con il patto di famiglia italiano ex artt. 768-bis e seguenti c.c. per la parte italiana della struttura. L’opponibilità della survivorship inglese ai legittimari italiani resta una questione aperta, in assenza di giurisprudenza italiana in merito: la prudenza professionale impone di illustrarne il rischio.