Una delle criticità più discusse, avuto riguardo ai c.d. crowdfunding immobiliari, è la mancata restituzione all’investitore del capitale prestato e degli interessi pattuiti. Per come pattuito.
Allo stato attuale, non può sfuggire che tali pretese non possono essere reclamate nei confronti del Gestore della piattaforma. Atteso che quest’ultimo non è parte del contratto di finanziamento, rispetto al quale non assume alcuna garanzia per il mancato adempimento delle relative obbligazioni.
Invito a leggere, anzitutto, il mio articolo sul tema del crowdfunding, per un’utile preliminare valutazione circa l’evoluzione normativa e una prima circostanziale definizione di alcune fattispecie di diritto, dal titolo: “Gli investimenti tramite piattaforme di crowdfunding: profili generali di responsabilità per gli investitori immobiliari”. Il ruolo del Gestore”: https://www.ascherinelson.uk/blog/gli-investimenti-tramite-piattaforme-di-crowdfunding-profili-generali-di-responsabilita-per-gli-investitori-immobiliari-il-ruolo-del-gestore/
È possibile che, nelle condizioni di finanziamento, sia menzionato anche un eventuale Fondo Rischi e, pertanto, alcuni interpreti si domandano cosa possa comportare la sua inutilizzabilità. In particolare, se possa essere utile per le strategie della difesa per addebitare una responsabilità al Gestore.
Io ritengo, in linea di massima, che la risposta sia negativa.
In via del tutto preliminare occorre rilevare che quasi certamente la previsione adottata nel documento che menziona il Fondo in questione potrebbe essere la seguente (o simile) “la piattaforma si è dotata di un Fondo Rischi ammontante ad €..; tale somma è a disposizione per la copertura dei casi di default sia per il capitale che per gli interessi”.
Orbene, qualora alla data del default del progetto d’investimento oggetto di controversia, il Fondo risultasse già integralmente utilizzato, l’unico onere di cui il Gestore è gravato è quello di renderlo noto al finanziatore. Laddove peraltro non è previsto un onere di ricostituzione del Fondo a carico del Gestore della piattaforma. Ne tanto meno una responsabilità diretta, con poteri efficaci di interdizione, per la sua salvaguardia.
Dal tenore inoltre di quanto si rileva in quasi tutta la documentazione ove è presente il Fondo non è quasi mai dato sapere con la necessaria certezza (che il diritto richiede), se il Fondo sia istituito esclusivamente a garanzia del progetto oggetto della controversia o, come invece sembra evincersi dal tenore letterale della clausola contrattuale che lo introduce, a tutela di tutti i progetti presenti sulla piattaforma.
In ogni caso è ben difficile non rilevare che la capienza del Fondo è quasi sempre inferiore all’importo complessivo del finanziamento. Ciò comporta anche la inevitabile conseguenza che esso. Pure laddove pienamente capiente, non sarebbe stato comunque sufficiente per consentire a tutti i finanziatori del progetto di rientrare dell’intera quota capitale versata né tanto meno degli interessi promessi.
L’entità del fondo pertanto escluderebbe ab origine il potersi fare affidamento su di esso.
Diversamente sarebbe se lo stesso dovesse essere oggetto delle seguenti previsioni:
1) La sua ricostituzione o il fatto che lo stesso sia destinato ad aumentare nel tempo perchè magari agganciato a ulteriori percentuali, eventualmente sotto forma di versamenti o grazie a una copertura assicurativa.
2) La presenza del Fondo sia legata a condizioni specifiche nei termini dell’investimento tale per cui, similarmente a quanto accade per gli investimenti che godono della protezione total return, la presenza del Fondo determini un minor godimento percentuale in termini di ritorno speculativo.
In questi casi la presenza del Fondo agirebbe sul principio di autodeterminazione e quindi sulla responsabilità, in termini di consapevolezza, che è uno dei fattori più determinanti per l’investitore. Il quale usualmente media tra l’impiego del capitale, remunerazione e rischiosità.
Fermo restando che anche in questi casi la responsabilità del Gestore della piattaforma di crowdfunding sarebbe da escludersi laddove fossero rispettate le indicazioni perentorie relative ai rischi che l’investimento comporta.
Analogamente non pare potersi individuare alcuna responsabilità in capo al Gestore relativamente agli interessi moratori circa l’eventuale mancata corresponsione degli stessi nella misura pattuita.
Infatti l’estraneità del Gestore rispetto al contratto di finanziamento risulta chiaramente indicata nelle condizioni generali che regolano il rapporto tra le parti.
Ancor più poi in considerazione che la misura legale degli interessi ai sensi dell’art. 1224 c.c., non può trovare accoglimento, in quanto essa non riguarda un danno eventualmente subito dal finanziatore in conseguenza della violazione da parte del Gestore di specifici obblighi su di esso incombenti nella sua qualità di prestatore di servizi di crowdfunding.
Trattandosi invece di una forma di risarcimento del danno (qual’è il pagamento degli interessi moratori) provocato al creditore per il mancato godimento, durante il periodo di ritardo, di quanto dovuto dal debitore che, nel caso di specie, è individuabile nella sola società proponente.
Conseguentemente della sua eventuale inesatta esecuzione non può essere chiamato a rispondere il Gestore.
A nulla rilevano le eventuali trattative sul ritardo autonomamente condotte dal Gestore anche nella sua veste di intermediario laddove le stesse sembrano rispondere, più che altro, all’esigenza di tenere gli investitori costantemente informati sullo svolgimento dei progetti finanziati.
Pur dovendo tuttavia fare molta attenzione a ciò che il Gestore in questi casi comunica o rende noto per iscritto ai finanziatori. Infatti, solo le comunicazioni debitamente ben redatte con la necessaria perizia non sono di per sè idonee a trasferire, originare o dimostrare l’assunzione in proprio, da parte dell’Intermediario, dell’obbligo di corrispondere gli interessi moratori.
