Diritto societario inglese: riunioni del consiglio e delibere, come funzionano davvero

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Chi conosce le assemblee dei soci si aspetta di ritrovare, nelle riunioni degli amministratori, lo stesso apparato di regole: preavvisi, legittimazioni, maggioranze. Nel diritto societario inglese non è così. Il Companies Act disciplina con cura le assemblee dei soci, ma lascia in ombra le riunioni del consiglio d’amministrazione, affidandone in larga parte l’organizzazione all’autonomia degli amministratori. È una scelta di sistema che il professionista deve conoscere, perché sposta il baricentro dalla legge allo statuto e alla prassi.

Una libertà organizzata dai model articles

Il punto di partenza sono i model articles, gli statuti-tipo previsti dalla legge. L’articolo 16, per le società private, e l’articolo 19, per le società pubbliche, lasciano agli amministratori la conduzione delle riunioni nel modo che ritengono più opportuno. Da qui discendono due conseguenze pratiche: non esiste un termine di preavviso imposto e le decisioni si assumono a maggioranza semplice, ossia con il voto favorevole del 50% dei presenti o di chi ne rappresenti il voto.

Questa libertà non è però un vuoto di regole. Restano fermi alcuni obblighi sostanziali: dichiarare il proprio interesse per le questioni all’ordine del giorno, non abusare della posizione gestoria a vantaggio personale, tenere una registrazione adeguata di ogni riunione. Per le società quotate si aggiungono i Market Abuse Regulations e l’UK Corporate Governance Code, con l’onere di motivare ogni scostamento dalle previsioni del Codice.

Nella realtà convivono due modelli distanti fra loro. Le società pubbliche con azionariato diffuso e le grandi società private si riuniscono regolarmente e, nel consiglio di amministrazione, definiscono la strategia esecutiva. La maggior parte delle società private, invece, tiene riunioni formali di rado: decide per delibere scritte e gestisce l’ordinario attraverso scambi informali fra gli amministratori competenti, spesso senza documentazione. È un punto che vale la pena chiarire subito ai clienti, perché comporta un rischio.

L’informalità non riduce la responsabilità

Il rischio è credere che decidere in modo informale significhi decidere senza conseguenze. Gli amministratori rispondono collettivamente dell’attività sociale. Ignorare una decisione presa dagli altri non li mette al riparo: la responsabilità personale resta e, nei casi più gravi, si arriva alla squalifica. Chi assiste un consiglio poco formalizzato dovrebbe insistere su questo: la piena consapevolezza di ogni decisione, anche di quelle assunte a voce, è la prima forma di tutela per ciascun amministratore.

La riunione del consiglio, del resto, ha una natura diversa da quella dell’assemblea dei soci. È un momento di discussione generale, di norma poco strutturato. Tocca al presidente valutare se l’orientamento emerso vada messo a verbale come decisione — in forma narrativa o come delibera formale. Quando le posizioni si dividono nettamente, però, la strada corretta è la votazione formale: è lì che l’informalità deve cedere il passo.

Convocazione, avviso, ordine del giorno

Le riunioni non devono seguire un calendario fisso. Di regola è il presidente a chiedere al segretario della società di convocarle, ma la facoltà spetta a ciascun amministratore. Non c’è un preavviso di legge: per alcune società una settimana è ragionevole, per altre basta molto meno. Anche con un calendario prestabilito, resta buona prassi inviare un promemoria con l’ordine del giorno e il programma dei lavori.

L’avviso indica il luogo, la data e l’ora e riporta gli argomenti da trattare. Può essere diffuso con qualsiasi mezzo idoneo: a voce, per lettera, via fax o via e-mail. Quando la riunione affronta questioni complesse, conviene far circolare i documenti in anticipo, così che gli amministratori arrivino preparati. È una regola di buon senso che incide sulla qualità delle decisioni: un consiglio che legge le carte al tavolo decide peggio di uno che le ha studiate prima.

Presidenza e voto decisivo

L’articolo 12 dei Model Articles consente agli amministratori di nominare chi presiede le riunioni; alcuni statuti prevedono anche un deputy chair. Chi presiede il consiglio assume di norma anche la presidenza delle assemblee generali, pur senza necessità di una nomina espressa.

L’aspetto che più interessa alla pratica è il voto decisivo del presidente in caso di parità, previsto dall’articolo 13 dei model articles per le società private e dall’articolo 14 per quelle pubbliche. Si tratta di un voto che si aggiunge a quelli ordinari. La prassi lo usa di regola per mantenere lo status quo, in assenza di una maggioranza chiara, ma la scelta resta nella discrezionalità di chi presiede. Conoscere questo meccanismo aiuta a leggere gli equilibri di un consiglio diviso.

Quorum e riunioni a distanza

Il quorum è di due amministratori, salvo diversa decisione del consiglio. La regola diventa delicata nelle società con due soli amministratori: se uno si dimette o muore, quello rimasto può nominarne un altro, ma deve farlo formalmente, mediante un documento sottoscritto e iscritto nel libro dei verbali. Sotto il minimo statutario, gli amministratori superstiti non hanno altro potere se non quello di nominare nuovi amministratori o di convocare l’assemblea perché vi provveda.

Sulla presenza fisica il diritto inglese è pragmatico. Non serve che i partecipanti siano tutti nella stessa stanza: si può intervenire in videoconferenza, per telefono o in streaming, purché ciascuno possa ascoltare e partecipare davvero alla discussione. Molte società private, anzi, inseriscono nello statuto clausole che attribuiscono all’amministratore unico o al superstite pieni poteri anche al di sotto del numero minimo altrimenti previsto. Sono presìdi che conviene verificare quando si assiste una società nelle fasi di ricambio del consiglio di amministrazione.

Le delibere scritte

La legge non obbliga gli amministratori a decidere per delibera scritta, ma lo statuto può farlo e la pratica vi ricorre spesso, soprattutto per le decisioni urgenti. L’articolo 8 dei Model Articles per le società private e gli articoli 17 e 18 per quelle pubbliche stabiliscono che una delibera firmata da tutti gli amministratori legittimati a partecipare alla riunione ha lo stesso valore di una decisione assunta in seduta regolare.

Sul piano operativo, la delibera può essere firmata su un unico documento, a turno, oppure in copie separate inviate a ciascuno. In entrambi i casi va inserita nel libro dei verbali. Fax ed e-mail sono ammessi, ma la firma su carta resta preferibile per conservare una prova solida. La delibera scritta riporta la sola decisione, con al più una breve nota informativa: non contiene discussione, perché quel canale non la consente. Chi cerca nel verbale la ricostruzione di un dibattito, in questi casi, non la troverà — ed è bene saperlo quando si ricostruisce a posteriori il processo decisionale di una società.

Il verbale: prova, conservazione, riservatezza

Il verbale è il cuore documentale della riunione. La sezione 248 impone alla società di conservare i verbali di tutte le riunioni degli amministratori e di renderli accessibili a ciascun amministratore. I soci, invece, non hanno diritto di consultarli: possono accedere ai verbali delle assemblee dei soci, non a quelli del consiglio. È una distinzione che ricorre spesso nelle richieste di accesso e che conviene tenere a mente.

Il valore probatorio del verbale dipende dall’avvenuta autenticazione. Il verbale firmato dal presidente della riunione successiva costituisce prova dello svolgimento della seduta; se i verbali sono tenuti regolarmente, e fino a prova contraria, la riunione si presume convocata e tenuta correttamente, con validità dei lavori svolti e delle nomine effettuate. Numerare verbali e delibere non è un vezzo formale: serve a richiamare con precisione una singola decisione quando necessario.

Un’attenzione particolare merita la riservatezza. Quando un terzo — tipicamente una banca — chiede copia di una delibera, non si invia l’intero verbale né la pagina che la contiene, perché potrebbero contenere informazioni riservate. Si estrae la sola delibera in un documento separato, che il segretario o un amministratore certifica come copia conforme. È la soluzione che concilia l’esigenza del terzo con la tutela delle informazioni sociali.

Il segretario della società: il regista della riunione

Dietro una riunione ben condotta c’è quasi sempre il lavoro del segretario della società, che presidia tre fasi.

Prima della seduta, raccoglie i documenti dagli amministratori e dai dirigenti, invia l’avviso con l’ordine del giorno e gli allegati, coordina la presenza di eventuali dirigenti esterni chiamati per singoli punti, predispone copie di riserva e costruisce un ordine del giorno che tenga insieme gli argomenti ricorrenti e le questioni rinviate. Verifica, infine, che in sala ci sia tutto l’occorrente, dallo statuto al Companies Act.

Durante la riunione, annota presenti e giustificazioni, controlla il quorum — e, sulle questioni in cui un amministratore è portatore di interesse, un quorum indipendente e imparziale — registra le decisioni e le motivazioni senza trascrivere tutto alla lettera, segnala arrivi e uscite in corso di seduta e raccoglie i documenti riservati prima che il personale riordini la sala. Interviene solo se richiesto e, salvo che sia egli stesso amministratore, unicamente per segnalare un atto illegittimo o contrario allo statuto.

Dopo la riunione informa, per le società quotate, il servizio di informazione per la regolamentazione delle decisioni rilevanti — dividendi, bilancio, nomine e revoche, emissioni e rinvii di dividendi privilegiati o interessi — comunica ai dirigenti le azioni richieste, tiene traccia delle questioni rinviate e redige il verbale, che invia in bozza agli amministratori per i commenti prima della versione definitiva. Sulle correzioni vale una regola di misura: si concordano con il presidente e si limitano a ciò che è stato detto, non a ciò che un amministratore avrebbe voluto dire o tacere.

I comitati: dove il consiglio si specializza

Nei consigli che riuniscono amministratori esecutivi e non esecutivi, la costituzione di comitati risponde a un’esigenza di controllo più fine e indipendente. Il UK Corporate Governance Code raccomanda alle società quotate di istituire almeno i comitati di revisione contabile, di remunerazione e di nomine; i Model Articles consentono di delegare loro i poteri del consiglio.

I vantaggi sono concreti. La specializzazione porta al tavolo competenze mirate — si pensi a un CFO alla guida del comitato di revisione — che, nel tempo, arricchiscono anche i membri meno esperti. L’analisi dedicata consente di trattare aree come la remunerazione, la gestione dei rischi o la salute e sicurezza con una profondità che il consiglio plenario non può permettersi. La struttura per comitati individua meglio la responsabilità individuale: con meno partecipanti e più tempo, gli amministratori non esecutivi che, in seduta plenaria, faticano a esprimersi svolgono con serenità la loro funzione di supervisione. E c’è, semplicemente, più tempo per ogni questione.

Restano due punti fermi. Il consiglio si avvale dei comitati ma conserva la responsabilità delle decisioni finali. E nelle società quotate, i comitati per la remunerazione e per la revisione contabile dovrebbero essere composti da amministratori non esecutivi del tutto indipendenti, così da garantire una valutazione neutrale delle politiche retributive e dei termini della revisione esterna. I verbali dei comitati vanno portati al consiglio prima della seduta successiva, in cui ogni membro può interrogarne i componenti; il Codice suggerisce, infine, di dare conto del lavoro dei comitati nel bilancio annuale, con una relazione a firma dei rispettivi presidenti.

Che cosa portare a casa

Il diritto inglese affida le riunioni del consiglio all’autonomia degli amministratori, ma questa libertà si regge su tre pilastri che il professionista non dovrebbe mai perdere di vista: la responsabilità collettiva, che l’informalità non attenua; la centralità del verbale, unico presidio probatorio e documentale della decisione; e il ruolo del segretario, che trasforma una discussione in un atto ordinato e opponibile. Chi assiste una società inglese lavora meglio se tiene insieme questi tre fili, invece di cercare nella legge un dettaglio procedurale che, a differenza di quello delle assemblee dei soci, quasi sempre non c’è.