Paesi Bassi: L’interpretazione dei trattati fiscali

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La Corte Suprema olandese ha, in una recente sentenza, affrontato la questione dell’interpretazione dei trattati finanziari, in particolare con riferimento alla possibilita’ di far ricorso ai commentari dell’OCSE per intepretare e applicare i trattati fiscali olandasi (entrati in vigore successivamente ai commetari), anche rispetto alle regole sull’interpretazione dei trattati stabilite dalla Convenzione di Vienna del 1969. La Suprema Corte olandese ha stabilito che i commentari dell’OCSE successivi possono qualificarsi come strumento di interpretazione supplementare ai sensi dell’articolo 32 della Convenzione di Vienna. Essi hanno una rilevanza limitata se il testo della disposizione della convenzione fiscale olandese in questione segue il più possibile la formulazione della disposizione del modello OCSE pertinente e i commenti OCSE successivi elaborano o chiariscono ulteriormente la disposizione pertinente del modello OCSE (precedente) o dei commentari OCSE precedenti. Infine, i commentari OCSE successivi non hanno “alcuna rilevanza” se vanno oltre il chiarimento di una disposizione pertinente del modello OCSE o dei commenti OCSE precedenti.

Questo approccio sta a significare che la Corte Suprema attribuisce ai commentari OCSE successivi un’importanza minore rispetto ai paragrafi da 33 a 36.1 dell’introduzione ai commentari OCSE (2017). Sulla base di questi paragrafi, le modifiche successive ai commentari OCSE sono “non rilevanti” solo se cio’ risulta direttamente da modifiche “sostanziali” alle disposizioni del modello OCSE (par. 35). Nella sua decisione, la Corte Suprema adotta un criterio diverso e più ampio per determinare se le modifiche ai commentari OCSE non sono rilevanti: le modifiche sono “non rilevanti” se vanno oltre l’elaborazione o il chiarimento di una disposizione del modello dell’OCSE o dei relativi commenti. Nella sua recente decisione emerge dunque che la Corte Suprema olandese non sta seguendo la posizione dell’OCSE secondo cui le modifiche ai commentari dell’OCSE si applicano all’interpretazione e all’applicazione dei trattati fiscali allo stesso modo dei precedenti commenti dell’OCSE. Al contrario, ha deciso che lo status dei successivi commenti dell’OCSE è limitato a quello di un mezzo di interpretazione supplementare ai sensi dell’articolo 32 della Convenzione di Vienna. Attribuendo solo un’importanza limitata ai successivi commenti dell’OCSE, la Corte Suprema garantisce esplicitamente che l’ambito degli obblighi derivanti dai trattati fiscali olandesi non puo’ essere modificato senza il consenso del Parlamento olandese. La decisione mostra altresi’ che nell’interpretazione dei trattati fiscali olandesi è necessario tracciare una distinzione tra commenti precedenti e successivi dell’OCSE. I precedenti commenti dell’OCSE possono – effettivamente – essere decisivi ai fini dell’interpretazione di una disposizione del trattato fiscale olandese se la formulazione della disposizione segue il più fedelmente possibile la formulazione della pertinente disposizione del modello dell’OCSE . Al contrario, i successivi commenti dell’OCSE hanno solo lo status di mezzo di interpretazione supplementare ai sensi dell’articolo 32 della Convenzione di Vienna. Ciò comporta che l’importanza di tali commenti dipende dall’esito di un’interpretazione autonoma sulla base dell’articolo 31 della Convenzione di Vienna. Se tale risultato è che il significato di una disposizione del trattato non è né ambiguo né oscuro e non conduce a un risultato manifestamente assurdo o irragionevole, i successivi commenti dell’OCSE possono solo confermare questa interpretazione autonoma e non potrebbero determinare il significato della disposizione del trattato. Tuttavia, se un’interpretazione autonoma sulla base dell’articolo 31 lascia ambiguo o oscuro il significato di una disposizione del trattato o porterebbe a un risultato manifestamente assurdo o irragionevole, dall’articolo 32 risulta che successivi commenti dell’OCSE potrebbero determinare il significato di tale disposizione del trattato.