Svizzera: revisione della Legge federale e ordinanza sull’AEOI

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La consultazione sulla revisione della Legge federale e l’ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni in materia fiscale (AEOI “Automatic Exchange of Information”) si è conclusa il 12 giugno 2019. L’obiettivo della revisione è di attuare le raccomandazioni formulate dal Forum globale nel rispetto degli standard internazionali per la trasparenza e lo scambio di informazioni. La proposta sarà discussa dal Parlamento nella primavera del 2020, la revisione della Legge federale e la corrispondente ordinanza sull’AEOI dovrebbero entrare in vigore il 1 ° gennaio 2021.

L’obiettivo dell’AEOI è di aumentare la trasparenza fiscale e quindi prevenire l’evasione fiscale transfrontaliera. Dal 1 ° gennaio 2017 gli istituti finanziari svizzeri sono tenuti a raccogliere informazioni sui propri clienti residenti in una giurisdizione partner della Svizzera. Questi dati vengono trasmessi dall’amministrazione fiscale federale svizzera su base annuale all’autorità competente della giurisdizione partner. Nell’autunno 2018 le informazioni sui conti finanziari sono state scambiate per la prima volta con successo con 36 giurisdizioni partner. I dati da raccogliere possono essere suddivisi in tre categorie e includono:

  • Informazioni identificative: nome, indirizzo, giurisdizione di residenza, data di nascita e codice fiscale (codice fiscale). Per le persone domiciliate in Svizzera il TIN (taxpayer identification number) corrisponde al numero di previdenza sociale svizzero (AVS), per le persone giuridiche con sede legale in Svizzera il numero di identificazione della società (UID) è considerato TIN;
  • Informazioni sul conto: numero di conto, nome e indirizzo dell’istituto finanziario svizzero;
  • Informazioni finanziarie: saldo del conto, chiusura del conto, importo lordo pagato o accreditato sul conto (interessi attivi, dividendi, altri proventi finanziari, ecc.)

Sulla base delle raccomandazioni del Forum globale, il progetto di Legge federale prevede l’abrogazione dell’eccezione, attualmente, applicabile alle associazioni dei proprietari di condomini e alcune modifiche agli obblighi di dovuta diligenza. Inoltre, gli importi attualmente indicati in CHF devono essere espressi esclusivamente in dollari USA e l’obbligo di segnalare i documenti agli istituti finanziari svizzeri di conservare i documenti (sebbene già attuati nella pratica) deve essere incluso nella base giuridica svizzera. Alcune disposizioni specificate nell’ordinanza relativa ad associazioni e fondazioni di comproprietari nonché ai loro conti saranno abrogate o modificate.

Indipendentemente dalle raccomandazioni del Forum globale, si intende includere, tra l’altro, disposizioni relative ai trust e una disposizione che autorizza l’autorità svizzera competente a sospendere l’AEOI con una giurisdizione partner se quest’ultima non è conforme ai requisiti OCSE per riservatezza e protezione dei dati.

Associazioni e fondazioni sono qualificate come istituti finanziari non segnalanti secondo la legislazione svizzera attualmente applicabile. Con l’entrata in vigore delle modifiche proposte, tali associazioni e fondazioni, purché soddisfatte le condizioni, sarebbero trattate come istituti finanziari segnalanti e, di conseguenza, dovrebbero conformarsi agli obblighi derivanti dagli accordi internazionali e dalla legislazione svizzera in materia AEOI. Si prevede che la revisione avrà un impatto maggiore sulle fondazioni in quanto potrebbero essere qualificate come entità di investimento gestite professionalmente. Di conseguenza, non solo i beneficiari, ma anche il fondatore ed i membri del consiglio di fondazione sarebbero coperti dall’obbligo di comunicazione, il che potrebbe comportare la presentazione di informazioni personali da parte del consiglio di fondazione.

Le associazioni di proprietari di condomini e le associazioni di comproprietari sono qualificate come istituti finanziari non segnalanti secondo la legislazione svizzera, attualmente, applicabile. Tuttavia, l’abrogazione delle disposizioni relative a tali entità non dovrebbe avere conseguenze pratiche in quanto tali entità dovrebbero qualificarsi, secondo il Forum globale, come entità non finanziarie e non come istituzioni finanziarie.