Transfer pricing: come il fisco riparte gli utili dei gruppi, e perché la documentazione è la prima difesa

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Lezione 6 di 8 · Corso di fiscalità internazionale — Università di Catania (Docente: Marina d’Angerio)

In un mondo in cui oltre il 60% del commercio mondiale avviene fra imprese dello stesso gruppo, il prezzo a cui una controllata vende all’altra non è un dettaglio contabile: decide in quale Paese si forma l’utile, e quindi dove si paga l’imposta. È il transfer pricing — i prezzi delle operazioni infragruppo — il principale terreno di contenzioso fiscale internazionale. Non perché sia di per sé elusivo: le transazioni fra entità di un gruppo sono fisiologiche e necessarie. Diventa un problema quando i prezzi non rispecchiano quelli che imprese indipendenti avrebbero pattuito in circostanze comparabili, spostando in modo artificioso base imponibile da una giurisdizione all’altra.

Il principio che governa tutto è la libera concorrenza (arm’s length principle): le condizioni delle operazioni infragruppo devono corrispondere a quelle che sarebbero state convenute fra parti indipendenti. Lo codifica l’art. 9 del Modello OCSE e, in Italia, l’art. 110, c. 7 TUIR, che con il D.L. 50/2017 ha sostituito il vecchio parametro del «valore normale» con l’arm’s length in senso pieno. Il riferimento tecnico universale sono le OECD Transfer Pricing Guidelines, nell’ultima versione consolidata del 2022.

Non è una norma anti-elusione, e questo cambia tutto

Un punto spesso frainteso, chiarito dalla Cassazione: l’art. 110, c. 7 TUIR non è una norma anti-elusione in senso stretto, ma una norma di sistema che presidia il corretto riparto della potestà impositiva fra Stati. La conseguenza è pratica e pesante: l’Amministrazione non deve provare un intento elusivo né un vantaggio fiscale conseguito dal gruppo — le basta dimostrare che le condizioni applicate si discostano da quelle di libera concorrenza. Non occorre invocare l’abuso del diritto (art. 10-bis dello Statuto del contribuente): le due discipline operano su piani autonomi. E sul piano probatorio è il contribuente a dover dimostrare la conformità dei prezzi praticati, tipicamente attraverso la documentazione di transfer pricing.

Il cuore tecnico: comparabilità e i cinque metodi

Stabilire il prezzo arm’s length è un esercizio di comparazione. Si delinea con precisione la transazione effettivamente intercorsa — non solo i contratti, ma la condotta delle parti, le funzioni svolte, gli asset impiegati, i rischi assunti (functional analysis) — e la si confronta con operazioni fra indipendenti, valutando cinque fattori: le caratteristiche di beni e servizi, l’analisi funzionale (il fattore più rilevante, perché misura dove si crea valore), i termini contrattuali, le condizioni di mercato e le strategie aziendali. L’esito non è quasi mai un valore puntuale, ma un intervallo: si utilizza il range interquartile e, se il margine del contribuente cade fuori, la rettifica porta di norma alla mediana.

Per arrivarci, le Guidelines prevedono cinque metodi, senza gerarchia rigida ma con la regola del «metodo più appropriato». Tre sono tradizionali, basati sul confronto diretto di prezzi o margini: il CUP (confronto di prezzo, ideale per commodities, royalties standardizzate e finanziamenti), il Resale Price (per i distributori a rischio limitato) e il Cost Plus (per i produttori contoterzisti e i centri di servizi). Due sono reddituali, basati sull’utile: il TNMM, oggi il più usato al mondo perché si appoggia alle banche dati di bilancio e richiede minore comparabilità di prodotto, e il Profit Split, che ripartisce l’utile combinato quando entrambe le parti effettuano contributi unici e di valore.

La documentazione: la prima linea di difesa

Qui sta il messaggio operativo centrale. In caso di rettifica TP senza documentazione idonea, la sanzione è quella per dichiarazione infedele: dal 90% al 180% della maggiore imposta. Ma chi predispone una documentazione idonea e tempestiva accede alla penalty protection (art. 1, c. 6, D.Lgs. 471/1997): paga solo imposta e interessi, senza sanzione. Il modello, di matrice BEPS Action 13, è a due livelli per l’Italia — Masterfile (la visione del gruppo) e Documentazione nazionale, o Local file (le operazioni dell’entità italiana) — disciplinato dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prot. 360494/2020.

Il beneficio, però, non è automatico: richiede tre condizioni cumulative. La documentazione deve essere idonea nei contenuti; deve essere firmata digitalmente con marca temporale entro il termine di presentazione della dichiarazione; e il possesso va indicato in dichiarazione. La marca temporale è il punto critico: una documentazione preparata successivamente, anche se completa, non consente l’accesso al regime. L’idoneità si valuta in concreto — piccole imperfezioni formali non fanno perdere il beneficio, le carenze sostanziali sì.

La trasparenza: Country-by-Country Reporting

Sopra la documentazione c’è la trasparenza verso le amministrazioni. Il Country-by-Country Reporting (CbCR, BEPS Action 13, Direttiva 2016/881/UE — DAC 4) obbliga i gruppi con ricavi consolidati pari o superiori a 750 milioni di euro a comunicare, Paese per Paese, ricavi, utili, imposte pagate e maturate, personale e asset materiali. Non è un parametro per fissare i prezzi: è uno strumento di risk assessment, che segnala alle amministrazioni le giurisdizioni con molti ricavi e poche imposte. La novità recente è il public CbCR (Direttiva 2021/2101, in Italia D.Lgs. 95/2024): per gli esercizi che iniziano dal 22 giugno 2024 le grandi multinazionali pubblicano parte di queste informazioni sul web e presso il Registro delle imprese. Si passa dalla trasparenza fra amministrazioni a quella verso il pubblico.

La certezza preventiva: gli APA

Per evitare il contenzioso a monte c’è l’Advance Pricing Agreement (APA, art. 31-ter DPR 600/1973): un accordo preventivo con una o più amministrazioni che fissa, di norma per cinque periodi d’imposta, i criteri di calcolo dei prezzi di trasferimento delle operazioni coperte. Può essere unilaterale (solo con l’Italia: più rapido, ma non protegge dalle rettifiche dell’altro Stato), bilaterale (con due Stati, elimina effettivamente la doppia imposizione) o multilaterale. È possibile, su istanza, estenderne gli effetti agli anni anteriori (rollback). I tempi restano lunghi — spesso oltre due anni per i bilaterali — ma lo strumento è in crescita costante in Italia.

Quando scoppia la controversia

Se la rettifica arriva e genera doppia imposizione, il rimedio è la procedura amichevole (MAP, art. 25): il contribuente la attiva, ma sono le due amministrazioni a trattare, e il contribuente vi partecipa solo indirettamente, fornendo documentazione e analisi. Nell’Unione la Direttiva 2017/1852 (D.Lgs. 49/2020) ha aggiunto tempi certi e un arbitrato vincolante in caso di mancato accordo entro due anni. Sul piano probatorio, la Cassazione (Cass. 9673/2018 e successive) ha consolidato il principio che l’onere di provare lo scostamento dall’arm’s length è dell’Amministrazione, ma il contribuente è onerato di fornire la documentazione e le analisi che giustificano i prezzi.

Le aree più calde

Quattro terreni concentrano oggi gran parte delle verifiche. I finanziamenti infragruppo (Capitolo X delle Guidelines): prima si verifica se ciò che è qualificato come debito lo sia davvero (debt capacity), poi si determina il tasso di mercato in base al rating del prenditore; l’eccedenza può essere riqualificata in capitale di rischio, con interessi indeducibili. I beni immateriali, dove vale la DEMPE analysis: la titolarità giuridica del marchio o del brevetto non basta a prendersi i redditi — la remunerazione spetta a chi svolge davvero le funzioni di sviluppo, miglioramento, mantenimento, protezione e sfruttamento. È la regola che colpisce le holding di intangibili localizzate in giurisdizioni a bassa fiscalità con poca sostanza. I servizi a basso valore aggiunto, con un mark-up forfettario del 5% che semplifica la compliance delle medie imprese. E le ristrutturazioni aziendali — la conversione di un distributore o di un produttore «a pieno rischio» in uno «a rischio limitato» — che possono richiedere una compensazione (exit charge) per il valore trasferito.

In sintesi

Il transfer pricing è il punto in cui la fiscalità internazionale tocca l’operatività quotidiana dei gruppi, ed è il primo terreno di contenzioso cross-border. Cinque punti da fissare: il parametro è la libera concorrenza (art. 110, c. 7 TUIR), non l’intento elusivo; la prova della conformità grava sul contribuente; la documentazione idonea e tempestiva, con marca temporale, è ciò che separa il pagare la sola imposta dal subire sanzioni fino al 180%; la trasparenza è ormai totale (CbCR e public CbCR); e gli strumenti di certezza preventiva (APA) e di risoluzione (MAP, arbitrato UE) esistono ma richiedono tempo. Anche qui la regola è preventiva: la politica dei prezzi infragruppo si documenta prima, perché in verifica fa la differenza la documentazione, non l’intenzione.