Perfezionamento dei contratti in Danimarca

Home / Blog / Perfezionamento dei contratti in Danimarca

Ai sensi dei principi generali del diritto contrattuale danese e della giurisprudenza consolidata, sussiste un obbligo generale di buona fede nella negoziazione dei contratti.
In particolare, ciascuna parte è tenuta a segnalare eventuali clausole atipiche o eccessivamente sfavorevoli e, nel caso del venditore, a comunicare informazioni pertinenti e significative.
La violazione di questo obbligo può determinare l’annullamento da parte del tribunale di singole clausole contrattuali o, in casi più gravi, dell’intero contratto. Inoltre, la parte che agisce in violazione della buona fede può essere ritenuta responsabile per i danni derivanti dal proprio comportamento.
Ai sensi della legge danese, un contratto o un accordo verbale ha la stessa forza vincolante di un contratto scritto. Tuttavia, gli accordi orali pongono spesso problemi di prova, in quanto può risultare difficile stabilire se un contratto sia stato effettivamente concluso e, se sì, determinarne il contenuto esatto. L’onere della prova ricade su chi afferma l’esistenza del contratto.
Esistono alcune eccezioni in settori nei quali è necessaria la tutela di una delle parti contraenti. In tali casi, la legge danese può richiedere che il contratto sia redatto per iscritto come condizione di validità.
Nel diritto danese non esiste una regola univoca per risolvere il problema della cosiddetta “battaglia delle forme” ed i conflitti vengono risolti mediante approcci differenti.
Nella maggior parte dei casi si applica la “dottrina dell’ultimo colpo”, secondo la quale prevalgono i termini e le condizioni generali inviati per ultimi da una parte, purché l’altra parte non vi abbia sollevato obiezioni.
Un’altra soluzione è la “regola del knockout”, secondo cui il contratto è formato dai termini su cui le parti hanno effettivamente trovato accordo, mentre i termini contrastanti si annullano reciprocamente. Eventuali lacune derivanti dall’eliminazione di clausole conflittuali vengono colmate dalla legge applicabile.
Il diritto contrattuale danese non impone l’obbligo di redigere un contratto in lingua danese. In base al principio della libertà contrattuale, le parti possono scegliere liberamente la lingua del contratto.
In genere, davanti a un tribunale danese, un contratto redatto in inglese, norvegese o svedese non richiede una traduzione. Tuttavia, in casi specifici, il tribunale o la controparte possono richiederne una, soprattutto se il documento è redatto in una lingua diversa dall’inglese, dal norvegese o dallo svedese.
Ai sensi del diritto danese, un contratto si considera concluso e vincolante quando un’offerta viene accettata. Una promessa, sia scritta sia orale, vincola il promittente, in quanto manifesta la sua volontà di adempierla. In generale, il diritto danese non richiede particolari formalità per la conclusione dei contratti, anche se offerte e accettazioni scritte facilitano la prova dell’esistenza del contratto in caso di controversia.
Alcune eccezioni prevedono che determinati contratti debbano essere redatti per iscritto.
La legge danese riconosce inoltre la validità dei contratti B2B conclusi online e considera le firme elettroniche e digitali equivalenti alle firme autografe.
La validità di un contratto vincolante dipende dalle prove presentate, la cui valutazione spetta al tribunale. Per questo motivo, è consigliabile utilizzare sistemi di firma certificata in grado di verificare l’identità del firmatario.