Brexit: documentare il finanziamento delle imprese post-Brexit

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Analizziamo le principali considerazioni per la documentazione di Corporate Finance connessa al Regno Unito nel mondo post-Brexit.

Clausole di giurisdizione ed esecuzione delle sentenze

Il cambiamento più significativo è dato dal fatto che il Regno Unito non beneficia più del riconoscimento reciproco degli accordi di scelta del foro (o “clausole di giurisdizione”) e delle sentenze esistenti tra gli Stati membri dell’UE sulla base del Brussels Recast Regulation. Ovviamente, questo non significa necessariamente che le clausole e le sentenze del Regno Unito non saranno piu’ riconosciute (in effetti, la common law irlandese è relativamente accomodante a questo proposito) ma i meccanismi di diritto dell’UE che rendono tale riconoscimento e applicazione un processo regolare e semplice non saranno più applicabili.

Per migliorare la sua posizione, il Regno Unito ha aderito alla Convenzione dell’Aia sugli accordi di scelta del foro competente,  Convenzione adottata da tempo dai paesi dell’Unione Europea. L’ambito applicativo delle clausole di giurisdizione (e le relative sentenze) riconosciute dalla Convenzione dell’Aia è, tuttavia, piu’ limitato rispetto a quello del Regolamento di Bruxelles. Nel contesto di Corporate Finance, è probabile (anche se ancora oggetto di dibattito) che la tipica clausola di giurisdizione “asimmetrica” utilizzata non trarra’ vantaggio dalla Convenzione dell’Aia, poiche’ quest’ultima è limitata alle clausole di giurisdizione “esclusiva”. Di conseguenza, le parti finanziarie dovranno valutare, caso per caso, se il vantaggio del riconoscimento ai sensi della Convenzione dell’Aia superi il vantaggio della consueta clausola di giurisdizione asimmetrica.

Il Regno Unito ha anche chiesto di aderire alla “Convenzione di Lugano”, che amplierebbe le circostanze in cui le clausole e le sentenze inglesi sono riconosciute all’interno dell’Unione Europea (sebbene non fornisca tutti i vantaggi del Regolamento di Bruxelles). La decisione dell’UE in merito all’opportunita’ di accettare tale domanda è prevista entro la fine di aprile 2021.

Scelta della legge

La scelta del diritto del Regno Unito come legge applicabile continuera’ ad essere riconosciuta sulla base dei principi di applicazione universale stabiliti nel regolamento Roma I (relativo alle obbligazioni contrattuali) e nel regolamento Roma II (relativo alle obbligazioni extracontrattuali).

Articolo 55 – disposizioni sul bail-in

La direttiva sul risanamento e la risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di finanziamento (nota come “BRRD” – Bank Resolution and Recovery Directive) contiene ampi poteri di risanamento e risoluzione per le autorita’ di regolamentazione dello Spazio Economico Europeo per facilitare il salvataggio di un istituto finanziario SEE. Questi poteri saranno effettivi in relazione a qualsiasi responsabilita’ prevista in un documento regolato dalla legge di un paese SEE, indipendentemente dai termini contenuti in tale documento.

L’articolo 55 richiede che le istituzioni finanziarie dello SEE includano una “clausola contrattuale di bail-in” in quasi tutti i documenti finanziari da loro stipulati e regolati dalla legge di un paese non SEE (come nel caso del Regno Unito). Di conseguenza, le operazioni di finanziamento disciplinate dalla legge del Regno Unito e che coinvolgono istituti finanziari SEE richiederanno l’inserimento di una clausola di bail-in.

Questioni normative

E’ importante che gli istituti di credito considerino la propria posizione a seguito della Brexit. Infatti, la Brexit potrebbe avere un impatto sul modo in cui vengono effettuate le transazioni se il prestatario e’ una persona fisica oppure qualora i termini dell’accordo prevedano che il prestatore riceva dei depositi in Irlanda o, ancora, nel caso di un trasferimento di un prestito per le PMI.

Conclusioni

Sebbene la Brexit, indubbiamente, abbia portato ad una maggiore complessità, le transazioni di finanziamento aziendale con un elemento britannico (sia che si tratti dell’uso di clausole normative o di giurisdizione inglese o del coinvolgimento di parti britanniche) sono certamente ancora praticabili nel mercato irlandese. Il sistema legale irlandese si è da tempo adattato alle transazioni di finanziamento non regolate dal diritto SEE e, di conseguenza, si adatterà prontamente allo status di paese terzo del Regno Unito.