Sommario
Il 24 febbraio, 2026, l’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York (SDNY) ha annunciato un nuovo programma di autodenuncia volontaria (il Programma), che consente alle aziende di segnalare comportamenti scorretti relativi a reati finanziari. Il Programma rafforza gli incentivi per le aziende a segnalare comportamenti scorretti all’SDNY, promettendo loro che l’SDNY rinuncerà provvisoriamente all’azione penale. Allo stesso tempo, il Programma chiarisce che le aziende, che non segnalano autonomamente potenziali comportamenti scorretti, sono molto più esposte a conseguenze severe, quali dichiarazioni di colpevolezza, accordi di rinvio a giudizio, accordi di non perseguibilità e pesanti sanzioni pecuniarie, qualora il governo accerti l’esistenza di comportamenti criminali. Il Programma si basa sulla prassi consolidata dell’SDNY di valutare favorevolmente le comunicazioni volontarie e la cooperazione nelle sue decisioni relative alle accuse, fornendo al contempo alle aziende un grado di certezza e specificità maggiore rispetto a qualsiasi precedente politica di applicazione delle norme aziendali del Dipartimento della Giustizia (DOJ) al di fuori del contesto antitrust.
Condotta rilevante
La condotta rilevante include: (a) frode da parte di una società o entità aziendale, o di un dipendente, funzionario, amministratore o agente della stessa; (b) frode in relazione all’offerta di titoli, materie prime o asset digitali, o alla loro negoziazione o intermediazione; (c) false dichiarazioni o frodi nei confronti di un revisore dei conti o di un’autorità federale di regolamentazione dei mercati finanziari; o (d) altre violazioni intenzionali del Securities Act del 1933, del Securities Exchange Act del 1934, del Commodity Exchange Act, dell’Investment Advisers Act del 1940 e dell’Investment Company Act del 1940, che “minano l’integrità dei mercati finanziari o danneggiano i clienti, i concorrenti o gli operatori di mercato”. Il Programma definisce la “frode” in modo estensivo, includendo dichiarazioni false, falsificazione, appropriazione indebita, insider trading, spoofing e manipolazione del mercato. Il Programma è espressamente limitato alle frodi e alle condotte finanziarie scorrette, che compromettono l’integrità del mercato; non è chiaro se la Voluntary Self-Disclosure Policy (“VSD Policy”) del 2023 dell’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti, che non contiene limitazioni oggettive e si applica a tutti gli uffici del Procuratore degli Stati Uniti, rimanga in vigore per i comportamenti, che esulano dall’ambito di applicazione del nuovo programma.
Tempestività e volontarietà
Il Programma richiede una tempestiva comunicazione all’SDNY prima che venga ricevuto un mandato di comparizione davanti al gran giurì o una richiesta di documenti da parte di qualsiasi autorità di contrasto o di vigilanza e prima che la società venga a conoscenza dell’esistenza di un’indagine governativa. L’esistenza di precedenti segnalazioni da parte di informatori (anche al governo), di articoli di stampa, che non menzionano un’indagine governativa e di autodenunce ad altre agenzie non precluderà a una società la possibilità di partecipare al Programma di autodenuncia. Tuttavia, un ritardo strategico o opportunistico può escludere un’azienda, anche se la sua indagine non è completa. La segnalazione deve essere “sostanziale e specifica, includendo tutti i fatti noti sulla natura della condotta illecita, le persone coinvolte e le parti interessate” e deve essere aggiornata tempestivamente man mano che emergono nuove informazioni.
Piena collaborazione
La collaborazione richiesta comprende la divulgazione tempestiva di tutte le informazioni rilevanti non riservate; l’attribuzione dei fatti a individui specifici, ove possibile; la produzione di tutti i documenti rilevanti, ovunque si trovino, con l’obbligo positivo di rispettare le leggi sulla privacy dei dati e le normative anti-blocco; la conservazione dei registri e delle comunicazioni su tutte le piattaforme, comprese le applicazioni di messaggistica temporanei; e, per tre anni dopo il rifiuto definitivo, la segnalazione all’SDNY di tutte le prove credibili o le accuse di condotta criminale da parte dell’azienda o dei suoi dipendenti.
Rimedio e risarcimento
Il Programma richiede l’impegno a porre rimedio al danno prima di ricevere una lettera di rinuncia provvisoria all’azione penale e un rimedio ragionevole prima della rinuncia definitiva. Il rimedio può includere modifiche al programma di conformità e azioni disciplinari nei confronti delle persone coinvolte nella condotta scorretta. Gli obblighi di risarcimento si estendono a tutte le parti, che si qualificano come vittime, ai sensi della legge federale, con accredito degli importi pagati attraverso risoluzioni normative con la SEC (Security and Exchange Commission) o la CFTC (Commodity Futures Trading Commission).
Circostanze aggravanti
Qualsiasi collegamento con terrorismo, evasione di sanzioni, corruzione all’estero, traffico sessuale, traffico di esseri umani, cartelli internazionali della droga, schiavitù, lavoro forzato o violenza fisica renderà un’azienda non idonea. Tuttavia, il Programma non considera la gravità del reato, la diffusione della condotta scorretta, la gravità del danno, precedenti condanne penali o il coinvolgimento di alti dirigenti come circostanze aggravanti o cause di squalifica.
Termini e tempistiche della rinuncia all’azione penale
Le aziende qualificate possono aspettarsi una lettera di rinuncia provvisoria entro due o tre settimane dall’autodenuncia. Una volta adempiuti tutti gli obblighi di cooperazione e risanamento, l’azienda riceverà una comunicazione finale di rinuncia. In base a questa politica, l’SDNY non richiederà né pretenderà il pagamento di alcuna sanzione penale o confisca, a condizione che la società compia “ogni ragionevole sforzo” per fornire un risarcimento tempestivo e completo a tutte le parti lese, e non richiederà alla società di assumere o di essere supervisionata da un controllore.
Conseguenze per chi non effettua la segnalazione
Per le aziende, che non effettuano la segnalazione, il Programma stabilisce una presunzione a favore di una dichiarazione di colpevolezza, un accordo di rinvio del procedimento penale o un accordo di non perseguibilità con una sanzione pecuniaria, insieme a “una forte presunzione contro l’emissione di una lettera di rinuncia all’azione penale”. Contemporaneamente al Programma, l’SDNY ha pubblicato un modello di lettera di rinuncia provvisoria, che regola il rapporto tra l’SDNY e un’azienda, che si autodenuncia, dalla divulgazione fino alla rinuncia definitiva. La lettera specifica le condizioni per la revoca, la sospensione dei termini di prescrizione e i requisiti di notifica pre-transazione, compreso il fatto che qualsiasi vendita, fusione o cambiamento sostanziale nella forma societaria deve vincolare l’acquirente o il successore agli obblighi della lettera, con le transazioni non conformi rese nulle e prive di efficacia.
Considerazioni conclusive
Il Programma solleva diverse considerazioni che le aziende e i loro consulenti legali dovrebbero valutare attentamente prima di prendere qualsiasi decisione in merito alla divulgazione. Il termine di due-tre settimane per una rinuncia provvisoria offre all’azienda e ai suoi azionisti la possibilità di conoscere il probabile esito dell’indagine dell’SDNY prima di quanto sia generalmente possibile nei procedimenti penali federali al di fuori del contesto antitrust. La segnalazione deve essere sostanziale e specifica fin dall’inizio e aggiornata man mano che emergono nuove informazioni. Una segnalazione prematura o incompleta rischia di far perdere l’idoneità prima ancora che venga emessa una lettera di rinuncia provvisoria, lasciando l’azienda in una posizione peggiore rispetto a quella, in cui si sarebbe trovata se non avesse contattato l’SDNY. La rinuncia all’azione penale riguarda solo l’azienda e non estende alcuna protezione a funzionari, amministratori o dipendenti. Il procuratore federale Clayton ha affermato che il programma è stato concepito per consentire all’SDNY di concentrare le risorse sul perseguimento dei singoli individui e ha osservato che alcuni procedimenti giudiziari nei confronti di dirigenti e dipendenti si basano su informazioni ottenute attraverso le auto-divulgazioni aziendali. Gli obblighi di cooperazione previsti dal Programma sono strutturati in modo da facilitare tale risultato e la decisione di autodenunciarsi è quindi una decisione di fornire all’SDNY le prove necessarie per perseguire il personale dell’azienda. Tuttavia, l’autodenuncia nell’ambito del Programma comporta dei rischi, tra cui l’obbligo di segnalazione per tre anni, che potrebbe comportare un’ulteriore esposizione legale. Di conseguenza, le aziende dovrebbero valutare attentamente le opzioni a loro disposizione qualora individuassero un potenziale problema, anche considerando la correlazione tra il Programma e la politica di conformità aziendale e di autodenuncia volontaria del Dipartimento di Giustizia (CEP). Indipendentemente dalla decisione di segnalare autonomamente i casi nell’ambito del programma, le aziende dovrebbero, inoltre, prendere in considerazione la possibilità di rivalutare i propri programmi di conformità per confermare che i controlli interni, le procedure investigative e le linee dirette per le segnalazioni siano efficaci nell’individuare e valutare tempestivamente potenziali comportamenti scorretti.
Stefano Linares, Esq.
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