Scadenze e obblighi per la conformità al Pilastro II

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Il 6 gennaio 2026, le autorità fiscali lussemburghesi hanno avviato la procedura di registrazione e pubblicato le istruzioni operative per le entità soggette alla normativa, in vista della presentazione della dichiarazione informativa del Pilastro II e delle dichiarazioni delle imposte integrative.

Il Pilastro II introduce un regime di imposizione minima per i gruppi nazionali e multinazionali che soddisfano determinati criteri normativi.

La Legge sul Pilastro II, che ha modificato la normativa del 22 dicembre 2023 sulla tassazione minima effettiva, richiede che ogni entità lussemburghese appartenente a un gruppo multinazionale o a un grande gruppo nazionale si registri presso le autorità fiscali entro i termini previsti. L’obbligo si applica anche alle entità che entrano nel gruppo durante l’anno, alle joint venture e alle relative affiliate, che devono rispettare gli stessi obblighi di registrazione, aggiornamento delle informazioni e cancellazione.

Al momento della registrazione, le entità lussemburghesi devono fornire alle autorità fiscali informazioni essenziali, tra cui: identità e numero di identificazione nazionale dell’entità, nome del gruppo di appartenenza, identità e giurisdizione dell’entità madre ultima, primo anno fiscale di applicazione della normativa, data di chiusura dell’anno fiscale del gruppo, identità dell’ente locale incaricato dell’archiviazione (se presente) e, se applicabile, identità dell’entità principale designata per la regola sugli utili sottotassati e per la QDMTT del Lussemburgo.

Le entità lussemburghesi devono notificare eventuali modifiche alle informazioni registrate entro 15 mesi dalla fine dell’anno fiscale in cui si è verificata la variazione. La cancellazione della registrazione deve avvenire entro lo stesso termine se il gruppo esce dall’ambito di applicazione della normativa o l’entità cessa di essere una costituente lussemburghese.

La registrazione deve essere completata entro 15 mesi dalla chiusura dell’anno fiscale in cui il gruppo entra nell’ambito di applicazione della normativa. Per l’anno di transizione, il termine è esteso a 18 mesi per facilitare l’allineamento iniziale.

La legge sul Pilastro II stabilisce che, indipendentemente dai termini generali sopra indicati, la prima registrazione delle entità costituenti lussemburghesi appartenenti a un gruppo rientrante nell’ambito di applicazione della normativa deve avvenire entro e non oltre il 30 giugno 2026.

Il mancato rispetto dei termini di registrazione, la mancata comunicazione di modifiche o l’invio di informazioni incomplete o inesatte comporta una sanzione fissa di 5.000 euro per ciascuna entità costituente lussemburghese.

Le autorità fiscali lussemburghesi hanno pubblicato le procedure per la presentazione delle dichiarazioni fiscali previste dal Pilastro II, specificando le modalità di compilazione e presentazione delle dichiarazioni relative a IIR, UTPR e QDMTT.

La dichiarazione informativa del Pilastro II deve essere presentata entro 15 mesi dalla chiusura dell’anno fiscale di riferimento. Per l’anno di transizione, il termine è esteso a 18 mesi, con scadenza al 30 giugno 2026.

Il mancato invio della dichiarazione entro i termini o la trasmissione di informazioni incomplete o inesatte può comportare una sanzione fino a 250.000 euro.

Se una dichiarazione estera non viene acquisita tramite lo scambio automatico dopo la notifica, le autorità fiscali possono applicare una sanzione fino a 300.000 euro, distinta dal limite di 250.000 euro previsto per le omissioni nella dichiarazione nazionale. Questa sanzione si applica quando, nonostante la corretta notifica della dichiarazione estera e della giurisdizione, lo scambio automatico delle informazioni non avviene, salvo l’uso dei meccanismi correttivi previsti dalla normativa.

Le dichiarazioni relative a IIR, UTPR e QDMTT devono essere presentate entro 15 mesi dalla chiusura dell’anno fiscale di riferimento, con il pagamento dell’imposta dovuta entro un mese dalla presentazione. Per l’anno in corso, la dichiarazione va inviata entro il 30 giugno 2026 e il pagamento effettuato entro il 31 luglio 2026.

Se la dichiarazione non viene presentata in tempo o contiene informazioni incomplete o inesatte, l’ufficio delle imposte determina l’importo dovuto mediante avviso di accertamento, da saldare entro un mese dalla notifica, con eventuali interessi di mora.

Ogni entità costituente lussemburghese è solidalmente responsabile dell’intero importo dovuto a titolo di IIR, UTPR e QDMTT.